Cassazione Civile: alle SU la validità del patto di rinuncia ad impugnare emananda sentenza
La Seconda Sezione Civile della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la pronuncia sulla validità del patto con il quale una parte processuale si impegna con l’altra parte a non impugnare l’emananda sentenza resa nella causa in corso, ovvero rinunzia preventivamente all’impugnazione della stessa sentenza.
In ordine a questa problematica, la Cassazione rileva che "non si registra uno specifico orientamento o insegnamento dottrinale, considerato che la dottrina processualista si è occupata essenzialmente dell’istituto dell’acquiescenza, considerandola quale volontà di un soggetto di rinunziare ad impugnare una sentenza già emessa. La stessa dottrina non ha colto, neppure, l’occasione di chiarire se la rinunzia preventiva non possa essere ammessa perché avente ad oggetto un diritto, quello all’impugnazione, ancora non acquisito dal soggetto interessato".
Inoltre, afferma la Cassazione, "non appare risolutivo il disposto di cui all’articolo 329 c.p.c., laddove prevede l’acquiescenza quale volontà di non avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge, perché non esclude e non consente di escludere, agevolmente, che l’acquiescenza di cui alla norma in esame, possa ricomprendere, anche le ipotesi di una rinunzia preventiva a non impugnare una futura sentenza, sempre che la sentenza di cui si dice attiene a diritti disponibili delle parti".
L’ordinanza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Ordinanza 6 marzo 2012, n.3469)
La Seconda Sezione Civile della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la pronuncia sulla validità del patto con il quale una parte processuale si impegna con l’altra parte a non impugnare l’emananda sentenza resa nella causa in corso, ovvero rinunzia preventivamente all’impugnazione della stessa sentenza.
In ordine a questa problematica, la Cassazione rileva che "non si registra uno specifico orientamento o insegnamento dottrinale, considerato che la dottrina processualista si è occupata essenzialmente dell’istituto dell’acquiescenza, considerandola quale volontà di un soggetto di rinunziare ad impugnare una sentenza già emessa. La stessa dottrina non ha colto, neppure, l’occasione di chiarire se la rinunzia preventiva non possa essere ammessa perché avente ad oggetto un diritto, quello all’impugnazione, ancora non acquisito dal soggetto interessato".
Inoltre, afferma la Cassazione, "non appare risolutivo il disposto di cui all’articolo 329 c.p.c., laddove prevede l’acquiescenza quale volontà di non avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge, perché non esclude e non consente di escludere, agevolmente, che l’acquiescenza di cui alla norma in esame, possa ricomprendere, anche le ipotesi di una rinunzia preventiva a non impugnare una futura sentenza, sempre che la sentenza di cui si dice attiene a diritti disponibili delle parti".
L’ordinanza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Ordinanza 6 marzo 2012, n.3469)