Cassazione Civile: criteri per la liquidazione del danno al minore che non svolge attività lavorativa

La Cassazione ha elaborato due principi di natura processuale e sostanziale di estremo rilievo in ordine alle azioni esercitabili per risarcimento del danno da sinistro stradale:

- "Dato che l’azione surrogatoria costituisce una eccezione al principio secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ad evitare che la controparte non sia posta in grado di individuare immediatamente l’esercizio di tale specifica azione e confidi quindi nella possibilità di limitarsi a contrapporre il predetto principio, è necessario che chi agisce ex articolo 1900 manifesti chiaramente: A) che ha intenzione di esercitare in nome proprio diritti od azioni spettanti verso terzi al proprio debitore; B) che quest’ultimo è rimasto inerte; C) che non si tratta di diritti od azioni, che per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare".

- "Quando un minore, non svolgente attività lavorativa, subisca, in conseguenza di un sinistro, lesioni personali con postumi permanenti che il Giudice di merito ritiene destinati ad incidere sulla sua specifica capacità lavorativa futura (in base ad una valutazione che ben può essere basata - in assenza di specifici elementi di convincimento in senso contrario - anche semplicemente su presunzioni fondate sull’ "id quod plerumque accidit", in relazione alla particolarità della fattispecie concreta; senza che sussista invece la necessità di una prova specifica e assolutamente rigorosa, di regola impossibile), il relativo danno da risarcire - consistente nel minor guadagno che il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata - può esser determinato ex art.icolo 1226 Codice Civile dal Giudice predetto in base al tipo di attività che presumibilmente il minore eserciterà, secondo criteri probabilistici, tenendo conto soprattutto degli studi intrapresi e delle capacità ed inclinazioni manifestate dal minore, nonché (secondariamente) della posizione economico-sociale della famiglia. Ove il giudice di merito non ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, in quanto non sono emerse risultanze istruttorie idonee a costituire valide basi per la valutazione stessa, può ricorrere, sempre in via equitativa, al criterio del triplo della pensione sociale. La scelta tra l’una o l’allro, costituisce un giudizio tipicamente di merito, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 30 settembre 2008, n.24331: Risarcimento del danno futuro - Postumi permanenti conseguenti a sinistro stradale - Minore che non svolge attività lavorativa - Criteri per la liquidazione del danno).

La Cassazione ha elaborato due principi di natura processuale e sostanziale di estremo rilievo in ordine alle azioni esercitabili per risarcimento del danno da sinistro stradale:

- "Dato che l’azione surrogatoria costituisce una eccezione al principio secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ad evitare che la controparte non sia posta in grado di individuare immediatamente l’esercizio di tale specifica azione e confidi quindi nella possibilità di limitarsi a contrapporre il predetto principio, è necessario che chi agisce ex articolo 1900 manifesti chiaramente: A) che ha intenzione di esercitare in nome proprio diritti od azioni spettanti verso terzi al proprio debitore; B) che quest’ultimo è rimasto inerte; C) che non si tratta di diritti od azioni, che per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare".

- "Quando un minore, non svolgente attività lavorativa, subisca, in conseguenza di un sinistro, lesioni personali con postumi permanenti che il Giudice di merito ritiene destinati ad incidere sulla sua specifica capacità lavorativa futura (in base ad una valutazione che ben può essere basata - in assenza di specifici elementi di convincimento in senso contrario - anche semplicemente su presunzioni fondate sull’ "id quod plerumque accidit", in relazione alla particolarità della fattispecie concreta; senza che sussista invece la necessità di una prova specifica e assolutamente rigorosa, di regola impossibile), il relativo danno da risarcire - consistente nel minor guadagno che il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata - può esser determinato ex art.icolo 1226 Codice Civile dal Giudice predetto in base al tipo di attività che presumibilmente il minore eserciterà, secondo criteri probabilistici, tenendo conto soprattutto degli studi intrapresi e delle capacità ed inclinazioni manifestate dal minore, nonché (secondariamente) della posizione economico-sociale della famiglia. Ove il giudice di merito non ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, in quanto non sono emerse risultanze istruttorie idonee a costituire valide basi per la valutazione stessa, può ricorrere, sempre in via equitativa, al criterio del triplo della pensione sociale. La scelta tra l’una o l’allro, costituisce un giudizio tipicamente di merito, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 30 settembre 2008, n.24331: Risarcimento del danno futuro - Postumi permanenti conseguenti a sinistro stradale - Minore che non svolge attività lavorativa - Criteri per la liquidazione del danno).