Cassazione: alla Consulta la questione di legittimità del criterio di calcolo dell’indennità dell’accessione invertita

La Corte di Cassazione alla luce delle recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di accessione invertita (tra le quali citiamo la sentenza pubblicata il 9 febbraio 2006 nella causa n. 69907/01 “Prenna e altri c. Italia”) ha chiesto un intervento della Corte Costituzionale dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 65 della legge 23 dicembre 1996 n.662 che ha aggiunto il comma 7 bis all’articolo 5 bis Decreto Legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito in Legge 8 agosto 1992 n. 359, per contrasto con gli articoli 11, primo e secondo comma, Costituzione, anche alla luce dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con Legge 4 agosto 1955 n.848, nonché 117, primo comma, Costituzione, anche alla luce dell’articolo 6 e dell’articolo l del I protocollo add. della Convenzione a norma del quale, in particolare "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale".

Ricordiamo che l’istituto dell’occupazione appropriativa, o accessione invertita, è di origine giurisprudenziale e si basa su due condizioni: a) l’esistenza originaria di una dichiarazione di pubblica utilità; b) l’irreversibile trasformazione del bene occupato a prescindere dall’emanazione o meno del decreto di espropriazione.

La norma la cui costituzionalità è ora sottoposta alla Consulta prevede che nelle occupazioni illegittime dei suoli per causa di pubblica utilità antecedenti al 30 settembre 1996 si applica, per la liquidazione del danno, il criterio riduttivo di stima previsto per l’indennità di espropriazione, con esclusione della decurtazione del quaranta per cento e l’aumento del dieci per cento.

Secondo la Cassazione, Conclusivamente, va dichiarata rilevante, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l’articolo 5 bis, comma 7 bis Decreto Legge 11.7.1992 n. 333, convertito in legge 8.8.1992 n. 359:

- per contrasto con l’articolo 111, primo e secondo comma, Costituzione, anche alla luce dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, disponendo l’applicabilità ai giudizi in corso delle regole di determinazione del risarcimento del danno per occupazione illegittima in esso contenute, viola i principi del giusto processo, in particolare le condizioni di parità delle parti davanti al giudice, che risultano lese dall’intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una circoscritta e determinata categoria di controversie;

- per contrasto con l’articolo 117, primo comma, Costituzione, anche alla luce dell’articolo 6 e dell’articolo 1 del I protocollo add. della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, disponendo l’applicabilità ai giudizi in corso delle regole di determinazione del risarcimento del danno per occupazione illegittima in esso contenute, ed assicurando un trattamento indennitario lesivo del diritto di proprietà, viola i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Per approfondimenti rinviamo alla Nota a sentenza: Sull’illegittimità dell’occupazione appropriativa secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’Avv. Renato Perticarari.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 20 maggio 2006, n.11887).

La Corte di Cassazione alla luce delle recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di accessione invertita (tra le quali citiamo la sentenza pubblicata il 9 febbraio 2006 nella causa n. 69907/01 “Prenna e altri c. Italia”) ha chiesto un intervento della Corte Costituzionale dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 65 della legge 23 dicembre 1996 n.662 che ha aggiunto il comma 7 bis all’articolo 5 bis Decreto Legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito in Legge 8 agosto 1992 n. 359, per contrasto con gli articoli 11, primo e secondo comma, Costituzione, anche alla luce dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con Legge 4 agosto 1955 n.848, nonché 117, primo comma, Costituzione, anche alla luce dell’articolo 6 e dell’articolo l del I protocollo add. della Convenzione a norma del quale, in particolare "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale".

Ricordiamo che l’istituto dell’occupazione appropriativa, o accessione invertita, è di origine giurisprudenziale e si basa su due condizioni: a) l’esistenza originaria di una dichiarazione di pubblica utilità; b) l’irreversibile trasformazione del bene occupato a prescindere dall’emanazione o meno del decreto di espropriazione.

La norma la cui costituzionalità è ora sottoposta alla Consulta prevede che nelle occupazioni illegittime dei suoli per causa di pubblica utilità antecedenti al 30 settembre 1996 si applica, per la liquidazione del danno, il criterio riduttivo di stima previsto per l’indennità di espropriazione, con esclusione della decurtazione del quaranta per cento e l’aumento del dieci per cento.

Secondo la Cassazione, Conclusivamente, va dichiarata rilevante, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l’articolo 5 bis, comma 7 bis Decreto Legge 11.7.1992 n. 333, convertito in legge 8.8.1992 n. 359:

- per contrasto con l’articolo 111, primo e secondo comma, Costituzione, anche alla luce dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, disponendo l’applicabilità ai giudizi in corso delle regole di determinazione del risarcimento del danno per occupazione illegittima in esso contenute, viola i principi del giusto processo, in particolare le condizioni di parità delle parti davanti al giudice, che risultano lese dall’intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una circoscritta e determinata categoria di controversie;

- per contrasto con l’articolo 117, primo comma, Costituzione, anche alla luce dell’articolo 6 e dell’articolo 1 del I protocollo add. della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, disponendo l’applicabilità ai giudizi in corso delle regole di determinazione del risarcimento del danno per occupazione illegittima in esso contenute, ed assicurando un trattamento indennitario lesivo del diritto di proprietà, viola i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Per approfondimenti rinviamo alla Nota a sentenza: Sull’illegittimità dell’occupazione appropriativa secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’Avv. Renato Perticarari.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 20 maggio 2006, n.11887).