x

x

Avvocato Generale: la violazione del diritto d’autore nell’ecommerce indiretto coinvolge il distributore-trasportatore

Libera circolazione delle merci – Proprietà industriale e commerciale – Vendita di beni tutelati dal diritto d’autore nello Stato membro dell’acquirente ma non nello Stato membro del venditore – Sanzione penale inflitta ad un soggetto coinvolto nella vendita e nella consegna – Contratti di vendita a distanza – Distribuzione di riproduzioni di opere – Direttiva 2001/29

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN (1)

Causa C‑5/11

Procedimento penale contro Titus Donner

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof, (Germania)]

I – Introduzione

1. La Dimensione Direct Sales Srl (in prosieguo: la «Dimensione») è una società con sede in Bologna. La Dimensione vende riproduzioni di noti oggetti di arredamento e design (in prosieguo: gli «oggetti») e parte della sua attività commerciale è rivolta a clienti che si trovano in Germania. Ciò avviene per mezzo di annunci ed inserti acclusi a riviste tedesche, comunicazioni pubblicitarie dirette e un sito internet in lingua tedesca.

2. Gli oggetti vengono venduti e consegnati agli acquirenti tedeschi con la partecipazione di una società italiana di trasporti denominata In. Sp. Em. srl (in prosieguo: la «Inspem»). In Germania gli oggetti sono considerati riproduzioni di opere delle arti applicate tutelate dal diritto d’autore. In Italia per tali oggetti non sussiste alcuna tutela, ovvero alcuna tutela azionabile in pratica, prevista dalla normativa interna sul diritto d’autore.

3. Alla Corte è stato chiesto di considerare se l’articolo 36 TFUE (2), e più in particolare le sue disposizioni relative alla proprietà industriale e commerciale, possa essere fatto valere dalle autorità tedesche nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti del signor Titus Donner, amministratore e socio di maggioranza della Inspem. L’accusa si riferisce al ruolo svolto dal signor Donner nella distribuzione degli oggetti in Germania, in presunta violazione della normativa nazionale in materia di diritto d’autore. La questione relativa all’articolo 36 TFUE è scaturita dal fatto che senza dubbio il procedimento penale si traduce in una misura equivalente ad una restrizione quantitativa sulle importazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 34 TFUE. Si tratta pertanto di stabilire se ciò possa essere giustificato in forza dell’articolo 36 TFUE.

4. Il punto essenziale della questione dunque è quello di determinare la portata della «tutela della proprietà industriale e commerciale» di cui all’articolo 36 TFUE e se, in una transazione transfrontaliera, esistano elementi di connessione con la Repubblica federale di Germania sufficienti a determinarne l’applicazione. Per rispondere a tale questione occorre preliminarmente stabilire se vi sia stata, nell’ambito della portata territoriale dell’applicazione della legge tedesca sul diritto d’autore, una violazione del diritto di distribuzione esclusiva spettante all’autore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (in prosieguo: la «direttiva sul diritto d’autore») (3) considerato che tale disposizione ha armonizzato la nozione di diritti di distribuzione.

5. Se vi è stata una violazione, si pone allora il problema di stabilire se l’applicazione dell’articolo 36 TFUE porti a una compartimentazione del mercato interno, o ad una interferenza sproporzionata o arbitraria con il commercio.

6. Il significato della frase «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico (…) attraverso la vendita o in altro modo», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, ha ripercussioni importanti tanto sul mercato interno quanto sulle relazioni commerciali esterne. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore armonizza una mescolanza di regole nazionali diverse relative ai diritti di distribuzione. Inoltre, il significato e la portata della distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, incidono sia sui rimedi esperibili dal titolare del diritto d’autore all’interno dell’Unione, sia sulla tutela concessa a livello internazionale per il commercio di merci usurpative.

7. Alla luce delle odierne sfide presentate dalle vendite on-line e dal commercio elettronico, le norme elaborate dall’Unione europea per tutelare il diritto d’autore, come l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, vanno interpretate in modo sufficiente a garantire che nell’era di Internet tali diritti siano pienamente tutelati. Il significato attribuito all’articolo 4, paragrafo 1, dev’essere idoneo alla verifica delle attività che potevano essere individuate con l’ausilio delle autorità doganali degli Stati membri prima che fossero aboliti i controlli sulle merci alle frontiere interne dell’Unione. In altri termini, il dovere dell’Unione e degli Stati membri, in forza dell’Accordo TRIPs (4), di aiutare a prevenire l’importazione di riproduzioni non autorizzate di opere tutelate dal diritto d’autore in libera circolazione nel mercato interno non può più essere assolto attraverso misure adottate dalle autorità doganali nazionali nel caso delle merci. Dette attività debbono ora essere trattate applicando disposizioni armonizzate dell’Unione in tema di diritto d’autore.

8. Tali questioni, unitamente alle problematiche legate all’applicazione del principio della territorialità ad un accordo di vendita transfrontaliera a distanza, danno alla Corte l’opportunità di riflettere sulla propria giurisprudenza classica in tema di libera circolazione delle merci, nel contesto delle nuove norme dell’Unione relative ai diritti di distribuzione riferiti a riproduzioni di opere tutelate dal diritto d’autore.

II – La controversia nel procedimento principale e la questione pregiudiziale

9. Il signor Donner, cittadino tedesco, svolge i suoi affari principalmente dalla sua residenza in Germania. Nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 15 gennaio 2008 (in prosieguo: il «periodo di riferimento») la Dimensione, con cui il signor Donner ha collaborato, non aveva ottenuto dai titolari del diritto d’autore l’autorizzazione a vendere gli oggetti in Germania, né tale autorizzazione era stata accordata per la vendita di questi ultimi in Italia (5).

10. Prima del periodo di riferimento, e almeno dall’aprile 1999, il signor Donner si era occupato della consegna di oggetti di arredamento «Bauhaus» riprodotti dalla Dimensione, nel senso che gli stessi venivano spediti dall’Italia in un magazzino situato in Germania. Essi venivano poi venduti e la Inspem, la società del signor Donner, li consegnava agli acquirenti in Germania. Dopo l’incriminazione del signor Donner, da parte della Procura della Repubblica, per sfruttamento commerciale senza autorizzazione di opere tutelate dal diritto d’autore, il procedimento condotto dall’Amtsgericht di Monaco era stato archiviato a fronte del pagamento da parte del signor Donner di un’ammenda di EUR 120 000.

11. Successivamente, la Dimensione aveva acquistato un magazzino a Vipiteno, Italia. Sull’imballaggio di ciascun oggetto venduto veniva indicato il nome e l’indirizzo dell’autore dell’ordine, o almeno veniva segnato il numero dell’ordine. Secondo le condizioni di vendita, i clienti erano obbligati a ritirare in proprio o far ritirare la merce. Se il cliente non intendeva provvedere al ritiro della merce né poteva organizzare il trasporto, la Dimensione gli consigliava di contattare la Inspem. Nel caso degli ordini senza contatto diretto con la Dimensione, i clienti ricevevano un prospetto pubblicitario in cui la Inspem offriva il trasporto degli oggetti dall’Italia alla Germania. Nel materiale pubblicitario della Dimensione si specificava che il cliente avrebbe acquistato gli oggetti in Italia, pagando però solo al momento della loro consegna in Germania. Le fatture venivano inviate dalla Dimensione direttamente ai clienti.

12. Gli autisti della Inspem pagavano alla Dimensione il prezzo degli oggetti destinati ad uno specifico cliente al momento del ritiro dal magazzino di Vipiteno. Alla consegna in Germania essi riscuotevano quindi dall’acquirente il rimborso del prezzo e il corrispettivo della spedizione. Se quest’ultimo non provvedeva al pagamento, la Inspem rispediva la merce in Italia alla Dimensione e quest’ultima ne rimborsava alla Inspem il prezzo e pagava le spese di spedizione.

13. Il contratto tra la Dimensione e i clienti è regolato dal diritto italiano. In base a tale diritto, la proprietà si sarebbe trasferita dalla Dimensione ai clienti in Italia attraverso l’individuazione dell’oggetto venduto ad uno specifico cliente nel deposito della Dimensione.

14. D’altro canto, secondo il diritto tedesco il trasferimento della proprietà si perfeziona solo nel momento in cui la merce è nelle mani degli acquirenti, nel senso che ad essi viene trasferito un effettivo potere di disporne. Questo avveniva in Germania quando questi ultimi ricevevano gli oggetti dagli autisti della Inspem dietro pagamento del relativo prezzo.

15. Nei confronti del signor Donner era stato promosso un procedimento penale sulla base di questo nuovo accordo. Dinanzi al Landgericht (tribunale regionale) di Monaco II il signor Donner era stato condannato per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d’autore. Secondo l’ordinanza di rinvio, il Landgericht aveva dichiarato inoltre che la Dimensione aveva diffuso riproduzioni di determinate opere, mediante la commercializzazione degli oggetti..

16. Il signor Donner ha impugnato tale decisione dinanzi al Bundesgerichtshof sostenendo, tra l’altro, che l’azione penale implicava una violazione del divieto di misure equivalenti a restrizioni quantitative, previsto dall’articolo 34 TFUE, e comportava una compartimentazione artificiale dei mercati. Il pubblico ministero ha ammesso che l’azione penale poteva comportare una simile restrizione, ma ha sostenuto che la stessa poteva essere giustificata con riferimento all’articolo 36 TFUE e all’imperativo della tutela della proprietà industriale e commerciale.

17. Il Bundesgerichtshof ha ritenuto necessario sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE, a disciplina della libera circolazione delle merci, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla punibilità, derivante dall’applicazione della normativa penale nazionale, per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d’autore (6), ove, nella vendita transfrontaliera di un’opera tutelata dal diritto d’autore in Germania, cumulativamente:

– tale opera venga inviata a partire da uno Stato membro dell’Unione europea in Germania e l’effettivo potere di disporne venga trasferito in Germania,

– il trasferimento della proprietà abbia avuto luogo in un altro Stato membro nel quale, però, non esisteva o non poteva essere fatta valere la tutela del diritto d’autore».

18. Osservazioni scritte sono state presentate dal signor Donner, dal Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, dal governo ceco e dalla Commissione europea. Ad eccezione del governo ceco, tutti hanno preso parte all’udienza svoltasi il 26 gennaio 2012.

III – Analisi

A – Osservazioni preliminari

1. La portata delle questioni pregiudiziali

19. Il Bundesgerichtshof ha limitato la questione proposta alla Corte all’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE. Nella questione pregiudiziale non vi è alcun riferimento al significato dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, che il Bundesgerichtshof ha interpretato autonomamente prima di emanare l’ordinanza di rinvio.

20. Benché la finalità del procedimento pregiudiziale per la Corte non sia di analizzare l’interpretazione del diritto dell’Unione effettuata dai giudici nazionali, o ancor meno di mettere in discussione gli accertamenti di fatto, non è possibile interpretare l’articolo 36 TFUE nel presente caso senza considerare affatto l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. Poiché l’articolo 4, paragrafo 1, armonizza completamente i diritti di distribuzione nell’Unione, l’articolo 36 TFUE non può essere fatto valere a meno che non vi sia stata una distribuzione come definita dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. Per di più, il pubblico ministero si basa sull’articolo 36 TFUE per contrastare un argomento difensivo in un procedimento penale fondato sull’articolo 34 TFUE. Questo rende ancor più importante l’analisi completa di tutti i principi giuridici rilevanti.

21. La Commissione ha inoltre osservato che, prima di rispondere alle questioni pregiudiziali, occorre stabilire entro quali limiti, nel caso de quo, i diritti di distribuzione dell’autore siano stati violati in base al diritto tedesco o in base all’art

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN (1)

Causa C‑5/11

Procedimento penale contro Titus Donner

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof, (Germania)]

I – Introduzione

1. La Dimensione Direct Sales Srl (in prosieguo: la «Dimensione») è una società con sede in Bologna. La Dimensione vende riproduzioni di noti oggetti di arredamento e design (in prosieguo: gli «oggetti») e parte della sua attività commerciale è rivolta a clienti che si trovano in Germania. Ciò avviene per mezzo di annunci ed inserti acclusi a riviste tedesche, comunicazioni pubblicitarie dirette e un sito internet in lingua tedesca.

2. Gli oggetti vengono venduti e consegnati agli acquirenti tedeschi con la partecipazione di una società italiana di trasporti denominata In. Sp. Em. srl (in prosieguo: la «Inspem»). In Germania gli oggetti sono considerati riproduzioni di opere delle arti applicate tutelate dal diritto d’autore. In Italia per tali oggetti non sussiste alcuna tutela, ovvero alcuna tutela azionabile in pratica, prevista dalla normativa interna sul diritto d’autore.

3. Alla Corte è stato chiesto di considerare se l’articolo 36 TFUE (2), e più in particolare le sue disposizioni relative alla proprietà industriale e commerciale, possa essere fatto valere dalle autorità tedesche nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti del signor Titus Donner, amministratore e socio di maggioranza della Inspem. L’accusa si riferisce al ruolo svolto dal signor Donner nella distribuzione degli oggetti in Germania, in presunta violazione della normativa nazionale in materia di diritto d’autore. La questione relativa all’articolo 36 TFUE è scaturita dal fatto che senza dubbio il procedimento penale si traduce in una misura equivalente ad una restrizione quantitativa sulle importazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 34 TFUE. Si tratta pertanto di stabilire se ciò possa essere giustificato in forza dell’articolo 36 TFUE.

4. Il punto essenziale della questione dunque è quello di determinare la portata della «tutela della proprietà industriale e commerciale» di cui all’articolo 36 TFUE e se, in una transazione transfrontaliera, esistano elementi di connessione con la Repubblica federale di Germania sufficienti a determinarne l’applicazione. Per rispondere a tale questione occorre preliminarmente stabilire se vi sia stata, nell’ambito della portata territoriale dell’applicazione della legge tedesca sul diritto d’autore, una violazione del diritto di distribuzione esclusiva spettante all’autore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (in prosieguo: la «direttiva sul diritto d’autore») (3) considerato che tale disposizione ha armonizzato la nozione di diritti di distribuzione.

5. Se vi è stata una violazione, si pone allora il problema di stabilire se l’applicazione dell’articolo 36 TFUE porti a una compartimentazione del mercato interno, o ad una interferenza sproporzionata o arbitraria con il commercio.

6. Il significato della frase «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico (…) attraverso la vendita o in altro modo», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, ha ripercussioni importanti tanto sul mercato interno quanto sulle relazioni commerciali esterne. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore armonizza una mescolanza di regole nazionali diverse relative ai diritti di distribuzione. Inoltre, il significato e la portata della distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, incidono sia sui rimedi esperibili dal titolare del diritto d’autore all’interno dell’Unione, sia sulla tutela concessa a livello internazionale per il commercio di merci usurpative.

7. Alla luce delle odierne sfide presentate dalle vendite on-line e dal commercio elettronico, le norme elaborate dall’Unione europea per tutelare il diritto d’autore, come l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, vanno interpretate in modo sufficiente a garantire che nell’era di Internet tali diritti siano pienamente tutelati. Il significato attribuito all’articolo 4, paragrafo 1, dev’essere idoneo alla verifica delle attività che potevano essere individuate con l’ausilio delle autorità doganali degli Stati membri prima che fossero aboliti i controlli sulle merci alle frontiere interne dell’Unione. In altri termini, il dovere dell’Unione e degli Stati membri, in forza dell’Accordo TRIPs (4), di aiutare a prevenire l’importazione di riproduzioni non autorizzate di opere tutelate dal diritto d’autore in libera circolazione nel mercato interno non può più essere assolto attraverso misure adottate dalle autorità doganali nazionali nel caso delle merci. Dette attività debbono ora essere trattate applicando disposizioni armonizzate dell’Unione in tema di diritto d’autore.

8. Tali questioni, unitamente alle problematiche legate all’applicazione del principio della territorialità ad un accordo di vendita transfrontaliera a distanza, danno alla Corte l’opportunità di riflettere sulla propria giurisprudenza classica in tema di libera circolazione delle merci, nel contesto delle nuove norme dell’Unione relative ai diritti di distribuzione riferiti a riproduzioni di opere tutelate dal diritto d’autore.

II – La controversia nel procedimento principale e la questione pregiudiziale

9. Il signor Donner, cittadino tedesco, svolge i suoi affari principalmente dalla sua residenza in Germania. Nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 15 gennaio 2008 (in prosieguo: il «periodo di riferimento») la Dimensione, con cui il signor Donner ha collaborato, non aveva ottenuto dai titolari del diritto d’autore l’autorizzazione a vendere gli oggetti in Germania, né tale autorizzazione era stata accordata per la vendita di questi ultimi in Italia (5).

10. Prima del periodo di riferimento, e almeno dall’aprile 1999, il signor Donner si era occupato della consegna di oggetti di arredamento «Bauhaus» riprodotti dalla Dimensione, nel senso che gli stessi venivano spediti dall’Italia in un magazzino situato in Germania. Essi venivano poi venduti e la Inspem, la società del signor Donner, li consegnava agli acquirenti in Germania. Dopo l’incriminazione del signor Donner, da parte della Procura della Repubblica, per sfruttamento commerciale senza autorizzazione di opere tutelate dal diritto d’autore, il procedimento condotto dall’Amtsgericht di Monaco era stato archiviato a fronte del pagamento da parte del signor Donner di un’ammenda di EUR 120 000.

11. Successivamente, la Dimensione aveva acquistato un magazzino a Vipiteno, Italia. Sull’imballaggio di ciascun oggetto venduto veniva indicato il nome e l’indirizzo dell’autore dell’ordine, o almeno veniva segnato il numero dell’ordine. Secondo le condizioni di vendita, i clienti erano obbligati a ritirare in proprio o far ritirare la merce. Se il cliente non intendeva provvedere al ritiro della merce né poteva organizzare il trasporto, la Dimensione gli consigliava di contattare la Inspem. Nel caso degli ordini senza contatto diretto con la Dimensione, i clienti ricevevano un prospetto pubblicitario in cui la Inspem offriva il trasporto degli oggetti dall’Italia alla Germania. Nel materiale pubblicitario della Dimensione si specificava che il cliente avrebbe acquistato gli oggetti in Italia, pagando però solo al momento della loro consegna in Germania. Le fatture venivano inviate dalla Dimensione direttamente ai clienti.

12. Gli autisti della Inspem pagavano alla Dimensione il prezzo degli oggetti destinati ad uno specifico cliente al momento del ritiro dal magazzino di Vipiteno. Alla consegna in Germania essi riscuotevano quindi dall’acquirente il rimborso del prezzo e il corrispettivo della spedizione. Se quest’ultimo non provvedeva al pagamento, la Inspem rispediva la merce in Italia alla Dimensione e quest’ultima ne rimborsava alla Inspem il prezzo e pagava le spese di spedizione.

13. Il contratto tra la Dimensione e i clienti è regolato dal diritto italiano. In base a tale diritto, la proprietà si sarebbe trasferita dalla Dimensione ai clienti in Italia attraverso l’individuazione dell’oggetto venduto ad uno specifico cliente nel deposito della Dimensione.

14. D’altro canto, secondo il diritto tedesco il trasferimento della proprietà si perfeziona solo nel momento in cui la merce è nelle mani degli acquirenti, nel senso che ad essi viene trasferito un effettivo potere di disporne. Questo avveniva in Germania quando questi ultimi ricevevano gli oggetti dagli autisti della Inspem dietro pagamento del relativo prezzo.

15. Nei confronti del signor Donner era stato promosso un procedimento penale sulla base di questo nuovo accordo. Dinanzi al Landgericht (tribunale regionale) di Monaco II il signor Donner era stato condannato per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d’autore. Secondo l’ordinanza di rinvio, il Landgericht aveva dichiarato inoltre che la Dimensione aveva diffuso riproduzioni di determinate opere, mediante la commercializzazione degli oggetti..

16. Il signor Donner ha impugnato tale decisione dinanzi al Bundesgerichtshof sostenendo, tra l’altro, che l’azione penale implicava una violazione del divieto di misure equivalenti a restrizioni quantitative, previsto dall’articolo 34 TFUE, e comportava una compartimentazione artificiale dei mercati. Il pubblico ministero ha ammesso che l’azione penale poteva comportare una simile restrizione, ma ha sostenuto che la stessa poteva essere giustificata con riferimento all’articolo 36 TFUE e all’imperativo della tutela della proprietà industriale e commerciale.

17. Il Bundesgerichtshof ha ritenuto necessario sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE, a disciplina della libera circolazione delle merci, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla punibilità, derivante dall’applicazione della normativa penale nazionale, per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d’autore (6), ove, nella vendita transfrontaliera di un’opera tutelata dal diritto d’autore in Germania, cumulativamente:

– tale opera venga inviata a partire da uno Stato membro dell’Unione europea in Germania e l’effettivo potere di disporne venga trasferito in Germania,

– il trasferimento della proprietà abbia avuto luogo in un altro Stato membro nel quale, però, non esisteva o non poteva essere fatta valere la tutela del diritto d’autore».

18. Osservazioni scritte sono state presentate dal signor Donner, dal Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, dal governo ceco e dalla Commissione europea. Ad eccezione del governo ceco, tutti hanno preso parte all’udienza svoltasi il 26 gennaio 2012.

III – Analisi

A – Osservazioni preliminari

1. La portata delle questioni pregiudiziali

19. Il Bundesgerichtshof ha limitato la questione proposta alla Corte all’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE. Nella questione pregiudiziale non vi è alcun riferimento al significato dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, che il Bundesgerichtshof ha interpretato autonomamente prima di emanare l’ordinanza di rinvio.

20. Benché la finalità del procedimento pregiudiziale per la Corte non sia di analizzare l’interpretazione del diritto dell’Unione effettuata dai giudici nazionali, o ancor meno di mettere in discussione gli accertamenti di fatto, non è possibile interpretare l’articolo 36 TFUE nel presente caso senza considerare affatto l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. Poiché l’articolo 4, paragrafo 1, armonizza completamente i diritti di distribuzione nell’Unione, l’articolo 36 TFUE non può essere fatto valere a meno che non vi sia stata una distribuzione come definita dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. Per di più, il pubblico ministero si basa sull’articolo 36 TFUE per contrastare un argomento difensivo in un procedimento penale fondato sull’articolo 34 TFUE. Questo rende ancor più importante l’analisi completa di tutti i principi giuridici rilevanti.

21. La Commissione ha inoltre osservato che, prima di rispondere alle questioni pregiudiziali, occorre stabilire entro quali limiti, nel caso de quo, i diritti di distribuzione dell’autore siano stati violati in base al diritto tedesco o in base all’art