Cassazione Civile: regime fiscale della vendita di frutti dall’albero

La Cassazione, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, ha riconosciuto il diritto del contribuente di detratte le fatture emesse per la vendita di frutti ancora sull’albero, in considerazione del fatto che, in termini giuridici, si tratta di una vendita di frutti pendenti.

In particolare, la Corte ha chiarito che (i) si tratta di una vendita di cosa futura i cui effetti obbligatori si realizzano prima che i frutti siano separati dal fondo, mentre il passaggio della proprietà interviene successivamente solo dopo la separazione dei frutti e che (ii) sono le caratteristiche della vendita ad impedire l’indicazione in fattura della quantità di frutta venduta.

Pertanto, detta vendita, se da un lato impedisce l’indicazione in fattura della quantità venduta, dall’altro non esclude di per sé il diritto del contribuente di rilasciare relativa fattura e di dedurre l’imposta sul valore aggiunto, trattandosi di una “legittima transazione finanziaria prevista dal codice civile”.

In conclusione, l’omessa indicazione della quantità venduta indipendente dalla volontà del contribuente, legata all’operazione commerciale posta in essere (vendita di frutti ancora sull’albero), “non può ritenersi sintomatica dell’inesistenza totale o parziale dell’operazione sottostante”.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, Sentenza 29 luglio 2011, n. 16649)

[Dott.ssa Luciana Di Vito, Studio Legale LGA]

La Cassazione, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, ha riconosciuto il diritto del contribuente di detratte le fatture emesse per la vendita di frutti ancora sull’albero, in considerazione del fatto che, in termini giuridici, si tratta di una vendita di frutti pendenti.

In particolare, la Corte ha chiarito che (i) si tratta di una vendita di cosa futura i cui effetti obbligatori si realizzano prima che i frutti siano separati dal fondo, mentre il passaggio della proprietà interviene successivamente solo dopo la separazione dei frutti e che (ii) sono le caratteristiche della vendita ad impedire l’indicazione in fattura della quantità di frutta venduta.

Pertanto, detta vendita, se da un lato impedisce l’indicazione in fattura della quantità venduta, dall’altro non esclude di per sé il diritto del contribuente di rilasciare relativa fattura e di dedurre l’imposta sul valore aggiunto, trattandosi di una “legittima transazione finanziaria prevista dal codice civile”.

In conclusione, l’omessa indicazione della quantità venduta indipendente dalla volontà del contribuente, legata all’operazione commerciale posta in essere (vendita di frutti ancora sull’albero), “non può ritenersi sintomatica dell’inesistenza totale o parziale dell’operazione sottostante”.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, Sentenza 29 luglio 2011, n. 16649)

[Dott.ssa Luciana Di Vito, Studio Legale LGA]