Cassazione Civile: requisiti dell’autonoma organizzazione per l’applicabilità dell’IRAP ai professionisti
In sostanza, la Cassazione ha stabilito che il presupposto impositivo è ravvisabile solo nei confronti del professionista che eserciti la propria attività mediante un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia, riscontrabile qualora il contribuente si sia avvalso solamente di mezzi strumentali e di personale che costituiscono un ausilio alla propria attività personale.
"A norma del combinato disposto degli articoli 2, primo periodo, e 3, comma l, lettera c), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma l, T.U.I.R. (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003, e all’art. 53, comma 1, del medesimo TUIR, nella versione dallo gennaio 2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non "autonomamente organizzata" .
Il requisito dell’ "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate".
Tra i casi risolti si può menzionare quello del commercialista che svolge la propria attività avvelendosi di personal computer, telefono, vettura, mobili da ufficio e senza personale..
Sempre la Cassazione, nella sentenza 3682/2007 ha stabilito che la presentazione dell’istanza di condono tombale preclude al contribuente il rimborso per le annualità di imposta definite con tale regime.
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Civile, Sentenza 16 febbraio 2007, n.3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680: IRAP - Professionisti - Autonoma organizzazione - Configurabilità).
In sostanza, la Cassazione ha stabilito che il presupposto impositivo è ravvisabile solo nei confronti del professionista che eserciti la propria attività mediante un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia, riscontrabile qualora il contribuente si sia avvalso solamente di mezzi strumentali e di personale che costituiscono un ausilio alla propria attività personale.
"A norma del combinato disposto degli articoli 2, primo periodo, e 3, comma l, lettera c), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma l, T.U.I.R. (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003, e all’art. 53, comma 1, del medesimo TUIR, nella versione dallo gennaio 2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non "autonomamente organizzata" .
Il requisito dell’ "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate".
Tra i casi risolti si può menzionare quello del commercialista che svolge la propria attività avvelendosi di personal computer, telefono, vettura, mobili da ufficio e senza personale..
Sempre la Cassazione, nella sentenza 3682/2007 ha stabilito che la presentazione dell’istanza di condono tombale preclude al contribuente il rimborso per le annualità di imposta definite con tale regime.
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Civile, Sentenza 16 febbraio 2007, n.3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680: IRAP - Professionisti - Autonoma organizzazione - Configurabilità).