Cassazione Civile: mancata destinazione a parcheggio di area indicata nella licenza edilizia

"Della mancata destinazione a parcheggio dell’area indicata nella licenza edilizia ex art.18 legge n.765/67 risponde il costruttore-venditore nei confronti dell’acquirente della singola unità abitativa, anche se il detto costruttore-venditore, a seguito della vendita di tutte le unità abitative, non ha conservato più alcun diritto sull’area vincolata, rilevando quest’ultima circostanza soltanto ai fini dell’eventuale sentenza di condanna del soggetto in questione all’esecuzione in forma specifica del contratto da lui non esattamente adempiuto, ma non sull’accertamento dell’inadempimento contrattuale né sull’eventuale condanna dell’inadempiente al risarcimento del danno per equivalente".

Secondo la Cassazione, infatti, "una volta indicata dai costruttore, al fine di ottenere il rilascio della licenza edilizia, l’area destinata a parcheggio, questa, a seguito dell’ atto di concessione ad aedificandum, rimane assoggettata al vincolo di destinazione, che non può essere modificato consensualmente dalle parti in sede di vendita delle singole unità abitative".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 26 ottobre 2007, n.22496: Vendita di immobili - Area destinata a parcheggio).
"Della mancata destinazione a parcheggio dell’area indicata nella licenza edilizia ex art.18 legge n.765/67 risponde il costruttore-venditore nei confronti dell’acquirente della singola unità abitativa, anche se il detto costruttore-venditore, a seguito della vendita di tutte le unità abitative, non ha conservato più alcun diritto sull’area vincolata, rilevando quest’ultima circostanza soltanto ai fini dell’eventuale sentenza di condanna del soggetto in questione all’esecuzione in forma specifica del contratto da lui non esattamente adempiuto, ma non sull’accertamento dell’inadempimento contrattuale né sull’eventuale condanna dell’inadempiente al risarcimento del danno per equivalente".

Secondo la Cassazione, infatti, "una volta indicata dai costruttore, al fine di ottenere il rilascio della licenza edilizia, l’area destinata a parcheggio, questa, a seguito dell’ atto di concessione ad aedificandum, rimane assoggettata al vincolo di destinazione, che non può essere modificato consensualmente dalle parti in sede di vendita delle singole unità abitative".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 26 ottobre 2007, n.22496: Vendita di immobili - Area destinata a parcheggio).