Banca - Tribunale di Bergamo: pronuncia sull’usurarietà e sull’anatocismo del contratto di mutuo
Il 6 dicembre 2016, il Tribunale di Bergamo ha precisato due importanti profili in materia di usura e anatocismo in un contratto di mutuo.
In particolare la sentenza ha fatto chiarezza sui seguenti aspetti: a) formule di calcolo applicabili per l’usurarietà di un mutuo; b) chiarimento del contenuto della sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione; c) validità della clausola che prevede il conteggio della mora sulla rata che comprende anche gli interessi corrispettivi; d) anatocismo nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese.
Secondo il Tribunale, presenta “duplice fallacia logica e giuridica” la tesi di un mutuatario che eccepisca l’usurarietà dei tassi pattuiti in un contratto di mutuo “sommando il tasso previsto per gli interessi corrispettivi ed il tasso previsto per gli interessi moratori”.
In totale adesione con l’alveo normativo in materia di usura è corretto intendere “il tasso moratorio come una eventuale liquidazione forfetaria del danno per il caso di inadempimento”; è giusto ritenere valida la ragione per cui “le stesse Istruzioni della Banca d’Italia non tengono conto del tasso moratorio”; è inequivocabile che la Sentenza n. 350/203 della Corte di Cassazione “non ha mai inteso legittimare la sommatoria dei tassi corrispettivi e dei tassi moratori”.
Altro punto di rilievo della sentenza è la statuizione che l’ammortamento alla francese non genera in via automatica alcun effetto anatocistico rispetto al sistema all’italiana e che la differenza tra i due “piani” risiede nel differimento parziale degli esborsi dovuti alla circostanza che le prime rate pagate dell’uno rispetto all’altro sono di misura inferiore.
Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.
(Tribunale di Bergamo, Sentenza del 6 dicembre 2016, n. 3575)
Prof.ssa Rosanna Pagliuca
Il 6 dicembre 2016, il Tribunale di Bergamo ha precisato due importanti profili in materia di usura e anatocismo in un contratto di mutuo.
In particolare la sentenza ha fatto chiarezza sui seguenti aspetti: a) formule di calcolo applicabili per l’usurarietà di un mutuo; b) chiarimento del contenuto della sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione; c) validità della clausola che prevede il conteggio della mora sulla rata che comprende anche gli interessi corrispettivi; d) anatocismo nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese.
Secondo il Tribunale, presenta “duplice fallacia logica e giuridica” la tesi di un mutuatario che eccepisca l’usurarietà dei tassi pattuiti in un contratto di mutuo “sommando il tasso previsto per gli interessi corrispettivi ed il tasso previsto per gli interessi moratori”.
In totale adesione con l’alveo normativo in materia di usura è corretto intendere “il tasso moratorio come una eventuale liquidazione forfetaria del danno per il caso di inadempimento”; è giusto ritenere valida la ragione per cui “le stesse Istruzioni della Banca d’Italia non tengono conto del tasso moratorio”; è inequivocabile che la Sentenza n. 350/203 della Corte di Cassazione “non ha mai inteso legittimare la sommatoria dei tassi corrispettivi e dei tassi moratori”.
Altro punto di rilievo della sentenza è la statuizione che l’ammortamento alla francese non genera in via automatica alcun effetto anatocistico rispetto al sistema all’italiana e che la differenza tra i due “piani” risiede nel differimento parziale degli esborsi dovuti alla circostanza che le prime rate pagate dell’uno rispetto all’altro sono di misura inferiore.
Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.
(Tribunale di Bergamo, Sentenza del 6 dicembre 2016, n. 3575)
Prof.ssa Rosanna Pagliuca