Avvocato Generale UE: no al regime dei minimi tariffari per gli onorari degli avvocati

L’Avvocato Generale Poiares Naduro ha presentato le proprie conclusioni generali nelle cause C-94/04 e C-202/04 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte d’appello di Torino e dal Tribunale di Roma in relazione alla normativa italiana relativa alla determinazione degli onorari degli avvocati alla luce degli articoli 10 CE e 81 CE. Le Conclusioni dell’Avvocato generale per certi versi anticipano le linee di intervento delle autorità per la concorrenza sia comunitaria che nazionale.

L’Avvocato Generale ha chiesto alla Corte di Giustizia di dichiarare:

nel procedimento C-202/04:

- Come risulta dalla sentenza 19 febbraio 2002, causa C‑35/99, Arduino (Racc. pag. I‑1529), il combinato disposto degli artt. 81 CE e 10 CE non osta ad un provvedimento nazionale, come quello in discussione, che stabilisca un tariffario professionale forense, anche relativamente alle attività stragiudiziali, purché tale provvedimento sia stato sottoposto ad un effettivo controllo da parte dello Stato e il potere del giudice di derogare agli importi tariffari sia interpretato in conformità al diritto comunitario, in modo da limitare l’effetto anticoncorrenziale di detto provvedimento.

nel procedimento C-94/04:

- Come risulta dalla citata sentenza Arduino, il combinato disposto degli artt. 81 CE e 10 CE non osta ad un provvedimento nazionale, come quello in discussione, che vieti agli avvocati ed ai loro clienti di derogare al tariffario forense, purché tale provvedimento sia stato sottoposto ad un effettivo controllo da parte dello Stato e il potere del giudice di derogare agli importi tariffari sia interpretato conformemente al diritto comunitario, in modo da limitare l’effetto anticoncorrenziale di detto provvedimento.

- L’art. 49 CE osta ad un provvedimento nazionale, come quello in discussione, che stabilisca, attraverso un tariffario, importi minimi per gli onorari degli avvocati.

L’Avvocato Generale ha invece rilevato che: "La restrizione della libera prestazione dei servizi rappresentata dalla determinazione di minimi tariffari non può essere giustificata da esigenze inderogabili di interesse pubblico".

Non solo: l’Avvocato Generale ha anche lasciato in sospeso l’esame della possibilità di stabilire onorari vincolati al risultato, posto che "non esiste un legame tra una qualità inferiore delle prestazioni effettuate e la liceità di onorari commisurati al risultato" e che "la possibilità di pattuire onorari di risultato può agevolare l’accesso alla giustizia, poiché consente a soggetti privi di mezzi economici di ricorrere alla giustizia, essendo il rischio sopportato dagli avvocati. In taluni casi, è proprio l’esistenza di onorari commisurati al risultato che consente di avviare azioni di interesse collettivo".

(Avvocato Generale, Conclusioni nelle cause C-94/04 e C-202/04, 1° febbraio 2006: Art. 81 CE – Provvedimenti statali – Normative nazionali in materia di onorari – Determinazione delle tariffe professionali – Libera prestazione dei servizi).

L’Avvocato Generale Poiares Naduro ha presentato le proprie conclusioni generali nelle cause C-94/04 e C-202/04 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte d’appello di Torino e dal Tribunale di Roma in relazione alla normativa italiana relativa alla determinazione degli onorari degli avvocati alla luce degli articoli 10 CE e 81 CE. Le Conclusioni dell’Avvocato generale per certi versi anticipano le linee di intervento delle autorità per la concorrenza sia comunitaria che nazionale.

L’Avvocato Generale ha chiesto alla Corte di Giustizia di dichiarare:

nel procedimento C-202/04:

- Come risulta dalla sentenza 19 febbraio 2002, causa C‑35/99, Arduino (Racc. pag. I‑1529), il combinato disposto degli artt. 81 CE e 10 CE non osta ad un provvedimento nazionale, come quello in discussione, che stabilisca un tariffario professionale forense, anche relativamente alle attività stragiudiziali, purché tale provvedimento sia stato sottoposto ad un effettivo controllo da parte dello Stato e il potere del giudice di derogare agli importi tariffari sia interpretato in conformità al diritto comunitario, in modo da limitare l’effetto anticoncorrenziale di detto provvedimento.

nel procedimento C-94/04:

- Come risulta dalla citata sentenza Arduino, il combinato disposto degli artt. 81 CE e 10 CE non osta ad un provvedimento nazionale, come quello in discussione, che vieti agli avvocati ed ai loro clienti di derogare al tariffario forense, purché tale provvedimento sia stato sottoposto ad un effettivo controllo da parte dello Stato e il potere del giudice di derogare agli importi tariffari sia interpretato conformemente al diritto comunitario, in modo da limitare l’effetto anticoncorrenziale di detto provvedimento.

- L’art. 49 CE osta ad un provvedimento nazionale, come quello in discussione, che stabilisca, attraverso un tariffario, importi minimi per gli onorari degli avvocati.

L’Avvocato Generale ha invece rilevato che: "La restrizione della libera prestazione dei servizi rappresentata dalla determinazione di minimi tariffari non può essere giustificata da esigenze inderogabili di interesse pubblico".

Non solo: l’Avvocato Generale ha anche lasciato in sospeso l’esame della possibilità di stabilire onorari vincolati al risultato, posto che "non esiste un legame tra una qualità inferiore delle prestazioni effettuate e la liceità di onorari commisurati al risultato" e che "la possibilità di pattuire onorari di risultato può agevolare l’accesso alla giustizia, poiché consente a soggetti privi di mezzi economici di ricorrere alla giustizia, essendo il rischio sopportato dagli avvocati. In taluni casi, è proprio l’esistenza di onorari commisurati al risultato che consente di avviare azioni di interesse collettivo".

(Avvocato Generale, Conclusioni nelle cause C-94/04 e C-202/04, 1° febbraio 2006: Art. 81 CE – Provvedimenti statali – Normative nazionali in materia di onorari – Determinazione delle tariffe professionali – Libera prestazione dei servizi).