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Il Tribunale di Trapani si pronuncia sulla formula per l’usurarietà e sul calcolo dell’ interesse di mora

usurarietà e interessi di mora
usurarietà e interessi di mora

In data 21.7.2020, il Tribunale di Trapani ha pubblicato la sentenza n. 528/20, con cui ha precisato, tra laltro, tre profili particolarmente interessanti in materia di: a) separate formule di calcolo applicabili allinteresse di mora ed allinteresse corrispettivo; b) legittimità dellanatocismo praticato agli interessi di mora; b) usurarietà degli interessi di mora.

È in assoluta coerenza con lintero impianto normativo dettato in materia di usura intendere la clausola determinativa degli interessi di mora soggetta ad una valutazione separata ai fini della verifica della usurarietà, rispetto a quella degli interessi corrispettivi.

Altro punto di rilievo è la dichiarazione di legittimità degli interessi anatocistici compresi nello sviluppo dellinteresse di mora: gli interessi di mora non si sostituiscono agli interessi corrispettivi, né si cumulano ad essi, giaccessi sono già maturati e conglobati nella rata scaduta del capitale dovuto. Pertanto, gli interessi corrispettivi, una volta che la rata che li ingloba sia scaduta e sia rimasta insoluta, sono, a tutti gli effetti, da equiparare al capitale.

Un elemento di riguardo della sentenza è la chiara affermazione che il TAEG o ISC non rientrano tra i tassi di interesse e non rappresentano una condizione economica essenziale del contratto di mutuo, pertanto, la mancata indicazione non comporta affatto linvalidità del contratto.

 

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