Avvocato Generale UE: conclusioni sul mero transito di merci con segni identici a marchi
Il caso riassunto dall’Avvocato Generale nelle proprie conclusioni è il seguente: Diesel SpA è titolare del marchio DIESEL per i prodotti che rientrano nella classe 25, «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», protetto in particolare in Germania. La Montex Holdings Ltd commercia pantaloni jeans con la denominazione DIESEL in Irlanda, dove il marchio di cui è titolare la Diesel non gode di alcuna tutela. In particolare, la Montex fabbrica pantaloni jeans esportando le singole componenti, ivi compresi i segni distintivi, mediante trasporto doganale sigillato, in Polonia, ove i pantaloni vengono cuciti, e portando successivamente i pantaloni finiti in Irlanda. Il 31 dicembre 2000, un ufficio doganale tedesco tratteneva una fornitura, destinata alla Montex, di pantaloni da donna, munita del segno DIESEL, che un’impresa di trasporti ungherese avrebbe dovuto trasportare su autocarro dallo stabilimento di produzione polacco fino alla detta società, attraversando il territorio tedesco. I pantaloni dovevano essere trasportati, senza soluzione di continuità, dall’ufficio doganale polacco a quello di Dublino, ed erano stati sigillati (piombatura doganale) dall’amministrazione polacca contro eventuali asportazioni dal veicolo di trasporto durante il transito.
L’Avvocato Generale ha rircordato che: "L’art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi d’impresa prevede che il titolare può vietare ai terzi di utilizzare nel commercio senza il suo consenso qualsiasi segno identico o che possa dare luogo a confusione con il marchio registrato. Il n. 3 di tale articolo contiene un elenco, non esaustivo, di usi nel commercio che il titolare del marchio può vietare. Fra tali usi rientrano l’importazione e l’esportazione, ma non il transito esterno, che è precisamente la situazione di cui trattasi nella presente causa". Passando poi ad esaminare la nozione di commercializzazione delle merci, l’Avvocato Generale ha sostenuto che: "nell’ambito di un transito quale quello del caso di specie, può constatarsi una violazione dei diritti del titolare del marchio nello Stato di transito solo nel caso in cui si possa fondatamente supporre che i prodotti saranno commercializzati in tale Stato" .... "il semplice rischio che i prodotti non giungano alla destinazione prevista in Irlanda e possano teoricamente essere oggetto di una commercializzazione fraudolenta in Germania non consente, di per sé, di affermare che il transito pregiudica le funzioni essenziali del marchio in Germania. Se si dovesse seguire questa tesi, ciò implicherebbe che qualsiasi transito esterno di merci recanti il segno dovrebbe essere considerato un uso del marchio nel commercio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi d’impresa".
L’Avvocato Generale ha così proposto alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele come segue: «L’art. 5, nn. 1 e 3, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che il marchio registrato non conferisce al titolare il diritto di vietare il mero transito di merci recanti un segno identico al detto marchio in mancanza di indizi secondo cui il proprietario delle merci si attivi o si sia attivato a compiere atti destinati ad immettere in commercio i suoi prodotti in Stati nei quali il marchio gode di tutela. Spetta al giudice nazionale accertare se tali indizi sussistano nel caso di specie».
(Corte di Giustizia UE - Avvocato Generale M. Poiares Maduro, Conclusioni presentate il 4 luglio 2006 nella Causa C-281/05 Montex Holdings Ltd contro Diesel SpA: domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)).
Il caso riassunto dall’Avvocato Generale nelle proprie conclusioni è il seguente: Diesel SpA è titolare del marchio DIESEL per i prodotti che rientrano nella classe 25, «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», protetto in particolare in Germania. La Montex Holdings Ltd commercia pantaloni jeans con la denominazione DIESEL in Irlanda, dove il marchio di cui è titolare la Diesel non gode di alcuna tutela. In particolare, la Montex fabbrica pantaloni jeans esportando le singole componenti, ivi compresi i segni distintivi, mediante trasporto doganale sigillato, in Polonia, ove i pantaloni vengono cuciti, e portando successivamente i pantaloni finiti in Irlanda. Il 31 dicembre 2000, un ufficio doganale tedesco tratteneva una fornitura, destinata alla Montex, di pantaloni da donna, munita del segno DIESEL, che un’impresa di trasporti ungherese avrebbe dovuto trasportare su autocarro dallo stabilimento di produzione polacco fino alla detta società, attraversando il territorio tedesco. I pantaloni dovevano essere trasportati, senza soluzione di continuità, dall’ufficio doganale polacco a quello di Dublino, ed erano stati sigillati (piombatura doganale) dall’amministrazione polacca contro eventuali asportazioni dal veicolo di trasporto durante il transito.
L’Avvocato Generale ha rircordato che: "L’art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi d’impresa prevede che il titolare può vietare ai terzi di utilizzare nel commercio senza il suo consenso qualsiasi segno identico o che possa dare luogo a confusione con il marchio registrato. Il n. 3 di tale articolo contiene un elenco, non esaustivo, di usi nel commercio che il titolare del marchio può vietare. Fra tali usi rientrano l’importazione e l’esportazione, ma non il transito esterno, che è precisamente la situazione di cui trattasi nella presente causa". Passando poi ad esaminare la nozione di commercializzazione delle merci, l’Avvocato Generale ha sostenuto che: "nell’ambito di un transito quale quello del caso di specie, può constatarsi una violazione dei diritti del titolare del marchio nello Stato di transito solo nel caso in cui si possa fondatamente supporre che i prodotti saranno commercializzati in tale Stato" .... "il semplice rischio che i prodotti non giungano alla destinazione prevista in Irlanda e possano teoricamente essere oggetto di una commercializzazione fraudolenta in Germania non consente, di per sé, di affermare che il transito pregiudica le funzioni essenziali del marchio in Germania. Se si dovesse seguire questa tesi, ciò implicherebbe che qualsiasi transito esterno di merci recanti il segno dovrebbe essere considerato un uso del marchio nel commercio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi d’impresa".
L’Avvocato Generale ha così proposto alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele come segue: «L’art. 5, nn. 1 e 3, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che il marchio registrato non conferisce al titolare il diritto di vietare il mero transito di merci recanti un segno identico al detto marchio in mancanza di indizi secondo cui il proprietario delle merci si attivi o si sia attivato a compiere atti destinati ad immettere in commercio i suoi prodotti in Stati nei quali il marchio gode di tutela. Spetta al giudice nazionale accertare se tali indizi sussistano nel caso di specie».
(Corte di Giustizia UE - Avvocato Generale M. Poiares Maduro, Conclusioni presentate il 4 luglio 2006 nella Causa C-281/05 Montex Holdings Ltd contro Diesel SpA: domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)).