Pronuncia del Tribunale di Forlì sulla formula per l’usurarietà, dell’onere della prova ed in merito all’articolo 120 TUB
La Banca, ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l’intero ceto bancario.
Non sussiste usura laddove il credito bancario sia stato calcolato in conformità alle Istruzioni della Banca d’Italia.
Con Sentenza n. 333/2019 pubblicata il 24/04/2019, il Tribunale di Forlì ha rigettato l’opposizione proposta avverso la pretesa creditoria di un Istituto Bancario, osservando che deve ritenersi legittima una tale pretesa laddove essa sia stata calcolata con l’utilizzo delle Istruzioni offerte da Banca d’Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, in quanto le stesse - oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare - hanno anche natura di norme tecniche autorizzate (in ciò dando prosecuzione ad orientamento che già era stato espresso dal Tribunale di Milano, con sentenza 3/6/2014, n. 7234).
In presenza di credito così calcolato, non può sussistere alcun superamento del tasso soglia: in tal senso il Tribunale forlivese osserva, in via ulteriore, che il mancato utilizzo della formula della Banca d'Italia negli assunti del debitore opponente, comporta che non sia stata fornita al Giudice alcuna prova o allegazione fondata, circa l'effettivo superamento del tasso soglia, e, ritiene altresì, che una tale lacuna probatoria non possa esser colmata attraverso l’ammissione di CTU contabile – la quale, in una simile ipotesi, avrebbe natura meramente esplorativa –, andando peraltro a confliggere con le regole processuali in materia di onere della prova.
Nella medesima pronuncia il Tribunale forlivese trova poi modo di pronunciarsi anche in ordine all’efficacia ratione temporis del novellato articoli 120 T.U.B., aderendo alla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria che ha osservato che, quanto al periodo di tempo intercorrente tra il 2014 (allorché è stato modificato l’articolo 120 TUB) e il 2016 (quando è stata emanata la delibera n. 343 da parte del CICR), la modifica all’articoli 120 TUB non ha avuto immediata efficacia, proprio in ragione della carenza della predetta delibera CICR, cui la norma modificata fa espresso rinvio (e che è stata emanata solamente con la delibera del 3 agosto 2016, n. 343, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016).
Anche sotto tale profilo, il Tribunale di Forlì evidenzia, dunque, non ricorrere alcuna ipotesi di anatocismo illegittimo o di nullità derivanti da mancate pattuizioni in tema di capitalizzazione degli interessi, confermando per intero la pretesa creditoria dell’Istituto Bancario.