Cassazione Civile: limiti alla responsabilità solidale del legale rappresentante
Il predetto principio, affermato dalla Corte in sede penale, è stato richiamato dalla Cassazione Civile in un ricorso promosso avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che, confermando l’ordinanza - ingiunzione irrogante una sanzione pecuniaria per la violazione del Regolamento 2377/99/CEE, ovvero per l’esposizione in vendita (non produzione o immissione generalizzata nel circuito commerciale) delle confezioni alimentari in un punto vendita della società opponente, aveva ritenuto responsabile personalmente il legale rappresentante della società, in virtù del principio di solidarietà di cui all’articolo 6, comma 3, della legge 689/1981.
La Corte, con l’ordinanza n. 11481 del 25 maggio 2011, a parziale riforma della sentenza impugnata (“cassa senza rinvio”), esclude la responsabilità solidale del legale rappresentante, non essendovi stata, nel caso in esame, alcuna omissione, di direttive o di controlli, imputabile al medesimo ed applica il principio sopra esposto.
Gli effetti della pronuncia assolutoria, precisa la Corte, non si estendono però alla società, “… che … è tenuta comunque a risponderne, a nulla rilevando che in concreto non sia stato possibile l’individuazione di tale persona fisica - l’autore materiale dell’illecito e - considerato che la ratio del suddetto principio di solidarietà … è quella di evitare che la violazione, comunque accertata, resti priva di conseguenze sanzionatorie nei casi in cui, per mancanza di identificazione dell’autore materiale o per altre ragioni che non consentano di procedere nei confronti dello stesso, sia invece identificabile il diverso soggetto per conto o nell’interesse del quale il predetto abbia agito, tenuto dunque a rispondere”.
(Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile, Ordinanza 25 maggio 2011, n. 11481)
Il predetto principio, affermato dalla Corte in sede penale, è stato richiamato dalla Cassazione Civile in un ricorso promosso avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che, confermando l’ordinanza - ingiunzione irrogante una sanzione pecuniaria per la violazione del Regolamento 2377/99/CEE, ovvero per l’esposizione in vendita (non produzione o immissione generalizzata nel circuito commerciale) delle confezioni alimentari in un punto vendita della società opponente, aveva ritenuto responsabile personalmente il legale rappresentante della società, in virtù del principio di solidarietà di cui all’articolo 6, comma 3, della legge 689/1981.
La Corte, con l’ordinanza n. 11481 del 25 maggio 2011, a parziale riforma della sentenza impugnata (“cassa senza rinvio”), esclude la responsabilità solidale del legale rappresentante, non essendovi stata, nel caso in esame, alcuna omissione, di direttive o di controlli, imputabile al medesimo ed applica il principio sopra esposto.
Gli effetti della pronuncia assolutoria, precisa la Corte, non si estendono però alla società, “… che … è tenuta comunque a risponderne, a nulla rilevando che in concreto non sia stato possibile l’individuazione di tale persona fisica - l’autore materiale dell’illecito e - considerato che la ratio del suddetto principio di solidarietà … è quella di evitare che la violazione, comunque accertata, resti priva di conseguenze sanzionatorie nei casi in cui, per mancanza di identificazione dell’autore materiale o per altre ragioni che non consentano di procedere nei confronti dello stesso, sia invece identificabile il diverso soggetto per conto o nell’interesse del quale il predetto abbia agito, tenuto dunque a rispondere”.
(Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile, Ordinanza 25 maggio 2011, n. 11481)