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Banca - Tribunale di Milano: è legittima la clausola “floor” se accettata in atto pubblico notarile

Banca - Tribunale di Milano: è legittima la clausola “floor” se accettata in atto pubblico notarile
Banca - Tribunale di Milano: è legittima la clausola “floor” se accettata in atto pubblico notarile

Il Tribunale di Milano ha emesso l’Ordinanza con cui ha ritenuto palesemente infondata l’eccezione posta dal mutuatario in merito alla clausola “floor”.

Nell’ambito dei mutui a tasso variabile la clausola “floor” prevede che il tasso applicato, per tutta la durata del mutuo, a prescindere dall’andamento al ribasso degli indici di riferimento, non potrà essere inferiore ad una percentuale determinata. Tale clausola garantisce che gli interessi corrispettivi siano pari almeno al valore percentuale individuato dalla stessa clausola, anche laddove il parametro di calcolo degli interessi, in genere l’Euribor, sia inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola “floor”.

Dato che tale clausola comporta uno squilibrio di diritti e obblighi tra banca e cliente, il rischio è quello che possa essere qualificata come vessatoria. Per questi motivi la giurisprudenza ha configurato i parametri perché questa possa qualificarsi come legittima: la clausola floor deve essere “chiara” e “trasparente”, oltre che espressamente accettata del cliente.

Il Tribunale meneghino ha precisato, così, che le eccezioni opposte restano non accoglibili, in quanto la clausola “floor” è stata “regolarmente accettata in un atto pubblico notarile”.  

Importante ed innovativa la motivazione che rende il Magistrato che àncora l’accettazione della clausola resa in seno ad un “atto pubblico notarile” che conferisce indubbio sugello alla validità della stessa ed alla conseguente incontestabilità.

Clicca qui per visualizzare il testo l'Ordinanza.

(Tribunale di Milano, Ordinanza del 7 marzo 2018)