Cassazione Civile: obbligatorietà dell’invio del “modello 5”
Con la sentenza in esame, pronunciata su ricorso di un avvocato sanzionato dall’Ordine degli Avvocati di Pescara, la Corte dichiara la sussistenza dell’obbligo di invio del cd. “modello 5” anche da parte del professionista non iscritto al predetto ente previdenziale (articolo 17, comma 1, della Legge 576/1980).
Infatti, secondo i giudici di legittimità, “già il tenore letterale della disposizione, in particolare l’uso della congiunzione distintiva “nonché”, che separa l’indicazione delle prime due categorie professionali, quelle degli avvocati e dei procuratori (accomunate dalla congiunzione copulativa “e”), dalla terza, quella dei praticanti procuratori, è connotato da un chiaro elemento semantico di riferibilità soltanto a questi ultimi delle successive parole “iscritti alla cassa””.
La comunicazione risulta pertanto essere obbligatoria per gli avvocati iscritti negli albi professionali, “con le sole eccezioni di quelli iscritti anche in altri albi professionali ed alle relative casse previdenziali”, non anche per i praticanti avvocati, per i quali l’obbligo sussiste solo ove i medesimi si siano avvalsi della facoltà di iscriversi alla Cassa di previdenza e assistenza.
L’obbligatorietà, conclude la Corte, oltre che dal tenore letterale della norma, deriva anche dal fatto che detta comunicazione “è funzionale alla determinazione dei contributi dovuti … ma anche all’accertamento dei requisiti reddituali o di volume di affari, in presenza dei quali, per gli avvocati non ancora iscritti, sorge l’obbligo dell’iscrizione, cui provvede, in via sostitutiva e d’ufficio, nei casi di mancata domanda dell’interessato, la giunta esecutiva dell’ente”.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 7 giugno 2012, n.9184)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]
Con la sentenza in esame, pronunciata su ricorso di un avvocato sanzionato dall’Ordine degli Avvocati di Pescara, la Corte dichiara la sussistenza dell’obbligo di invio del cd. “modello 5” anche da parte del professionista non iscritto al predetto ente previdenziale (articolo 17, comma 1, della Legge 576/1980).
Infatti, secondo i giudici di legittimità, “già il tenore letterale della disposizione, in particolare l’uso della congiunzione distintiva “nonché”, che separa l’indicazione delle prime due categorie professionali, quelle degli avvocati e dei procuratori (accomunate dalla congiunzione copulativa “e”), dalla terza, quella dei praticanti procuratori, è connotato da un chiaro elemento semantico di riferibilità soltanto a questi ultimi delle successive parole “iscritti alla cassa””.
La comunicazione risulta pertanto essere obbligatoria per gli avvocati iscritti negli albi professionali, “con le sole eccezioni di quelli iscritti anche in altri albi professionali ed alle relative casse previdenziali”, non anche per i praticanti avvocati, per i quali l’obbligo sussiste solo ove i medesimi si siano avvalsi della facoltà di iscriversi alla Cassa di previdenza e assistenza.
L’obbligatorietà, conclude la Corte, oltre che dal tenore letterale della norma, deriva anche dal fatto che detta comunicazione “è funzionale alla determinazione dei contributi dovuti … ma anche all’accertamento dei requisiti reddituali o di volume di affari, in presenza dei quali, per gli avvocati non ancora iscritti, sorge l’obbligo dell’iscrizione, cui provvede, in via sostitutiva e d’ufficio, nei casi di mancata domanda dell’interessato, la giunta esecutiva dell’ente”.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 7 giugno 2012, n.9184)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]