Avvocato Generale UE: limiti alle legislazioni anti cfc

L’Avvocato Generale ha proposto di porre un freno alla normativa di diversi Paesi membri della Unione Europea che stabiliscono particolari misure di tassazione al fine di limitare il fenomeno della costituzione di società in Paesi a bassa tassazione.

Le conclusioni sono state rese nel procedimento pregiudiziale proposto dagli Special Commissioners (Regno Unito) inteso a valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una legislazione nazionale come quella del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alle «società controllate estere» che avendo per oggetto la lotta all’evasione fiscale combatte la prassi di società aventi sede nel Regno Unito di trasferire i propri utili imponibili a società loro controllate stabilite in altri Stati dove vige un livello d’imposizione inferiore a quello del Regno Unito. Le conclusioni e la futura pronuncia sono particolarmente importanti perchè la legislazione del Regno Unito è analoga a quella dell’Italia.

Leggiamo le conclusioni:

«Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa fiscale nazionale che prevede l’inclusione nella base imponibile di una società madre residente degli utili realizzati da una SEC stabilita in altro Stato membro quando tali utili sono soggetti in questo secondo Stato ad un livello impositivo di gran lunga inferiore a quello dello Stato di residenza della società madre, se la detta normativa si applica unicamente alle costruzioni del tutto fittizie destinate ad aggirare la legge nazionale. Una legislazione siffatta deve dunque permettere al contribuente di essere esonerato ove dimostri che la società da lui controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e che le operazioni che hanno portato ad una diminuzione dell’imposta della società madre corrispondono a prestazioni effettivamente realizzate in tale Stato e non senza rilevanza economica per l’attività di quest’ultima».

Alcuni passaggi delle conclusioni meritano particolare rilievo:

ove la controllata eserciti realmente ed effettivamente un’attività nello Stato membro in cui è stata creata, i motivi per cui la società madre ha deciso d’impiantarla su quel territorio non possono influire sui diritti che essa trae dal Trattato;

il livello d’imposizione è un elemento che una società può legittimamente considerare nella scelta dello Stato in cui intende costituire una controllata. Una società può, senza infrangere la portata e lo spirito dell’art. 43 CE, decidere di esercitare le sue attività a titolo secondario in un altro Stato membro per beneficiare in sede di tassazione delle attività quivi imponibili del suo, più favorevole, regime fiscale.

La stessa giurisprudenza della Corte, richiamata dall’Avvocato Generale, ha stabilito che:

uno Stato membro non può impedire ad una società di esercitare il suo diritto di stabilimento in un altro Stato membro adducendo che, altrimenti, subirebbe una riduzione del gettito fiscale corrispondente alle imposte che avrebbe potuto esigere per un’attività futura che la società avesse invece esercitato nello Stato di origine;

il semplice fatto che una società residente crei uno stabilimento secondario in un altro Stato membro non è idoneo a fondare una presunzione generale di frode o di evasione fiscali, né a giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato;

lo stabilimento di una società in un altro Stato membro non comporta, di per sé, l’evasione fiscale, dato che la società di cui trattasi è comunque soggetta alla normativa di tale Stato.

(Corte di Giustizia UE, Conclusioni dell’Avvocato Generale Philippe Léger presentate il 2 maggio 2006 nella causa C‑196/04 Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd contro Commissioners of Inland Revenue: Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Legge sulle società controllate estere – Attribuzione alla società madre degli utili della controllata stabilita in un altro Stato membro non appena vengono realizzati – Ostacolo – Giustificazione – Lotta all’evasione fiscale).

L’Avvocato Generale ha proposto di porre un freno alla normativa di diversi Paesi membri della Unione Europea che stabiliscono particolari misure di tassazione al fine di limitare il fenomeno della costituzione di società in Paesi a bassa tassazione.

Le conclusioni sono state rese nel procedimento pregiudiziale proposto dagli Special Commissioners (Regno Unito) inteso a valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una legislazione nazionale come quella del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alle «società controllate estere» che avendo per oggetto la lotta all’evasione fiscale combatte la prassi di società aventi sede nel Regno Unito di trasferire i propri utili imponibili a società loro controllate stabilite in altri Stati dove vige un livello d’imposizione inferiore a quello del Regno Unito. Le conclusioni e la futura pronuncia sono particolarmente importanti perchè la legislazione del Regno Unito è analoga a quella dell’Italia.

Leggiamo le conclusioni:

«Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa fiscale nazionale che prevede l’inclusione nella base imponibile di una società madre residente degli utili realizzati da una SEC stabilita in altro Stato membro quando tali utili sono soggetti in questo secondo Stato ad un livello impositivo di gran lunga inferiore a quello dello Stato di residenza della società madre, se la detta normativa si applica unicamente alle costruzioni del tutto fittizie destinate ad aggirare la legge nazionale. Una legislazione siffatta deve dunque permettere al contribuente di essere esonerato ove dimostri che la società da lui controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e che le operazioni che hanno portato ad una diminuzione dell’imposta della società madre corrispondono a prestazioni effettivamente realizzate in tale Stato e non senza rilevanza economica per l’attività di quest’ultima».

Alcuni passaggi delle conclusioni meritano particolare rilievo:

ove la controllata eserciti realmente ed effettivamente un’attività nello Stato membro in cui è stata creata, i motivi per cui la società madre ha deciso d’impiantarla su quel territorio non possono influire sui diritti che essa trae dal Trattato;

il livello d’imposizione è un elemento che una società può legittimamente considerare nella scelta dello Stato in cui intende costituire una controllata. Una società può, senza infrangere la portata e lo spirito dell’art. 43 CE, decidere di esercitare le sue attività a titolo secondario in un altro Stato membro per beneficiare in sede di tassazione delle attività quivi imponibili del suo, più favorevole, regime fiscale.

La stessa giurisprudenza della Corte, richiamata dall’Avvocato Generale, ha stabilito che:

uno Stato membro non può impedire ad una società di esercitare il suo diritto di stabilimento in un altro Stato membro adducendo che, altrimenti, subirebbe una riduzione del gettito fiscale corrispondente alle imposte che avrebbe potuto esigere per un’attività futura che la società avesse invece esercitato nello Stato di origine;

il semplice fatto che una società residente crei uno stabilimento secondario in un altro Stato membro non è idoneo a fondare una presunzione generale di frode o di evasione fiscali, né a giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato;

lo stabilimento di una società in un altro Stato membro non comporta, di per sé, l’evasione fiscale, dato che la società di cui trattasi è comunque soggetta alla normativa di tale Stato.

(Corte di Giustizia UE, Conclusioni dell’Avvocato Generale Philippe Léger presentate il 2 maggio 2006 nella causa C‑196/04 Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd contro Commissioners of Inland Revenue: Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Legge sulle società controllate estere – Attribuzione alla società madre degli utili della controllata stabilita in un altro Stato membro non appena vengono realizzati – Ostacolo – Giustificazione – Lotta all’evasione fiscale).