Avvocato Generale UE: proposta picconata alla giurisdizione esclusiva belga in caso di concessione di vendita
Nel commercio internazionale la Legge belga del 27 luglio 1961 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita esclusiva a durata indeterminata è particolarmente importante essendo una delle poche al mondo che disciplina il contratto di concessione di vendita, normalmente non tipizzato. L’avvocato Generale UE ne propone una limitazione di applicazione nelle vertenze tra società UE, almeno per quanto riguarda il foro competente. Vediamo quale.
La Legge definisce la «concessione di vendita» come «ogni accordo in forza del quale un concedente riserva a uno o più concessionari il diritto di vendere, a nome e per conto proprio, i prodotti che esso fabbrica o distribuisce» e stabilisce che «Il concessionario danneggiato dal recesso da un contratto di vendita che spiega i propri effetti in tutto o in parte del territorio belga può, in ogni caso, citare il concedente, in Belgio, o davanti al giudice del suo domicilio o davanti al giudice del domicilio o della sede del concedente».
Il giudizio avanti la Corte di Giustizia UE ha origine dal rinvio pregiudiziale operato dal giudice belga nel corso della vertenza insorta tra la società concessionaria belga e la società concedente francese in ordine alla risoluzione del rapporto decennale di vendita di whisky, anche mediante il sito www.whisky.be, intimata dalla seconda alla prima. In particolare, la società belga agisce in giudizio contro quella francese invocando le norme della Legge e la società francese contesta la competenza dei tribunali belgi a conoscere detta controversia, nonché l’esistenza stessa di un contratto di tale natura tra le parti. Essa fonda la sua eccezione di incompetenza sull’articolo 2 del regolamento n. 44/2001 che prevede che il convenuto stabilito in uno Stato membro debba essere citato in linea di principio davanti ai giudici di quest’ultimo Stato.
Su questa questione l’Avvocato Generale UE, schierandosi a favore della soluzione proposta dalla convenuta francese, propone alla Corte di rispondere così alla questione pregiudiziale:
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto in combinato disposto con gli articoli 3, 4 e 5, punto 1, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione, nei confronti di un convenuto domiciliato in un altro Stato membro, di una norma nazionale sulla competenza come quella contenuta all’articolo 4, paragrafo 1, della legge del 27 luglio 1961, sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita esclusiva a durata indeterminata, come modificata dalla legge del 13 aprile 1971 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita, la quale prevede la competenza dei giudici belgi, indipendentemente dal luogo in cui ha sede il convenuto, quando un concessionario stabilito nel territorio belga cita in giudizio un concedente a motivo del recesso dal contratto di concessione di vendita che intercorre tra loro se quest’ultimo produce i suoi effetti in detto territorio, tutto o parte di esso.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale sono da segnalare anche per la presa di posizione, con riferimento al caso di specie, a favore della qualificazione di contratto di concessione e non di semplice vendita, con la conseguenza, secondo l’Avvocato che:
si applica l’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, che disciplina la competenza in materia contrattuale per la prestazione di servizi, al fine di determinare il giudice competente a conoscere di un’azione giudiziaria con la quale l’attore, stabilito in uno Stato membro, fa valere nei confronti di un convenuto, stabilito in un altro Stato membro, diritti derivanti da un contratto di concessione di vendita, il che presuppone che il contratto vincolante le parti comporti effettivamente obbligazioni convenzionali particolari circa la distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente.
In subordine, se fosse l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 a trovare applicazione in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali un acquirente concessionario cita in giudizio un venditore concedente a motivo della risoluzione dei loro rapporti contrattuali, l’obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi della suddetta disposizione, è l’obbligazione del venditore concedente che scaturisce dal contratto in questione, la cui mancata esecuzione è invocata dall’attore a fondamento dell’azione giudiziaria.
Merita riportare i passaggi delle Conclusioni dedicati al contratto di concessione:
“… il contratto di concessione di vendita risponde, a mio avviso, all’esigenza del compimento di atti positivi, tenuto conto della prestazione essenziale che viene resa dal concessionario a favore del concedente, vale a dire quella di garantirgli la distribuzione dei prodotti in modo tale che il concedente sia dispensato dalla creazione di una propria rete di distribuzione nel territorio di concessione o non debba dipendere dalla rivendita garantita da parti indipendenti. Vorrei sottolineare che, nell’ambito dei rapporti privilegiati che intercorrono con il concedente, il concessionario fornisce un valore aggiunto rispetto all’attività dei semplici rivenditori in quanto, in generale, assicura, grazie allo stoccaggio, la continuità di approvvigionamento per i prodotti del concedente, garantisce un servizio post vendita ove si tratti di beni durevoli e/o può favorire la promozione di detti prodotti attraverso offerte speciali”.
“Per quanto concerne più nello specifico i contratti di concessione di vendita, sono dell’avviso che la contropartita economica di cui beneficia il concessionario, in cambio della summenzionata attività da lui svolta, consista in particolare nel vantaggio caratteristico che gli riconosce il concedente, vale a dire l’esclusività territoriale o quantomeno la garanzia che un numero limitato di concessionari avrà la possibilità di rivendere i prodotti del concedente in un determinato territorio. Il concedente, inoltre, riconosce di norma al concessionario una posizione più vantaggiosa rispetto a quella dei semplici rivenditori offrendogli agevolazioni di pagamento e/o trasmettendogli, grazie alla formazione, un know how. Una siffatta selettività e tali altre prerogative hanno un valore economico per il concessionario che è idoneo a indurre quest’ultimo ad accettare di vincolarsi in un rapporto privilegiato con il concedente e a impegnarsi per favorire la vendita dei suoi prodotti”.
(Conclusioni dell’Avvocato Generale Niilo Jääskinen presentate il 25 aprile 2013, Causa C 9/12 Corman Collins SA contro La Maison du Whisky SA, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Verviers (Belgio): Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 2 – Articolo 5, punto 1, lettere a) e b) – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozioni di “compravendita di beni” e di “prestazione di servizi” – Contratto di concessione di vendita di beni – Obbligazione dedotta in giudizio)
Nel commercio internazionale la Legge belga del 27 luglio 1961 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita esclusiva a durata indeterminata è particolarmente importante essendo una delle poche al mondo che disciplina il contratto di concessione di vendita, normalmente non tipizzato. L’avvocato Generale UE ne propone una limitazione di applicazione nelle vertenze tra società UE, almeno per quanto riguarda il foro competente. Vediamo quale.
La Legge definisce la «concessione di vendita» come «ogni accordo in forza del quale un concedente riserva a uno o più concessionari il diritto di vendere, a nome e per conto proprio, i prodotti che esso fabbrica o distribuisce» e stabilisce che «Il concessionario danneggiato dal recesso da un contratto di vendita che spiega i propri effetti in tutto o in parte del territorio belga può, in ogni caso, citare il concedente, in Belgio, o davanti al giudice del suo domicilio o davanti al giudice del domicilio o della sede del concedente».
Il giudizio avanti la Corte di Giustizia UE ha origine dal rinvio pregiudiziale operato dal giudice belga nel corso della vertenza insorta tra la società concessionaria belga e la società concedente francese in ordine alla risoluzione del rapporto decennale di vendita di whisky, anche mediante il sito www.whisky.be, intimata dalla seconda alla prima. In particolare, la società belga agisce in giudizio contro quella francese invocando le norme della Legge e la società francese contesta la competenza dei tribunali belgi a conoscere detta controversia, nonché l’esistenza stessa di un contratto di tale natura tra le parti. Essa fonda la sua eccezione di incompetenza sull’articolo 2 del regolamento n. 44/2001 che prevede che il convenuto stabilito in uno Stato membro debba essere citato in linea di principio davanti ai giudici di quest’ultimo Stato.
Su questa questione l’Avvocato Generale UE, schierandosi a favore della soluzione proposta dalla convenuta francese, propone alla Corte di rispondere così alla questione pregiudiziale:
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto in combinato disposto con gli articoli 3, 4 e 5, punto 1, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione, nei confronti di un convenuto domiciliato in un altro Stato membro, di una norma nazionale sulla competenza come quella contenuta all’articolo 4, paragrafo 1, della legge del 27 luglio 1961, sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita esclusiva a durata indeterminata, come modificata dalla legge del 13 aprile 1971 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita, la quale prevede la competenza dei giudici belgi, indipendentemente dal luogo in cui ha sede il convenuto, quando un concessionario stabilito nel territorio belga cita in giudizio un concedente a motivo del recesso dal contratto di concessione di vendita che intercorre tra loro se quest’ultimo produce i suoi effetti in detto territorio, tutto o parte di esso.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale sono da segnalare anche per la presa di posizione, con riferimento al caso di specie, a favore della qualificazione di contratto di concessione e non di semplice vendita, con la conseguenza, secondo l’Avvocato che:
si applica l’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, che disciplina la competenza in materia contrattuale per la prestazione di servizi, al fine di determinare il giudice competente a conoscere di un’azione giudiziaria con la quale l’attore, stabilito in uno Stato membro, fa valere nei confronti di un convenuto, stabilito in un altro Stato membro, diritti derivanti da un contratto di concessione di vendita, il che presuppone che il contratto vincolante le parti comporti effettivamente obbligazioni convenzionali particolari circa la distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente.
In subordine, se fosse l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 a trovare applicazione in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali un acquirente concessionario cita in giudizio un venditore concedente a motivo della risoluzione dei loro rapporti contrattuali, l’obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi della suddetta disposizione, è l’obbligazione del venditore concedente che scaturisce dal contratto in questione, la cui mancata esecuzione è invocata dall’attore a fondamento dell’azione giudiziaria.
Merita riportare i passaggi delle Conclusioni dedicati al contratto di concessione:
“… il contratto di concessione di vendita risponde, a mio avviso, all’esigenza del compimento di atti positivi, tenuto conto della prestazione essenziale che viene resa dal concessionario a favore del concedente, vale a dire quella di garantirgli la distribuzione dei prodotti in modo tale che il concedente sia dispensato dalla creazione di una propria rete di distribuzione nel territorio di concessione o non debba dipendere dalla rivendita garantita da parti indipendenti. Vorrei sottolineare che, nell’ambito dei rapporti privilegiati che intercorrono con il concedente, il concessionario fornisce un valore aggiunto rispetto all’attività dei semplici rivenditori in quanto, in generale, assicura, grazie allo stoccaggio, la continuità di approvvigionamento per i prodotti del concedente, garantisce un servizio post vendita ove si tratti di beni durevoli e/o può favorire la promozione di detti prodotti attraverso offerte speciali”.
“Per quanto concerne più nello specifico i contratti di concessione di vendita, sono dell’avviso che la contropartita economica di cui beneficia il concessionario, in cambio della summenzionata attività da lui svolta, consista in particolare nel vantaggio caratteristico che gli riconosce il concedente, vale a dire l’esclusività territoriale o quantomeno la garanzia che un numero limitato di concessionari avrà la possibilità di rivendere i prodotti del concedente in un determinato territorio. Il concedente, inoltre, riconosce di norma al concessionario una posizione più vantaggiosa rispetto a quella dei semplici rivenditori offrendogli agevolazioni di pagamento e/o trasmettendogli, grazie alla formazione, un know how. Una siffatta selettività e tali altre prerogative hanno un valore economico per il concessionario che è idoneo a indurre quest’ultimo ad accettare di vincolarsi in un rapporto privilegiato con il concedente e a impegnarsi per favorire la vendita dei suoi prodotti”.
(Conclusioni dell’Avvocato Generale Niilo Jääskinen presentate il 25 aprile 2013, Causa C 9/12 Corman Collins SA contro La Maison du Whisky SA, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Verviers (Belgio): Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 2 – Articolo 5, punto 1, lettere a) e b) – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozioni di “compravendita di beni” e di “prestazione di servizi” – Contratto di concessione di vendita di beni – Obbligazione dedotta in giudizio)