Cassazione Civile: credito dello studio legale e del professionista verso il fallimento

Confermando il proprio orientamento, la Corte ha rigettato il ricorso promosso dallo studio legale associato avverso la sentenza del Tribunale di Milano che non riconosceva in capo al medesimo la concessione del privilegio nella procedura fallimentare avviata contro un debitore dello studio, in quanto titolare del credito e dunque del privilegio resta il singolo professionista, anche nel caso in cui il contratto è stipulato tra il cliente e lo studio legale.

La Corte, “premessa l’inammissibilità della legittimazione attiva concorrente del singolo professionista e dello studio legale associato ad esigere … l’ammissione al passivo del fallimento del debitore”, chiarisce che la proposizione della domanda da parte dello studio lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale richiesta dalla normativa in materia per il riconoscimento del privilegio (articolo 2751 bis, n.2 del Codice Civile). Normativa non suscettibile di estensione analogica, quale jus singolare.

Si tratta però di un’esclusione non assoluta.

La soluzione percorribile è quella della cessione del credito sorto per la prestazione svolta personalmente dal singolo avvocato allo studio legale. Condizione che deve essere allegata e dimostrata, non essendo, in astratto, considerabile quale effetto legale o naturale della partecipazione dell’avvocato allo studio, autonomo centro di interessi.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 8 settembre 2011, n.18455)

[Dott.ssa Luciana Di Vito]

Confermando il proprio orientamento, la Corte ha rigettato il ricorso promosso dallo studio legale associato avverso la sentenza del Tribunale di Milano che non riconosceva in capo al medesimo la concessione del privilegio nella procedura fallimentare avviata contro un debitore dello studio, in quanto titolare del credito e dunque del privilegio resta il singolo professionista, anche nel caso in cui il contratto è stipulato tra il cliente e lo studio legale.

La Corte, “premessa l’inammissibilità della legittimazione attiva concorrente del singolo professionista e dello studio legale associato ad esigere … l’ammissione al passivo del fallimento del debitore”, chiarisce che la proposizione della domanda da parte dello studio lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale richiesta dalla normativa in materia per il riconoscimento del privilegio (articolo 2751 bis, n.2 del Codice Civile). Normativa non suscettibile di estensione analogica, quale jus singolare.

Si tratta però di un’esclusione non assoluta.

La soluzione percorribile è quella della cessione del credito sorto per la prestazione svolta personalmente dal singolo avvocato allo studio legale. Condizione che deve essere allegata e dimostrata, non essendo, in astratto, considerabile quale effetto legale o naturale della partecipazione dell’avvocato allo studio, autonomo centro di interessi.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 8 settembre 2011, n.18455)

[Dott.ssa Luciana Di Vito]