Cassazione Civile: azione sociale di responsabilità ed efficacia della transazione

"Se l’amministratore convenuto in responsabilità potesse semplicemente giovarsi della transazione perfezionatasi con i coobbligati solidali, secondo la disciplina generale dettata dall’articolo 1304 Codice Civile, la particolare tutela della minoranza prevista dall’articolo 2393 sarebbe svuotata di ogni contenuto, ogni volta che con l’azione di responsabilità fossero convenuti soggetti che, in parte, non sono amministratori e per i quali pertanto non sarebbe necessaria, per il perfezionamento della transazione, l’espressa approvazione dell’assemblea ai sensi dell’articolo 2393 Codice Civile ed il difetto del voto contrario del quinto del capitale sociale".

Alla luce di quanto sopra la Cassazione ha stabilito che: "Non resta pertanto che ritenere che l’amministratore coobbligato solidale non possa giovarsi della transazione dell’azione di responsabilità intervenuta con i coobbligati, in forza della sola disposizione contenuta nell’articolo 1304 Codice Civile, sì che tale transazione sarà improduttiva di effetti nei suoi confronti, ove non sia stata autorizzata da apposita delibera assembleare, senza il voto contrario della minoranza previsto dall’articolo 2393 Codice Civile".

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 24 aprile 2007, n.9901: Azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore e di altri soggetti - Transazione - Efficacia nei confronti dell’amministratore coobbligato).


"Se l’amministratore convenuto in responsabilità potesse semplicemente giovarsi della transazione perfezionatasi con i coobbligati solidali, secondo la disciplina generale dettata dall’articolo 1304 Codice Civile, la particolare tutela della minoranza prevista dall’articolo 2393 sarebbe svuotata di ogni contenuto, ogni volta che con l’azione di responsabilità fossero convenuti soggetti che, in parte, non sono amministratori e per i quali pertanto non sarebbe necessaria, per il perfezionamento della transazione, l’espressa approvazione dell’assemblea ai sensi dell’articolo 2393 Codice Civile ed il difetto del voto contrario del quinto del capitale sociale".

Alla luce di quanto sopra la Cassazione ha stabilito che: "Non resta pertanto che ritenere che l’amministratore coobbligato solidale non possa giovarsi della transazione dell’azione di responsabilità intervenuta con i coobbligati, in forza della sola disposizione contenuta nell’articolo 1304 Codice Civile, sì che tale transazione sarà improduttiva di effetti nei suoi confronti, ove non sia stata autorizzata da apposita delibera assembleare, senza il voto contrario della minoranza previsto dall’articolo 2393 Codice Civile".

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 24 aprile 2007, n.9901: Azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore e di altri soggetti - Transazione - Efficacia nei confronti dell’amministratore coobbligato).