Cassazione Civile: per il karaoke occorre una distinta licenza
Vediamo le motivazioni della pronuncia.
"Trattandosi di composizioni musicali con parole, le canzoni sono disciplinate sotto il profilo della loro utilizzazione economica dagli articoli da 33 a 37 della legge sul diritto d’autore in ragione dei quali il compositore della musica ed il paroliere sono considerati coautori dell’opera in pari misura (art 34). L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale (rappresentata nella sua integrità di parole e musica) compete al compositore della musica (art 33), salvo ovviamente ripartire i compensi in ragione della quota spettante a ciascuno dei coautori. Fermi questi principi, tuttavia, ciascuno dei coautori può sfruttare ai fini economici separatamente ed indipendentemente la propria opera, e, cioè, il testo letterario o la musica, quando siano suscettibili di autonoma utilizzazione. Nel caso di specie, pertanto, il compositore può sfruttare in proprio il solo brano musicale mentre il paroliere può usare le parole della canzone come autonomo testo letterario".
Secondo la Cassazione, pertanto, "l’avere da parte di un terzo ottenuto l’autorizzazione per l’esecuzione e la radiodiffusione della canzone in quanto tale non può in alcun modo ritenersi comprensiva del rilascio dell’autorizzazione anche della riproduzione del solo testo letterario della stessa, perché mentre nel primo caso l’autorizzazione può essere rilasciata per la canzone nel suo insieme dall’autore della musica, nel secondo caso deve necessariamente essere rilasciata dall ’autore del testo". Mentre "Nel caso di specie è pacifico che i titolari dei diritti sui brani musicali di cui si discute hanno autorizzato - tramite la mandataria Siae - la esecuzione e la rappresentazione nonché la radiodiffusione degli stessi, resta invece controverso se sia stata autorizzata anche la riproduzione del testo delle parole".
Ribadendo che l’articolo 15 della Legge sul diritto d’autore attribuisce all’autore il diritto esclusivo "di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico" l’opera, diritto distinto da quello di riproduzione di cui pure gode l’autore (diritti suscettibili di separato sfruttamento), la Cassazione ha rilevato che "l’interpretazione della Corte d’appello delle condizioni generali di licenza vigenti tra SIAE e RAI non appare giuridicamente corretta non essendo possibile fare rientrare la riproduzione del testo di una canzone all’interno di una trasmissione televisiva nella diversa ipotesi di rappresentazione dell’opera musicale non potendosi confondere diritti tra loro diversi facenti capo all’autore che sono suscettibili di autonoma utilizzazione".
(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 10 maggio 2010, n.11300).
Vediamo le motivazioni della pronuncia.
"Trattandosi di composizioni musicali con parole, le canzoni sono disciplinate sotto il profilo della loro utilizzazione economica dagli articoli da 33 a 37 della legge sul diritto d’autore in ragione dei quali il compositore della musica ed il paroliere sono considerati coautori dell’opera in pari misura (art 34). L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale (rappresentata nella sua integrità di parole e musica) compete al compositore della musica (art 33), salvo ovviamente ripartire i compensi in ragione della quota spettante a ciascuno dei coautori. Fermi questi principi, tuttavia, ciascuno dei coautori può sfruttare ai fini economici separatamente ed indipendentemente la propria opera, e, cioè, il testo letterario o la musica, quando siano suscettibili di autonoma utilizzazione. Nel caso di specie, pertanto, il compositore può sfruttare in proprio il solo brano musicale mentre il paroliere può usare le parole della canzone come autonomo testo letterario".
Secondo la Cassazione, pertanto, "l’avere da parte di un terzo ottenuto l’autorizzazione per l’esecuzione e la radiodiffusione della canzone in quanto tale non può in alcun modo ritenersi comprensiva del rilascio dell’autorizzazione anche della riproduzione del solo testo letterario della stessa, perché mentre nel primo caso l’autorizzazione può essere rilasciata per la canzone nel suo insieme dall’autore della musica, nel secondo caso deve necessariamente essere rilasciata dall ’autore del testo". Mentre "Nel caso di specie è pacifico che i titolari dei diritti sui brani musicali di cui si discute hanno autorizzato - tramite la mandataria Siae - la esecuzione e la rappresentazione nonché la radiodiffusione degli stessi, resta invece controverso se sia stata autorizzata anche la riproduzione del testo delle parole".
Ribadendo che l’articolo 15 della Legge sul diritto d’autore attribuisce all’autore il diritto esclusivo "di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico" l’opera, diritto distinto da quello di riproduzione di cui pure gode l’autore (diritti suscettibili di separato sfruttamento), la Cassazione ha rilevato che "l’interpretazione della Corte d’appello delle condizioni generali di licenza vigenti tra SIAE e RAI non appare giuridicamente corretta non essendo possibile fare rientrare la riproduzione del testo di una canzone all’interno di una trasmissione televisiva nella diversa ipotesi di rappresentazione dell’opera musicale non potendosi confondere diritti tra loro diversi facenti capo all’autore che sono suscettibili di autonoma utilizzazione".
(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 10 maggio 2010, n.11300).