Cassazione Civile: aumento dell’area di parcheggio condominiale a scapito del giardino

Con l’ordinanza in esame i Giudici della Suprema Corte condividono l’orientamento espresso dai giudici della Corte d’Appello di Milano, laddove hanno affermato “la piena compatibilità della destinazione del cortile condominiale al parcheggio di autovetture con l’uso consentito ai singoli condomini del bene comune (Cass. n. 15319 del 2011; Cass. n. 13879 del 2010; Cass. n. 5997 del 2008)”.

La delibera condominiale con la quale il condominio, con maggioranza semplice e non all’unanimità, aveva deciso di destinare uno spazio comune a parcheggio di autovetture, modificandone la sua destinazione a verde, non rientra pertanto in un’ipotesi vietata dall’articolo 1120 del Codice Civile (“Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condominio”).

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile - Sottosezione 2, Ordinanza 4 luglio 2012, n.11177)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

Con l’ordinanza in esame i Giudici della Suprema Corte condividono l’orientamento espresso dai giudici della Corte d’Appello di Milano, laddove hanno affermato “la piena compatibilità della destinazione del cortile condominiale al parcheggio di autovetture con l’uso consentito ai singoli condomini del bene comune (Cass. n. 15319 del 2011; Cass. n. 13879 del 2010; Cass. n. 5997 del 2008)”.

La delibera condominiale con la quale il condominio, con maggioranza semplice e non all’unanimità, aveva deciso di destinare uno spazio comune a parcheggio di autovetture, modificandone la sua destinazione a verde, non rientra pertanto in un’ipotesi vietata dall’articolo 1120 del Codice Civile (“Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condominio”).

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile - Sottosezione 2, Ordinanza 4 luglio 2012, n.11177)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]