Cassazione Civile: precisazioni sul danno esistenziale

Nella ben nota causa che ha visto in secondo grado la condanna dell’Ente Tabacchi Italiano al risarcimento dei danni da fumo, la Cassazione si è pronunciata sulla tipologia di risarcimento liquidabile, con particolare riferimento al cosiddetto danno esistenziale.

"Nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo (ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che dall’altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta contro la natura e funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana.

L’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost., esso si colloca nell’area del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della costituzione e si distingue sia dall’interesse al «bene salute», (protetto dall’ art. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dell’interesse all’integrità morale (protetto dall’art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo) (Cass. 19/08/2003, n.12124; Cass. n. 8828/2003).

Nella situazione della perdita del rapporto parentale, normalmente vi è la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale, la cui prova può essere anche fondata su presunzioni, che non siano adeguatamente contrastate da altre prove contrarie".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 30 ottobre 2007, n. 22884: Risarcimento del danno - Nozione di danno esistenziale).

Nella ben nota causa che ha visto in secondo grado la condanna dell’Ente Tabacchi Italiano al risarcimento dei danni da fumo, la Cassazione si è pronunciata sulla tipologia di risarcimento liquidabile, con particolare riferimento al cosiddetto danno esistenziale.

"Nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo (ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che dall’altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta contro la natura e funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana.

L’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost., esso si colloca nell’area del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della costituzione e si distingue sia dall’interesse al «bene salute», (protetto dall’ art. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dell’interesse all’integrità morale (protetto dall’art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo) (Cass. 19/08/2003, n.12124; Cass. n. 8828/2003).

Nella situazione della perdita del rapporto parentale, normalmente vi è la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale, la cui prova può essere anche fondata su presunzioni, che non siano adeguatamente contrastate da altre prove contrarie".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 30 ottobre 2007, n. 22884: Risarcimento del danno - Nozione di danno esistenziale).