Cassazione Civile: danno non patrimoniale al lavoratore per il ritardo nella reintegra nel posto di lavoro
La Corte di Cassazione ha condannato una società che aveva omesso di adempiere l’ordine di reintegrazione di un medico nel posto di lavoro, a seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo.
I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto dalla società – datrice di lavoro – che lamentava la condanna avvenuta in appello al pagamento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, in ragione del mancato reinserimento del lavoratore nel posto di lavoro, come precedentemente ordinato dal Giudice.
La suprema Corte, analizzando il caso di specie, ha evidenziato quanto segue:
1) in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore è legittimato a chiedere il risarcimento anche dell’ulteriore danno (oltre a quello già calcolato e corrispondente alla mancata retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione), danno che corrisponde alla perdita di professionalità del lavoratore a causa del ritardo nella reintegrazione e che può essere liquidato equitativamente dal Giudice, senza che ciò costituisca una duplicazione del risarcimento;
2) il danno subito dal lavoratore può considerarsi un danno economico “purché strettamente dipendente dall’inottemperanza datoriale all’ordine di reintegrazione”;
3) la prova del danno patrimoniale può essere data anche per via presuntiva o equitativa, in quanto ricavabile dalla semplice deduzione logica che se il lavoratore fosse stato prontamente reintegrato nel posto di lavoro avrebbe percepito la retribuzione dovutagli, nonché le indennità di disponibilità, notturna, di festività e le maggiorazioni per gli straordinari;
4) la prova del danno non patrimoniale, invece, è data dagli elementi che nel loro complesso “hanno determinato una lesione di interessi inerenti la persona non connotati a rilevanza economica, ma meritevoli di tutela anche per la loro rilevanza costituzionale”.
A quest’ultimo proposito, il lavoratore era stato licenziato a 58 anni, età nella quale è difficile reimpostare la propria carriera, impedendogli, la possibilità di operare nella struttura medica nella quale si era stabilmente inserito, di proseguire in modo lineare il processo di aggiornamento e l’attività chirurgica, provocando pertanto uno stato di profondo stress e perdita di fiducia per il protrarsi dello stato di inattività.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha quindi confermato la sentenza della Corte d’Appello che condannava la società datrice di lavoro al pagamento in favore del lavoratore del danno patrimoniale oltre a quello non patrimoniale, a causa del mancato ottemperamento dell’ordine di reintegrazione del medico illegittimamente licenziato.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 15 aprile 2013, n. 9073)
Per la lettura integrale del testo della sentenza si rinvia al sito della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha condannato una società che aveva omesso di adempiere l’ordine di reintegrazione di un medico nel posto di lavoro, a seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo.
I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto dalla società – datrice di lavoro – che lamentava la condanna avvenuta in appello al pagamento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, in ragione del mancato reinserimento del lavoratore nel posto di lavoro, come precedentemente ordinato dal Giudice.
La suprema Corte, analizzando il caso di specie, ha evidenziato quanto segue:
1) in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore è legittimato a chiedere il risarcimento anche dell’ulteriore danno (oltre a quello già calcolato e corrispondente alla mancata retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione), danno che corrisponde alla perdita di professionalità del lavoratore a causa del ritardo nella reintegrazione e che può essere liquidato equitativamente dal Giudice, senza che ciò costituisca una duplicazione del risarcimento;
2) il danno subito dal lavoratore può considerarsi un danno economico “purché strettamente dipendente dall’inottemperanza datoriale all’ordine di reintegrazione”;
3) la prova del danno patrimoniale può essere data anche per via presuntiva o equitativa, in quanto ricavabile dalla semplice deduzione logica che se il lavoratore fosse stato prontamente reintegrato nel posto di lavoro avrebbe percepito la retribuzione dovutagli, nonché le indennità di disponibilità, notturna, di festività e le maggiorazioni per gli straordinari;
4) la prova del danno non patrimoniale, invece, è data dagli elementi che nel loro complesso “hanno determinato una lesione di interessi inerenti la persona non connotati a rilevanza economica, ma meritevoli di tutela anche per la loro rilevanza costituzionale”.
A quest’ultimo proposito, il lavoratore era stato licenziato a 58 anni, età nella quale è difficile reimpostare la propria carriera, impedendogli, la possibilità di operare nella struttura medica nella quale si era stabilmente inserito, di proseguire in modo lineare il processo di aggiornamento e l’attività chirurgica, provocando pertanto uno stato di profondo stress e perdita di fiducia per il protrarsi dello stato di inattività.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha quindi confermato la sentenza della Corte d’Appello che condannava la società datrice di lavoro al pagamento in favore del lavoratore del danno patrimoniale oltre a quello non patrimoniale, a causa del mancato ottemperamento dell’ordine di reintegrazione del medico illegittimamente licenziato.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 15 aprile 2013, n. 9073)
Per la lettura integrale del testo della sentenza si rinvia al sito della Corte di Cassazione