Cassazione Civile: per la notifica alla sede della società di capitali prevale quella legale (tendenzialmente)

La Corte di Cassazione ha stabilito la validità della notifica a mezzo posta, avvenuta con le modalità di cui all’articolo 8 della Legge n. 890/1982, nella sede legale della società, anche se quest’ultima non coincide con la sede effettiva.


La vicenda riguarda la notificazione di un ricorso e relativo decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società di capitali che aveva trasferito la sede effettiva in un luogo diverso da quella legale.


L’agente postale aveva immesso l’avviso di notifica nell’unica cassetta postale esistente all’indirizzo e tale avviso era stato ricevuto da un soggetto diverso dal titolare della società, quale titolare di uno studio professionale.


I Giudici di legittimità hanno affermato che l’unica cassetta postale esistente presso lo stabile che contenesse solo il nominativo di uno studio professionale – diverso, quindi, dal nome della società – “lasciava ragionevolmente presumere che il titolare di tale studio fosse anche incaricato di ritirare la posta per conto di tutte le persone, fisiche o giuridiche, che avevano recapito in quel luogo”.


La Corte ha inoltre precisato che “nel caso di società di capitali, il mutamento della sede effettiva, quando la sede legale sia rimasta immodificata, non è opponibile ai terzi, salvo che non si provi che questi siano stati messi a conoscenza di tale circostanza, [e] correttamente il giudice del gravame ha ritenuto valida la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, effettuata mediante il servizio postale, nelle forme previste dall’articolo 8 della Legge n. 890/1982”.


(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 23 aprile 2013, n. 9798)

La Corte di Cassazione ha stabilito la validità della notifica a mezzo posta, avvenuta con le modalità di cui all’articolo 8 della Legge n. 890/1982, nella sede legale della società, anche se quest’ultima non coincide con la sede effettiva.


La vicenda riguarda la notificazione di un ricorso e relativo decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società di capitali che aveva trasferito la sede effettiva in un luogo diverso da quella legale.


L’agente postale aveva immesso l’avviso di notifica nell’unica cassetta postale esistente all’indirizzo e tale avviso era stato ricevuto da un soggetto diverso dal titolare della società, quale titolare di uno studio professionale.


I Giudici di legittimità hanno affermato che l’unica cassetta postale esistente presso lo stabile che contenesse solo il nominativo di uno studio professionale – diverso, quindi, dal nome della società – “lasciava ragionevolmente presumere che il titolare di tale studio fosse anche incaricato di ritirare la posta per conto di tutte le persone, fisiche o giuridiche, che avevano recapito in quel luogo”.


La Corte ha inoltre precisato che “nel caso di società di capitali, il mutamento della sede effettiva, quando la sede legale sia rimasta immodificata, non è opponibile ai terzi, salvo che non si provi che questi siano stati messi a conoscenza di tale circostanza, [e] correttamente il giudice del gravame ha ritenuto valida la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, effettuata mediante il servizio postale, nelle forme previste dall’articolo 8 della Legge n. 890/1982”.


(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 23 aprile 2013, n. 9798)