Cassazione Civile: affidamento del figlio minorenne e diritto di bigenitorialità

La Corte di Cassazione in sede civile si pronuncia in materia di affidamento del figlio minorenne.

In sede di appello, la Corte d’Appello di Brescia aveva accolto la richiesta della coniuge di addebito della separazione al marito, sulla base delle risultanze della C.T.U. e dei rapporti di servizio dei Carabinieri, che avevano accertato “gravi manifestazioni di disprezzo non occasionali” poste in essere da tutti i membri della famiglia del coniuge ai danni della moglie e constatato un rapporto di “dipendenza non ancora risolta” del coniuge dalla madre. La separazione veniva addebitata a quest’ultimo essendo venuto meno agli obblighi di tutela morale della moglie e dell’autonomia del proprio nucleo familiare (ex articolo 143 del Codice Civile) e l’affidamento della figlia minorenne veniva concesso alla madre.

Il ricorrente (marito) adduce tra i motivi del ricorso la violazione degli articoli 155, commi 1 e 2 e 155 bis del Codice Civile, affermando che con l’affidamento esclusivo della minore di età verrebbe leso il diritto di bigenitorialità di quest’ultima così come previsto dalla legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso.

La Corte osserva che il Giudice d’appello “non ha disatteso il diritto della minore alla bigenitorialità nel momento in cui ha ritenuto pregiudizievole per la medesima l’affidamento condiviso […] motivando il suo convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della medesima dall’affidamento condiviso […] con riguardo alla particolare situazione del padre con la sua famiglia di origine ed in tale contesto al comportamento gravemente denigratorio, da lui e dalla sua famiglia, tenuto nei confronti della madre”, in modo conforme peraltro all’orientamento della stessa Cassazione (cfr. Cass. n.16593/2008; n.1202/2008).

La Corte chiamata a pronunciarsi anche sul “presunto” diritto degli ascendenti di mantenere continui e significativi rapporti con la nipote minore di età (ex articolo 155, comma 1 del Codice Civile) nega l’esistenza di tale autonomo diritto giudicando tale censura priva di fondamento, in quanto la citata normativa “attribuisce al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori e con la medesima finalità di evitare, per quanto possibile, che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalità del minore stesso.[…]”. Sulla base di detta interpretazione, la Corte non ha riconosciuto tale diritto in capo ai nonni, parte attiva nelle offese arrecate alla moglie del figlio.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 11 agosto 2011, n. 17191)

[Andrea Brannetti]

La Corte di Cassazione in sede civile si pronuncia in materia di affidamento del figlio minorenne.

In sede di appello, la Corte d’Appello di Brescia aveva accolto la richiesta della coniuge di addebito della separazione al marito, sulla base delle risultanze della C.T.U. e dei rapporti di servizio dei Carabinieri, che avevano accertato “gravi manifestazioni di disprezzo non occasionali” poste in essere da tutti i membri della famiglia del coniuge ai danni della moglie e constatato un rapporto di “dipendenza non ancora risolta” del coniuge dalla madre. La separazione veniva addebitata a quest’ultimo essendo venuto meno agli obblighi di tutela morale della moglie e dell’autonomia del proprio nucleo familiare (ex articolo 143 del Codice Civile) e l’affidamento della figlia minorenne veniva concesso alla madre.

Il ricorrente (marito) adduce tra i motivi del ricorso la violazione degli articoli 155, commi 1 e 2 e 155 bis del Codice Civile, affermando che con l’affidamento esclusivo della minore di età verrebbe leso il diritto di bigenitorialità di quest’ultima così come previsto dalla legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso.

La Corte osserva che il Giudice d’appello “non ha disatteso il diritto della minore alla bigenitorialità nel momento in cui ha ritenuto pregiudizievole per la medesima l’affidamento condiviso […] motivando il suo convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della medesima dall’affidamento condiviso […] con riguardo alla particolare situazione del padre con la sua famiglia di origine ed in tale contesto al comportamento gravemente denigratorio, da lui e dalla sua famiglia, tenuto nei confronti della madre”, in modo conforme peraltro all’orientamento della stessa Cassazione (cfr. Cass. n.16593/2008; n.1202/2008).

La Corte chiamata a pronunciarsi anche sul “presunto” diritto degli ascendenti di mantenere continui e significativi rapporti con la nipote minore di età (ex articolo 155, comma 1 del Codice Civile) nega l’esistenza di tale autonomo diritto giudicando tale censura priva di fondamento, in quanto la citata normativa “attribuisce al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori e con la medesima finalità di evitare, per quanto possibile, che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalità del minore stesso.[…]”. Sulla base di detta interpretazione, la Corte non ha riconosciuto tale diritto in capo ai nonni, parte attiva nelle offese arrecate alla moglie del figlio.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 11 agosto 2011, n. 17191)

[Andrea Brannetti]