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Cannabis: depenalizzare la coltivazione?

Una proposta di legge in tal senso
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Cannabis: sì alla depenalizzazione?

La depenalizzazione della coltivazione di cannabis ha iniziato il suo iter in Commissione Giustizia il 16 giugno.

L’esame della proposta di legge n. 2965, presentata il 22 marzo 2021, per la depenalizzazione della coltivazione di cannabis consta di un articolo:

Art. 1.   Dopo l’articolo 75-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente: ”Art. 75-ter. In caso di attività di coltivazione di cannabis di minime dimensioni, svolte in forma domestica e che per le rudimentali tecniche utilizzate, per lo scarso numero di piante, per il modesto quantitativo di prodotto ricavabile e per la mancanza di ulteriori circostanze dell’azione che ne indichino l’immissione nel mercato delle sostanze stupefacenti appaiono destinate in via esclusiva ad un uso personale del coltivatore, non si applicano le disposizioni degli articoli 73 e 75 “.

La proposta per la depenalizzazione della coltivazione domestica di cannabis  è in linea con la recente giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni e confermata recentemente dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12348 del 16 aprile 2020.

La Massima recita: “Non è punibile chi coltiva cannabis in casa per uso personale qualora, l'esiguità del numero di piantine e prodotto e i mezzi usati, consentano di escludere lo spaccio”. È quanto hanno deciso le sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza del 16 aprile 2020, n. 12348.

Cannabis: la vicenda processuale

Il caso vedeva un uomo essere condannato alla pena di un anno di reclusione e tremila euro di multa per avere coltivato in casa due piantine di cannabis con una riserva di 11 grammi di sostanza stupefacente.

Cannabis: la sentenza

Occorre precisare che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è da individuare nella salute, individuale e collettiva, ovvero un valore di rilievo costituzionale che giustifica una risposta sanzionatoria anticipata per il caso di coltivazione di stupefacenti. Ed è proprio la prevedibilità della potenziale produttività uno dei parametri che consente di differenziare la coltivazione penalmente rilevante da una coltivazione modestissima.

Secondo gli ermellini, il reato di coltivazione di stupefacenti è individuabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.

Al tempo stesso, però, debbono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

La Suprema Corte precisa, altresì, che esiste una risposta sanzionatoria graduata della attività di coltivazione di piante di marijuana; sono lecite e non punibili, per mancanza di tipicità, le coltivazioni domestiche minime effettuate con strumenti e modalità rudimentali da cui si possa ricavare una quantità minima di sostanza drogante destinata ad un uso strettamente ed esclusivamente personale.

È invece soggetta a sanzione amministrativa, prevista dall'art. 75 del d.p.r. n. 309/90, la detenzione di sostanza stupefacente destinata in via esclusiva al consumo personale anche se ottenuta con una coltivazione domestica lecita. ù

Ovviamente, alla coltivazione di piante penalmente illecita è possibile applicare l’art. 131 bis c.p. con esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Ma alla coltivazione penalmente illecita di piante di cannabis è possibile applicare l’art. 73 comma 5 del d.p.r. n. 309/90, secondo il quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo che, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Per tale motivo, non costituisce reato l'attività di coltivazione di cannabis di minime dimensioni svolte in forma domestica destinate ad uso personale.

In questo modo viene superata l'equiparazione tra coltivazione in senso tecnico-agraria e domestica, effettuata in passato sempre dalla Cassazione con la sentenza n. 28605/2008, secondo la quale era da configurare come reato qualsiasi coltivazione non autorizzata di piante dalle quali si potessero estrarre sostanze stupefacenti, anche se desinate all'autoconsumo.

La proposta di legge, di iniziativa dei parlamentari Licatini e altri sulla coltivazione di cannabis, intende recepire le indicazioni della Suprema Corte è rendere norma il principio espresso nella sentenza citata.