Cassazione Civile: limiti all’impugnazione di delibera dell’associazione non riconosciuta

In tema di impugnazione di delibere dell’organo amministrativo di associazione non riconosciuta, la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "Le deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione di un’associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell’associato che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto".

In particolare, secondo la Cassazione "solo per le deliberazioni di organi collegiali alle quali il socio o l’associato concorra (o possa concorrere) con il proprio voto è configurabile un diritto d’impugnazione legato al mero fatto che la deliberazione non sia conforme alla legge o allo statuto dell’ente: perché solo deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci ed impongono anche all’eventuale dissenziente di sottostare al volere della maggioranza. Altro è, invece, quando si tratti di deliberazioni di organi consiliari rispetto ai quali al socio o all’associato non compete alcun diritto di partecipazione diretta e che, proprio per questo, in tanto sono da lui impugnabili in quanto idonee a ledere una sua posizione soggettiva specificamente tutelata dall’ordinamento, come chiaramente esplicitato, per quel che concerne le società azionarie, dal quarto comma dell’art. 2388 c.c. Norma, questa, che ben distingue la legittimazione ad impugnare i deliberati consiliari ad opera dei componenti assenti o dissenzienti dello stesso organo collegiale (oltre che ad opera del collegio sindacale), fondata sul mero fatto che essi siano stati assenti o dissenzienti rispetto alla deliberazione ipoteticamente illegittima, dalla legittimazione dei soci, come tali estranei all’organo collegiale, che sussiste solo in quanto possa postularsi che detta deliberazione abbia concretamente leso un loro diritto. Trattasi di un principio di ordine generale, destinato ad operare anche con riguardo alle associazioni non riconosciute".

L’ordinanza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Ordinanza 10 maggio 2011, n.10188)

In tema di impugnazione di delibere dell’organo amministrativo di associazione non riconosciuta, la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "Le deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione di un’associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell’associato che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto".

In particolare, secondo la Cassazione "solo per le deliberazioni di organi collegiali alle quali il socio o l’associato concorra (o possa concorrere) con il proprio voto è configurabile un diritto d’impugnazione legato al mero fatto che la deliberazione non sia conforme alla legge o allo statuto dell’ente: perché solo deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci ed impongono anche all’eventuale dissenziente di sottostare al volere della maggioranza. Altro è, invece, quando si tratti di deliberazioni di organi consiliari rispetto ai quali al socio o all’associato non compete alcun diritto di partecipazione diretta e che, proprio per questo, in tanto sono da lui impugnabili in quanto idonee a ledere una sua posizione soggettiva specificamente tutelata dall’ordinamento, come chiaramente esplicitato, per quel che concerne le società azionarie, dal quarto comma dell’art. 2388 c.c. Norma, questa, che ben distingue la legittimazione ad impugnare i deliberati consiliari ad opera dei componenti assenti o dissenzienti dello stesso organo collegiale (oltre che ad opera del collegio sindacale), fondata sul mero fatto che essi siano stati assenti o dissenzienti rispetto alla deliberazione ipoteticamente illegittima, dalla legittimazione dei soci, come tali estranei all’organo collegiale, che sussiste solo in quanto possa postularsi che detta deliberazione abbia concretamente leso un loro diritto. Trattasi di un principio di ordine generale, destinato ad operare anche con riguardo alle associazioni non riconosciute".

L’ordinanza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Ordinanza 10 maggio 2011, n.10188)