Camera: riforma esecuzioni mobiliari

Il 24 gennaio la Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato in sede legislativa il Disegno di Legge che reca la riforma della disciplina delle esecuzioni mobiliari, con disposizioni improntate al favor creditoris.

Molte le novità che, in caso di approvazione da parte del Senato, saranno introdotte nel Codice di Procedura Civile (e nel Codice Penale).

 

Nella relazione al Disegno di Legge si mette in evidenza "il principio di collaborazione richiesto al debitore, quale specificazione processuale (nell’esecuzione forzata) del medesimo principio di correttezza che deve ispirare il rapporto debitore-creditore ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile. Ciò spiega anche l’estensione della fattispecie penalistica di cui all’articolo 388 del codice penale, come con regimi anche più severi avviene in altri ordinamenti europei (ad esempio, la Germania)".

 

In particolare, nell’articolo 492 del Codice di Procedura Civile (integralmente sostituito) è inserita la seguente disposizione: "Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive".

 

Non solo: "Se il debitore è  un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, .... e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile e nomina un commercialista ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente".

 

Cade anche il divieto di pignoramento di beni strumenti, come risulta dalla modifica dell’articolo 515: "Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro".



Il 24 gennaio la Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato in sede legislativa il Disegno di Legge che reca la riforma della disciplina delle esecuzioni mobiliari, con disposizioni improntate al favor creditoris.

Molte le novità che, in caso di approvazione da parte del Senato, saranno introdotte nel Codice di Procedura Civile (e nel Codice Penale).

 

Nella relazione al Disegno di Legge si mette in evidenza "il principio di collaborazione richiesto al debitore, quale specificazione processuale (nell’esecuzione forzata) del medesimo principio di correttezza che deve ispirare il rapporto debitore-creditore ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile. Ciò spiega anche l’estensione della fattispecie penalistica di cui all’articolo 388 del codice penale, come con regimi anche più severi avviene in altri ordinamenti europei (ad esempio, la Germania)".

 

In particolare, nell’articolo 492 del Codice di Procedura Civile (integralmente sostituito) è inserita la seguente disposizione: "Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive".

 

Non solo: "Se il debitore è  un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, .... e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile e nomina un commercialista ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente".

 

Cade anche il divieto di pignoramento di beni strumenti, come risulta dalla modifica dell’articolo 515: "Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro".