Cassazione Civile: i raggiri dell’inabilitato non escludono l’annullabilità dei contratti

Confermando le sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Palermo, gli ermellini annullano i contratti conclusi prima che il venditore fosse dichiarato inabilitato, pur avendo, nel caso di specie, “maliziosamente occultato lo stato di incapacità naturale, avendo esibito documenti risultati falsi”, ritenendolo incapace di intendere e di volere anche all’epoca della vendita degli immobili.

Su ricorso di un acquirente di un immobile, la Corte chiarisce che la disposizione dell’articolo 1426 del Codice Civile, che dichiara validi ed efficaci i contratti conclusi dal minore che con raggiri ha occultato la sua età, non è applicabile al caso di specie, trattandosi di una norma di carattere eccezionale e di stretta applicazione, che, pertanto, non può essere estesa ad altre ipotesi non previste dalla norma stessa. Ciò deriva dal fatto che la condizione del minore non è equiparabile a quella dell’interdetto o dell’inabilitato, in quanto “il minore può essere naturalmente capace di intendere di volere.

Peraltro, il malizioso occultamento dello stato di incapacità da parte dell’interdetto o dell’inabilitato appare difficilmente conciliabile con lo stato in cui i medesimi versano, posto che tale condotta postula la lucida rappresentazione del proprio stato e la consapevole volontà diretta a mascherarlo, comportamenti che, da un lato, appaiono in contrasto con la incapacità di cui sono affetti i predetti e che invece sono pienamente configurabili nel minore che per la sua precocità dimostri una particolare maliziosità

”.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 4 luglio 2012, n.11191)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

Confermando le sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Palermo, gli ermellini annullano i contratti conclusi prima che il venditore fosse dichiarato inabilitato, pur avendo, nel caso di specie, “maliziosamente occultato lo stato di incapacità naturale, avendo esibito documenti risultati falsi”, ritenendolo incapace di intendere e di volere anche all’epoca della vendita degli immobili.

Su ricorso di un acquirente di un immobile, la Corte chiarisce che la disposizione dell’articolo 1426 del Codice Civile, che dichiara validi ed efficaci i contratti conclusi dal minore che con raggiri ha occultato la sua età, non è applicabile al caso di specie, trattandosi di una norma di carattere eccezionale e di stretta applicazione, che, pertanto, non può essere estesa ad altre ipotesi non previste dalla norma stessa. Ciò deriva dal fatto che la condizione del minore non è equiparabile a quella dell’interdetto o dell’inabilitato, in quanto “il minore può essere naturalmente capace di intendere di volere.

Peraltro, il malizioso occultamento dello stato di incapacità da parte dell’interdetto o dell’inabilitato appare difficilmente conciliabile con lo stato in cui i medesimi versano, posto che tale condotta postula la lucida rappresentazione del proprio stato e la consapevole volontà diretta a mascherarlo, comportamenti che, da un lato, appaiono in contrasto con la incapacità di cui sono affetti i predetti e che invece sono pienamente configurabili nel minore che per la sua precocità dimostri una particolare maliziosità

”.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 4 luglio 2012, n.11191)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]