Avvocato Generale UE: diritto d’autore su ritratto fotografico e su identikit

Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 6, punto 1 – Foro competente per connessione – Direttive 93/98/CEE e 2006/116/CE – Art. 6 – Diritto alla protezione di opere fotografiche – Direttiva 2001/29/CE – Art. 2 – Riproduzione – Utilizzazione di un ritratto fotografico come modello per la realizzazione di un identikit – Art. 5, n. 3, lett. d) – Eccezioni e limitazioni in caso di citazioni – Art. 5, n. 3, lett. e) – Eccezioni e limitazioni per fini di pubblica sicurezza
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

Causa C‑145/10 (1)

Eva-Maria Painer

contro

Standard VerlagsGmbH

Axel Springer AG

Süddeutsche Zeitung GmbH

SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG

Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria)]

Indice

I – Introduzione

II – Diritto applicabile

Il regolamento n. 44/2001

La direttiva 93/38 e la direttiva 2006/116

La direttiva 2001/29

III – Fatti

IV – Procedimenti davanti ai giudici nazionali

V – Questioni pregiudiziali

VI – Procedimento davanti alla Corte

VII – Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e delle singole questioni pregiudiziali

VIII – Sulla prima questione pregiudiziale

Principali argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

Valutazione giuridica

Il foro competente per connessione nel sistema complessivo del regolamento n. 44/2001

Relazioni sistematiche

Possibile riferimento all’art. 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001

Riferimento all’art. 28 del regolamento n. 44/2001

La giurisprudenza della Corte

Obiezioni legittime

Sul nesso stretto ai sensi dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

Nesso tra il ricorso di radicamento e l’altra ovvero le altre azioni

Situazione di fatto unitaria

Nesso giuridico sufficientemente stretto

Assenza di un accertamento specifico o di una previsione sul rischio di una contraddizione nel caso concreto

Conclusione

IX – Sulle altre questioni pregiudiziali

Sulla quarta questione pregiudiziale

Principali argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

Valutazione giuridica

Sul diritto alla protezione di ritratti fotografici

Sulla nozione di riproduzione

Conclusione

Sulla terza questione pregiudiziale

Principali argomenti delle parti

Valutazione giuridica

Sulla tecnica normativa alla base dell’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/29

Sulla lett. a) della terza questione

Sulla lett. b) della terza questione

Sulla lett. c) della terza questione

Sulla seconda questione pregiudiziale

Argomenti delle parti

Valutazione giuridica

Sulla seconda questione, lett. a)

Sulla seconda questione, lett. b)

Sull’impossibilità dell’indicazione

Sugli effetti giuridici in caso di insussistenza dell’impossibilità

Conclusione

Osservazioni aggiuntive

Citazione a fini di critica o di rassegna

Citazione integrale

Ulteriori condizioni

X – Conclusioni

I – Introduzione

1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, l’Handelsgericht Wien (in prosieguo: il «giudice del rinvio») ci sottopone in primis una questione interpretativa relativa al foro competente per connessione, disciplinato dall’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2). Ciò offre alla Corte l’opportunità di sviluppare ulteriormente la sua giurisprudenza in tale settore (3).

2. Le altre questioni pregiudiziali riguardano, in particolare, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (4). Anzitutto si pone la questione se possa essere pubblicato su giornali, riviste e internet un identikit realizzato sulla base di una fotografia senza il consenso dell’autrice della stessa. Le altre questioni concernono la possibilità di disporre limiti prevista dall’art. 5, n. 3, lett. d) ed e), della direttiva che permette agli Stati membri di disporre eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione quando si tratti di citazioni ovvero per fini di pubblica sicurezza.

3. In punto di fatto, la causa principale è collegata con il sequestro della cittadina austriaca Natascha K., con le ricerche effettuate in detto caso da parte delle autorità di sicurezza, nonché con il resoconto mediatico dopo la sua fuga dal sequestratore.

II – Diritto applicabile (5)

Il regolamento n. 44/2001

4. Il regolamento n. 44/2001 sostituisce, ai sensi del suo art. 68, n. 1, tra gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

5. I suoi ‘considerando’ undicesimo, dodicesimo e quindicesimo sono così formulati:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(…)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».

6. Le norme sulla competenza sono previste nel capo II del regolamento 44/2001, che comprende gli artt. 2‑31.

7. L’art. 2, n. 1, del regolamento dispone:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

8. Ai termini dell’art. 3, n. 1, del regolamento:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

9. L’art. 6, punto 1, del regolamento, che figura in tale capo nella sezione 2 sotto il titolo «Competenze speciali», prescrive:

«[Una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili; (…)».

10. Ai sensi dell’art. 28 del regolamento contenuto nella sezione 9 («Litispendenza e connessione»):

«1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

11. L’art. 34, punto 3, del regolamento prevede, nel capo III («Riconoscimento ed esecuzione»):

«Le decisioni non sono riconosciute:

(…)

3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; (...)».

La direttiva 93/38 e la direttiva 2006/116

12. Il diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (6), recita come segue:

«considerando che la protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regimi diversi; che, per conseguire un’armonizzazione sufficiente della durata di protezione delle opere fotografiche, in particolare di quelle che per la loro natura artistica o professionale hanno rilievo nell’ambito del mercato interno, è necessario definire nella presente direttiva il livello di originalità richiesto; che un’opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo; che è opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale (...)».

13. L’art. 6 di tale direttiva dispone:

«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie».

14. Le disposizioni della direttiva 93/98 sono state codificate dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (7).

15. Il suo sedicesimo ‘considerando’ è formulato come segue:

«La protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regolamentazioni diverse. Un’opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo. È opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale».

16. L’art. 6 di detta direttiva prescrive:

«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie».

La direttiva 2001/29

17. I ‘considerando’ nono, ventunesimo, trentaduesimo e quarantaquattresimo della direttiva 2001/29 sono così formulati:

«(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(…)

(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(…)

(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.

(…)

(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti».

18. L’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/29 recita:

«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».

19. L’art. 2, lett. a), di tale direttiva, che disciplina il diritto di riproduzione, dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; (…)».

20. L’art. 3, n. 1, della direttiva concerne il diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti. Esso prevede:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

21. L’art. 5 della direttiva («Eccezioni e limitazioni») prevede, in particolare, le seguenti disposizioni:

«(…)

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario [nonché a scopo informativo];

(…)

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

III – Fatti

22. La ricorrente nella causa principale è una fotografa free lance che realizza fotografie, inter alia, di bambini nei giardini d’infanzia e negli asili. Nell’ambito della sua attività professionale ha realizzato ritratti fotografici della cittadina austriaca Natascha K. (in prosieguo: le «fotografie controverse») nel 1998, prima del suo sequestro. Nel farlo, ella ha ideato lo sfondo, stabilito la posa e l’espressione del viso, nonché prodotto e sviluppato le fotografie.

23. La ricorrente contrassegna, da oltre 17 anni, le fotografie da lei realizzate con il proprio nome e anche con l’indirizzo dello studio. L’indicazione aveva luogo, nel corso del tempo, secondo modalità diverse, tramite adesivi e/o timbri su portagioie o passe‑partout. In ogni caso il nome e l’indirizzo professionale della ricorrente potevano dedursi da tali indicazioni d’autore.

24. La ricorrente nella causa principale ha venduto le opere da lei realizzate, ma non ha concesso a terzi diritti sulle fotografie, né ha prestato il proprio consenso alla pubblicazione delle immagini. Il prezzo di vendita richiesto per le fotografie concerneva pertanto solo il compenso per le opere.

25. Nel 1998, dopo che Natascha K., all’età di dieci anni, era stata sequestrata, le autorità di sicurezza competenti diramavano un appello a partecipare alle ricerche nel quale venivano impiegate le fotografie controverse.

26. Le convenute nella causa principale sono editori di giornali. Solo la prima convenuta nella causa principale ha la sua sede a Vienna, Austria. Le convenute dalla seconda alla quinta hanno la loro sede in Germania.

27. La prima e la terza convenuta nella causa principale pubblicano quotidiani (Der Standard ovvero Süddeutsche Zeitung) distribuiti (anche) in Austria, la quarta convenuta, invece, divulga una rivista settimanale anche in Austria (Der Spiegel). La quinta convenuta pubblica un quotidiano distribuito esclusivamente in Germania (Express). La seconda convenuta pubblica un quotidiano (Bild), la cui edizione nazionale non viene distribuita in Austria. L’edizione monacese di detto giornale viene invece distribuita anche in Austria. La seconda convenuta pubblica inoltre un altro quotidiano (Die Welt) distribuito anche in Austria e gestisce anche notiziari su internet.

28. Nel 2006 Natascha K. riusciva a sfuggire al suo sequestratore. La causa principale verte sul resoconto effettuato dalle convenute tra detto momento e la prima intervista televisiva pubblica di Natascha K. rilasciata il 5 settembre 2006. In tale periodo non esisteva alcuna foto recente di Natascha K. Nell’ambito del loro resoconto le convenute nella causa principale pubblicavano le fotografie controverse nei summenzionati giornali, riviste e pagine internet senza indicazione ovvero con un’indicazione imprecisa dell’autore, in quanto non veniva fornito il nome della ricorrente nella causa principale in qualità di autore, bensì un altro nome. Il resoconto effettuato sui quotidiani, sulla rivista e sul sito internet cambiava per la selezione delle immagini e il testo di accompagnamento. Le convenute nella causa principale invocano il fatto che avrebbero ricevuto le fotografie controverse da un’agenzia di stampa senza menzione del nome della ricorrente nella causa principale ovvero con un’indicazione dell’autore diversa dal nome di quest’ultima.

29. Inoltre, in alcuni resoconti, veniva pubblicato anche un identikit che avrebbe dovuto riprodurre le presunte attuali sembianze di Natascha K. (in prosieguo: l’«identikit controverso»). Esso era stato realizzato sulla base di una delle fotografie controverse da un grafico con l’ausilio di un programma informatico.

IV – Procedimenti davanti ai giudici nazionali

30. La ricorrente nella causa principale ha presentato un ricorso contro le convenute nella causa principale davanti all’Handelsgericht Wien in Austria. Detto ricorso è diretto, sostanzialmente (8), ad ottenere l’inibitoria della riproduzione delle fotografie controverse e dell’identikit controverso in assenza del consenso della ricorrente ovvero della menzione del nome di quest’ultima come autrice, nonché il pagamento di un indennizzo ed il risarcimento del danno.

31. Nel contempo, la ricorrente nella causa principale ha promosso una procedura cautelare sulla quale medio tempore si è pronunciata la Corte suprema.

V – Questioni pregiudiziali

32. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale 8 marzo 2010, il giudice del rinvio ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione e, quindi, ad una trattazione unica, il fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d’autore di contenuto identico siano basate su fondamenti normativi differenti a livello nazionale, ma identici negli elementi essenziali del contenuto, come si verifica per tutti gli Stati europei relativamente al diritto all’inibitoria indipendentemente dalla colpa, al diritto ad un congruo indennizzo per le infrazioni del diritto d’autore e al diritto al risarcimento del danno cagionato dall’utilizzo illecito.

2. a) Se l’art. 5, n. 3, lett. d), in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

Causa C‑145/10 (1)

Eva-Maria Painer

contro

Standard VerlagsGmbH

Axel Springer AG

Süddeutsche Zeitung GmbH

SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG

Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria)]

Indice

I – Introduzione

II – Diritto applicabile

Il regolamento n. 44/2001

La direttiva 93/38 e la direttiva 2006/116

La direttiva 2001/29

III – Fatti

IV – Procedimenti davanti ai giudici nazionali

V – Questioni pregiudiziali

VI – Procedimento davanti alla Corte

VII – Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e delle singole questioni pregiudiziali

VIII – Sulla prima questione pregiudiziale

Principali argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

Valutazione giuridica

Il foro competente per connessione nel sistema complessivo del regolamento n. 44/2001

Relazioni sistematiche

Possibile riferimento all’art. 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001

Riferimento all’art. 28 del regolamento n. 44/2001

La giurisprudenza della Corte

Obiezioni legittime

Sul nesso stretto ai sensi dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001

Nesso tra il ricorso di radicamento e l’altra ovvero le altre azioni

Situazione di fatto unitaria

Nesso giuridico sufficientemente stretto

Assenza di un accertamento specifico o di una previsione sul rischio di una contraddizione nel caso concreto

Conclusione

IX – Sulle altre questioni pregiudiziali

Sulla quarta questione pregiudiziale

Principali argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

Valutazione giuridica

Sul diritto alla protezione di ritratti fotografici

Sulla nozione di riproduzione

Conclusione

Sulla terza questione pregiudiziale

Principali argomenti delle parti

Valutazione giuridica

Sulla tecnica normativa alla base dell’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/29

Sulla lett. a) della terza questione

Sulla lett. b) della terza questione

Sulla lett. c) della terza questione

Sulla seconda questione pregiudiziale

Argomenti delle parti

Valutazione giuridica

Sulla seconda questione, lett. a)

Sulla seconda questione, lett. b)

Sull’impossibilità dell’indicazione

Sugli effetti giuridici in caso di insussistenza dell’impossibilità

Conclusione

Osservazioni aggiuntive

Citazione a fini di critica o di rassegna

Citazione integrale

Ulteriori condizioni

X – Conclusioni

I – Introduzione

1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, l’Handelsgericht Wien (in prosieguo: il «giudice del rinvio») ci sottopone in primis una questione interpretativa relativa al foro competente per connessione, disciplinato dall’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2). Ciò offre alla Corte l’opportunità di sviluppare ulteriormente la sua giurisprudenza in tale settore (3).

2. Le altre questioni pregiudiziali riguardano, in particolare, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (4). Anzitutto si pone la questione se possa essere pubblicato su giornali, riviste e internet un identikit realizzato sulla base di una fotografia senza il consenso dell’autrice della stessa. Le altre questioni concernono la possibilità di disporre limiti prevista dall’art. 5, n. 3, lett. d) ed e), della direttiva che permette agli Stati membri di disporre eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione quando si tratti di citazioni ovvero per fini di pubblica sicurezza.

3. In punto di fatto, la causa principale è collegata con il sequestro della cittadina austriaca Natascha K., con le ricerche effettuate in detto caso da parte delle autorità di sicurezza, nonché con il resoconto mediatico dopo la sua fuga dal sequestratore.

II – Diritto applicabile (5)

Il regolamento n. 44/2001

4. Il regolamento n. 44/2001 sostituisce, ai sensi del suo art. 68, n. 1, tra gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

5. I suoi ‘considerando’ undicesimo, dodicesimo e quindicesimo sono così formulati:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(…)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».

6. Le norme sulla competenza sono previste nel capo II del regolamento 44/2001, che comprende gli artt. 2‑31.

7. L’art. 2, n. 1, del regolamento dispone:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

8. Ai termini dell’art. 3, n. 1, del regolamento:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

9. L’art. 6, punto 1, del regolamento, che figura in tale capo nella sezione 2 sotto il titolo «Competenze speciali», prescrive:

«[Una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili; (…)».

10. Ai sensi dell’art. 28 del regolamento contenuto nella sezione 9 («Litispendenza e connessione»):

«1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

11. L’art. 34, punto 3, del regolamento prevede, nel capo III («Riconoscimento ed esecuzione»):

«Le decisioni non sono riconosciute:

(…)

3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; (...)».

La direttiva 93/38 e la direttiva 2006/116

12. Il diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (6), recita come segue:

«considerando che la protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regimi diversi; che, per conseguire un’armonizzazione sufficiente della durata di protezione delle opere fotografiche, in particolare di quelle che per la loro natura artistica o professionale hanno rilievo nell’ambito del mercato interno, è necessario definire nella presente direttiva il livello di originalità richiesto; che un’opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo; che è opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale (...)».

13. L’art. 6 di tale direttiva dispone:

«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie».

14. Le disposizioni della direttiva 93/98 sono state codificate dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (7).

15. Il suo sedicesimo ‘considerando’ è formulato come segue:

«La protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regolamentazioni diverse. Un’opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo. È opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale».

16. L’art. 6 di detta direttiva prescrive:

«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie».

La direttiva 2001/29

17. I ‘considerando’ nono, ventunesimo, trentaduesimo e quarantaquattresimo della direttiva 2001/29 sono così formulati:

«(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(…)

(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(…)

(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.

(…)

(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti».

18. L’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/29 recita:

«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».

19. L’art. 2, lett. a), di tale direttiva, che disciplina il diritto di riproduzione, dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; (…)».

20. L’art. 3, n. 1, della direttiva concerne il diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti. Esso prevede:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

21. L’art. 5 della direttiva («Eccezioni e limitazioni») prevede, in particolare, le seguenti disposizioni:

«(…)

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario [nonché a scopo informativo];

(…)

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

III – Fatti

22. La ricorrente nella causa principale è una fotografa free lance che realizza fotografie, inter alia, di bambini nei giardini d’infanzia e negli asili. Nell’ambito della sua attività professionale ha realizzato ritratti fotografici della cittadina austriaca Natascha K. (in prosieguo: le «fotografie controverse») nel 1998, prima del suo sequestro. Nel farlo, ella ha ideato lo sfondo, stabilito la posa e l’espressione del viso, nonché prodotto e sviluppato le fotografie.

23. La ricorrente contrassegna, da oltre 17 anni, le fotografie da lei realizzate con il proprio nome e anche con l’indirizzo dello studio. L’indicazione aveva luogo, nel corso del tempo, secondo modalità diverse, tramite adesivi e/o timbri su portagioie o passe‑partout. In ogni caso il nome e l’indirizzo professionale della ricorrente potevano dedursi da tali indicazioni d’autore.

24. La ricorrente nella causa principale ha venduto le opere da lei realizzate, ma non ha concesso a terzi diritti sulle fotografie, né ha prestato il proprio consenso alla pubblicazione delle immagini. Il prezzo di vendita richiesto per le fotografie concerneva pertanto solo il compenso per le opere.

25. Nel 1998, dopo che Natascha K., all’età di dieci anni, era stata sequestrata, le autorità di sicurezza competenti diramavano un appello a partecipare alle ricerche nel quale venivano impiegate le fotografie controverse.

26. Le convenute nella causa principale sono editori di giornali. Solo la prima convenuta nella causa principale ha la sua sede a Vienna, Austria. Le convenute dalla seconda alla quinta hanno la loro sede in Germania.

27. La prima e la terza convenuta nella causa principale pubblicano quotidiani (Der Standard ovvero Süddeutsche Zeitung) distribuiti (anche) in Austria, la quarta convenuta, invece, divulga una rivista settimanale anche in Austria (Der Spiegel). La quinta convenuta pubblica un quotidiano distribuito esclusivamente in Germania (Express). La seconda convenuta pubblica un quotidiano (Bild), la cui edizione nazionale non viene distribuita in Austria. L’edizione monacese di detto giornale viene invece distribuita anche in Austria. La seconda convenuta pubblica inoltre un altro quotidiano (Die Welt) distribuito anche in Austria e gestisce anche notiziari su internet.

28. Nel 2006 Natascha K. riusciva a sfuggire al suo sequestratore. La causa principale verte sul resoconto effettuato dalle convenute tra detto momento e la prima intervista televisiva pubblica di Natascha K. rilasciata il 5 settembre 2006. In tale periodo non esisteva alcuna foto recente di Natascha K. Nell’ambito del loro resoconto le convenute nella causa principale pubblicavano le fotografie controverse nei summenzionati giornali, riviste e pagine internet senza indicazione ovvero con un’indicazione imprecisa dell’autore, in quanto non veniva fornito il nome della ricorrente nella causa principale in qualità di autore, bensì un altro nome. Il resoconto effettuato sui quotidiani, sulla rivista e sul sito internet cambiava per la selezione delle immagini e il testo di accompagnamento. Le convenute nella causa principale invocano il fatto che avrebbero ricevuto le fotografie controverse da un’agenzia di stampa senza menzione del nome della ricorrente nella causa principale ovvero con un’indicazione dell’autore diversa dal nome di quest’ultima.

29. Inoltre, in alcuni resoconti, veniva pubblicato anche un identikit che avrebbe dovuto riprodurre le presunte attuali sembianze di Natascha K. (in prosieguo: l’«identikit controverso»). Esso era stato realizzato sulla base di una delle fotografie controverse da un grafico con l’ausilio di un programma informatico.

IV – Procedimenti davanti ai giudici nazionali

30. La ricorrente nella causa principale ha presentato un ricorso contro le convenute nella causa principale davanti all’Handelsgericht Wien in Austria. Detto ricorso è diretto, sostanzialmente (8), ad ottenere l’inibitoria della riproduzione delle fotografie controverse e dell’identikit controverso in assenza del consenso della ricorrente ovvero della menzione del nome di quest’ultima come autrice, nonché il pagamento di un indennizzo ed il risarcimento del danno.

31. Nel contempo, la ricorrente nella causa principale ha promosso una procedura cautelare sulla quale medio tempore si è pronunciata la Corte suprema.

V – Questioni pregiudiziali

32. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale 8 marzo 2010, il giudice del rinvio ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione e, quindi, ad una trattazione unica, il fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d’autore di contenuto identico siano basate su fondamenti normativi differenti a livello nazionale, ma identici negli elementi essenziali del contenuto, come si verifica per tutti gli Stati europei relativamente al diritto all’inibitoria indipendentemente dalla colpa, al diritto ad un congruo indennizzo per le infrazioni del diritto d’autore e al diritto al risarcimento del danno cagionato dall’utilizzo illecito.

2. a) Se l’art. 5, n. 3, lett. d), in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che