Cassazione Civile: il custode non risponde dei danni da uso improprio della cosa

La Corte di Cassazione, in relazione al caso di un minore che mentre giocava a calcio in un parcheggio si era ferito al volto urtando accidentalmente contro la copertura in vetro dei box, ha confermato l’orientamento del giudice di secondo grado, secondo cui "il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad una ipotesi di utilizzazione manifestamente pericolosa. In tal caso, infatti, l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a causa di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito, agli effetti dell’articolo 2051 Codice Civile".

Seguiamo la ricostruzione della vicenda effettuata dalla Cassazione.

"Nel caso di specie, il minore si era intrattenuto ed aveva giocato nel cortile di un palazzo (nel quale peraltro neppure abitava). Il cortile non era adibito a spazio ricreativo, ma esclusivamente a parcheggio. Il minore si era introdotto in ora serale in tale spazio, che era protetto da apposito cancello, che veniva chiuso alle ore 20,30. Alla luce di tali circostanze di tempo e di luogo la Corte territoriale ha osservato che solo l’arbitrario comportamento del minore - il quale aveva impropriamente utilizzato, peraltro in ora serale ed in condizioni di visibilità evidentemente non ottimale, il cortile destinato a parcheggio di autovetture, per giocare a calcio - aveva determinato l’insorgere di una situazione di pericolo, altrimenti insussistente, sfociata poi nell’evento lesivo, a causa dei vetri di copertura delle grate di aereazione del garage: grate, peraltro, delimitate da appositi livellini posti al piano di calpestio e sulle quali non era consentito il transito, proprio per rendere impossibile un contatto accidentale con i vetri di protezione".

In sostanza, secondo la Cassazione, "L’assoluta arbitrarietà del comportamento del minore (in concorso con la colpevole, omessa vigilanza dei suoi genitori) era tale da integrare, come ha ritenuto incensurabilmente la Corte d’Appello, il c.d. "fattore esterno", idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, consentendo così di escludere qualsiasi responsabilità del Condominio. La circostanza che il giovane fosse stato invitato a giocare nel cortile da alcuni compagni residenti nello stabile dove ebbe a verificarsi, l’incidente, infine, costituisce circostanza del tutto irrilevante, in considerazione della destinazione del cortile - ad uso esclusivo di parcheggio autovetture - non destinato a parco giochi. Sotto altro profilo, gli stessi giudici di appello hanno escluso che la installazione dei vetri di copertura potesse reputarsi imprudente o irragionevole, dato che non costituiva una insidia, avuto riguardo alla destinazione funzionale dell’area condominiale a parcheggio, anche in considerazione del livellino posto a terra che serviva appunto ad evitare un urto contro la superficie di copertura. Si tratta di una motivazione del tutto logica, che sfugge pertanto a qualsiasi censura di vizio di motivazione o di violazione di norma di legge".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 8 ottobre 2008, n.24804: Cosa in custodia - Uso improprio da parte del danneggiato).

La Corte di Cassazione, in relazione al caso di un minore che mentre giocava a calcio in un parcheggio si era ferito al volto urtando accidentalmente contro la copertura in vetro dei box, ha confermato l’orientamento del giudice di secondo grado, secondo cui "il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad una ipotesi di utilizzazione manifestamente pericolosa. In tal caso, infatti, l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a causa di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito, agli effetti dell’articolo 2051 Codice Civile".

Seguiamo la ricostruzione della vicenda effettuata dalla Cassazione.

"Nel caso di specie, il minore si era intrattenuto ed aveva giocato nel cortile di un palazzo (nel quale peraltro neppure abitava). Il cortile non era adibito a spazio ricreativo, ma esclusivamente a parcheggio. Il minore si era introdotto in ora serale in tale spazio, che era protetto da apposito cancello, che veniva chiuso alle ore 20,30. Alla luce di tali circostanze di tempo e di luogo la Corte territoriale ha osservato che solo l’arbitrario comportamento del minore - il quale aveva impropriamente utilizzato, peraltro in ora serale ed in condizioni di visibilità evidentemente non ottimale, il cortile destinato a parcheggio di autovetture, per giocare a calcio - aveva determinato l’insorgere di una situazione di pericolo, altrimenti insussistente, sfociata poi nell’evento lesivo, a causa dei vetri di copertura delle grate di aereazione del garage: grate, peraltro, delimitate da appositi livellini posti al piano di calpestio e sulle quali non era consentito il transito, proprio per rendere impossibile un contatto accidentale con i vetri di protezione".

In sostanza, secondo la Cassazione, "L’assoluta arbitrarietà del comportamento del minore (in concorso con la colpevole, omessa vigilanza dei suoi genitori) era tale da integrare, come ha ritenuto incensurabilmente la Corte d’Appello, il c.d. "fattore esterno", idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, consentendo così di escludere qualsiasi responsabilità del Condominio. La circostanza che il giovane fosse stato invitato a giocare nel cortile da alcuni compagni residenti nello stabile dove ebbe a verificarsi, l’incidente, infine, costituisce circostanza del tutto irrilevante, in considerazione della destinazione del cortile - ad uso esclusivo di parcheggio autovetture - non destinato a parco giochi. Sotto altro profilo, gli stessi giudici di appello hanno escluso che la installazione dei vetri di copertura potesse reputarsi imprudente o irragionevole, dato che non costituiva una insidia, avuto riguardo alla destinazione funzionale dell’area condominiale a parcheggio, anche in considerazione del livellino posto a terra che serviva appunto ad evitare un urto contro la superficie di copertura. Si tratta di una motivazione del tutto logica, che sfugge pertanto a qualsiasi censura di vizio di motivazione o di violazione di norma di legge".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 8 ottobre 2008, n.24804: Cosa in custodia - Uso improprio da parte del danneggiato).