Cassazione Civile: gli accordi per il gioco del lotto restano senza tutela

"Le scommesse private collegate al gioco del lotto nonpossano essere attratte entro l’ambito di applicazione dell’articolo 1935 Codice Civile". La Cassazione ha così confermato la pronuncia della Corte d’appello (e quella del Tribunale), resa nell’ambito di una vertenza che vedeva contrapposta una giocatrice al lotto che istava per il rimborso del 50% delle somme giocate d’intesa con una amica.

La Cassazione ha ricordato che "L’art. 1935 cod. civ. dispone che "Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, quando siano state legalmente autorizzate", facendo espresso riferimento ai rapporti del giocatore con la lotteria, cioè con l’ente che gestisce il gioco autorizzato. Nulla autorizza ad estendere la medesima disciplina ai molteplici e variegati accordi che possono ruotare intorno al giocatore ed ai suoi compari, ma che non  vengano ad assumere alcuna evidenza esterna, né alcun rilievo, nei confronti dell’ente organizzatore del gioco. Le leggi che regolano il gioco del lotto non contengono alcun accenno a tal genere di accordi e neppure formalmente prevedono la possibilità che la ricevuta della giocata sia intestata a più persone. L’eventuale intestazione plurima darebbe senz’altro luogo ad azione in giudizio, venendo ad istituire un rapporto diretto fra i giocatori e la lotteria. Ma la stessa regola non può valere per gli accordi meramente privati fra i giocatori, che si svolgono con modalità normalmente inidonee a fornire alcuna certezza in ordine ai relativi contenuti (non a caso è largamente controversa, nella specie, la stessa esistenza dell’accordo) ed avvengono sotto la spinta di motivazioni largamente influenzate da fattori irrazionali.".

In sostanza, secondo la Cassazione "Le leggi sul gioco del lotto dettano regole precise al fine di garantire la certezza del rapporto, l’individuazione del giocatore, l’entità minima e massima di ogni giocata e le proporzioni fra la giocata e la vincita, cosi modulando il gioco in vista delle finalità per cui è stato istituito, e contemporaneamente delimitando il rischio corso dal giocatore a quello chiaramente predeterminato. Gli accordi privati che ruotano intorno al gioco, ancorché autorizzato, restano al di fuori di ogni reqolamentazione, affidati alle passioni ed alle influenze reciproche, nell’ambito di quei rapporti sociali che (non a caso) la legge considera non meritevoli di tutela, al di fuori dei limitati effetti della soluti retentio. Né vale invocare i principi del collegamento negoziale. Non è detto che i contratti collegati debbano essere sempre assoggettati alla medesima disciplina del contratto a cui si collegano: la normativa ad essi applicabile può essere più o meno influenzata dal collegamento, ma deve essere comunque individuata con riguardo alla natura del contratto ed agli interessi in discussione. La natura dei rapporti, nei termini che si sono sopra descritti, induce ad escludere che le scommesse private collegate al gioco del lotto possano essere attratte entro l’ambito di applicazione dell’art. 1935 cod. civ.".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 7 ottobre 2011, n.20622)

"Le scommesse private collegate al gioco del lotto nonpossano essere attratte entro l’ambito di applicazione dell’articolo 1935 Codice Civile". La Cassazione ha così confermato la pronuncia della Corte d’appello (e quella del Tribunale), resa nell’ambito di una vertenza che vedeva contrapposta una giocatrice al lotto che istava per il rimborso del 50% delle somme giocate d’intesa con una amica.

La Cassazione ha ricordato che "L’art. 1935 cod. civ. dispone che "Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, quando siano state legalmente autorizzate", facendo espresso riferimento ai rapporti del giocatore con la lotteria, cioè con l’ente che gestisce il gioco autorizzato. Nulla autorizza ad estendere la medesima disciplina ai molteplici e variegati accordi che possono ruotare intorno al giocatore ed ai suoi compari, ma che non  vengano ad assumere alcuna evidenza esterna, né alcun rilievo, nei confronti dell’ente organizzatore del gioco. Le leggi che regolano il gioco del lotto non contengono alcun accenno a tal genere di accordi e neppure formalmente prevedono la possibilità che la ricevuta della giocata sia intestata a più persone. L’eventuale intestazione plurima darebbe senz’altro luogo ad azione in giudizio, venendo ad istituire un rapporto diretto fra i giocatori e la lotteria. Ma la stessa regola non può valere per gli accordi meramente privati fra i giocatori, che si svolgono con modalità normalmente inidonee a fornire alcuna certezza in ordine ai relativi contenuti (non a caso è largamente controversa, nella specie, la stessa esistenza dell’accordo) ed avvengono sotto la spinta di motivazioni largamente influenzate da fattori irrazionali.".

In sostanza, secondo la Cassazione "Le leggi sul gioco del lotto dettano regole precise al fine di garantire la certezza del rapporto, l’individuazione del giocatore, l’entità minima e massima di ogni giocata e le proporzioni fra la giocata e la vincita, cosi modulando il gioco in vista delle finalità per cui è stato istituito, e contemporaneamente delimitando il rischio corso dal giocatore a quello chiaramente predeterminato. Gli accordi privati che ruotano intorno al gioco, ancorché autorizzato, restano al di fuori di ogni reqolamentazione, affidati alle passioni ed alle influenze reciproche, nell’ambito di quei rapporti sociali che (non a caso) la legge considera non meritevoli di tutela, al di fuori dei limitati effetti della soluti retentio. Né vale invocare i principi del collegamento negoziale. Non è detto che i contratti collegati debbano essere sempre assoggettati alla medesima disciplina del contratto a cui si collegano: la normativa ad essi applicabile può essere più o meno influenzata dal collegamento, ma deve essere comunque individuata con riguardo alla natura del contratto ed agli interessi in discussione. La natura dei rapporti, nei termini che si sono sopra descritti, induce ad escludere che le scommesse private collegate al gioco del lotto possano essere attratte entro l’ambito di applicazione dell’art. 1935 cod. civ.".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 7 ottobre 2011, n.20622)