Cassazione Civile: responsabilità della pa per danno da insidia lacuale

Interessante caso di richiesta di risarcimento danni avanzata dal proprietario di un’imbarcazione da diporto rimasta gravemente danneggiata nel lago Maggiore a seguito di urto con un basso fondale non visibile né segnalato, laddove la carta nautica ufficiale indicava un fondale profondo due metri. Tribunale e Corte d’appello rigettavano le pretese del proprietario che proponeva ricorso in Cassazione, che ha ora cassato la sentenza di secondo grado in quanto "in contrasto con lo schema ricostruttivo della responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione accolto dal diritto vivente e al quale lo stesso decidente ha, in tesi, affermato di aderire", rinviando la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

La Cassazione ha ricordato che "è consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’art. 2043  cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamerlto colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte costo n. 156 del 1999)2.

Rilevando che "la navigazione lacuale rientra nell’ambito delle attribuzioni normative e amministrative conferite alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Cost.. Ed è significativo che proprio la Regione Piemonte abbia nel tempo difeso innanzi alla Corte costituzionale siffatte sue competenze contro atti dello Stato pretesamente lesivi delle stesse (confr. Corte cost. 25 luglio 1995, n. 378)", la Cassazione ha stabilito che "la Regione, garante della sicurezza della navigazione, risponde, in via di principio, verso i terzi della discrasia tra dato reale e risultanze cartografiche, e ciò tanto più che queste erano basate su saggi effettuati nel lontano 1887 e che, contro ogni regola di prudenza, nessun aggiornamento era mai stato richiesto".

In conclusione la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "accertata l’esistenza di un’insidia, nella specie costituita dalla discrasia tra situazione reale e dati cartografici in relazione a fondali di acque lacuali, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente nel cui territorio ricade il lago, per danni subiti da terzi, non spetta all’attore dimostrare l’inerzia colpevole della Regione, essendo piuttosto onere di questa provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 9 aprile 2009, n. 8692: Risarcimento danni da insidia - Onere probatorio della pubblica amministrazione).

Interessante caso di richiesta di risarcimento danni avanzata dal proprietario di un’imbarcazione da diporto rimasta gravemente danneggiata nel lago Maggiore a seguito di urto con un basso fondale non visibile né segnalato, laddove la carta nautica ufficiale indicava un fondale profondo due metri. Tribunale e Corte d’appello rigettavano le pretese del proprietario che proponeva ricorso in Cassazione, che ha ora cassato la sentenza di secondo grado in quanto "in contrasto con lo schema ricostruttivo della responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione accolto dal diritto vivente e al quale lo stesso decidente ha, in tesi, affermato di aderire", rinviando la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

La Cassazione ha ricordato che "è consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’art. 2043  cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamerlto colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte costo n. 156 del 1999)2.

Rilevando che "la navigazione lacuale rientra nell’ambito delle attribuzioni normative e amministrative conferite alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Cost.. Ed è significativo che proprio la Regione Piemonte abbia nel tempo difeso innanzi alla Corte costituzionale siffatte sue competenze contro atti dello Stato pretesamente lesivi delle stesse (confr. Corte cost. 25 luglio 1995, n. 378)", la Cassazione ha stabilito che "la Regione, garante della sicurezza della navigazione, risponde, in via di principio, verso i terzi della discrasia tra dato reale e risultanze cartografiche, e ciò tanto più che queste erano basate su saggi effettuati nel lontano 1887 e che, contro ogni regola di prudenza, nessun aggiornamento era mai stato richiesto".

In conclusione la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "accertata l’esistenza di un’insidia, nella specie costituita dalla discrasia tra situazione reale e dati cartografici in relazione a fondali di acque lacuali, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente nel cui territorio ricade il lago, per danni subiti da terzi, non spetta all’attore dimostrare l’inerzia colpevole della Regione, essendo piuttosto onere di questa provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 9 aprile 2009, n. 8692: Risarcimento danni da insidia - Onere probatorio della pubblica amministrazione).