Cassazione Civile: risarcibile il danno non patrimoniale patito dalla persona giuridica
La Cassazione ha effettuato una prima ricognizione sulla nozione di danno risarcibile, giungendo ad affermare "la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all’esistenza nell’ordinamento come soggetto (fin quando sussistano le condizioni di legge), del diritto all’identità, del diritto al nome e del diritto all’immagine della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo. Tale risarcibilità va riconosciuta - a prescindere dalla verificazione di eventuali danni patrimoniali conseguenti - per la configurabilità di un danno di natura non patrimoniale, rappresentato dalla deminutio di tali diritti che la lesione è di per sé idonea ad arrecare e che rappresenta un danno-conseguenza della lesione".
In sostanza, "per tali diritti, che rappresentano l’equivalente, in relazione alla persona giuridica o all’ente collettivo, dei diritti della persona fisica aventi fondamento diretto nella Costituzione e precisamente nell’art. 2, si impone il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale in ragione di una espressa previsione della stessa norma costituzionale dell’art. 2, la quale riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, cioè della persona fisica, anche nelle formazioni sociali, alle quali qualsiasi soggetto collettivo meritevole di tutela secondo l’ordinamento, sia esso dotato della personalità giuridica o di una meno formale soggettività è riconducibile. Sarebbe, invero, contraddittorio riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente come tale e non riconoscerla alla informazione sociale", la quale è pur sempre espressione di uomini nati da ventre di donna". Tali diritti fondamentali, essendo quelli che identificano il soggetto dell’ordinamento o ne individuano la dimensione nel contesto sociale o in specifici contesti sociali, assumendo la stessa funzione nei confronti del soggetto collettivo, cioè identificando od esprimendone quella dimensione, meritano a livello risarcitorio lo stesso trattamento che meritano quando siano riferiti alla persona fisica, perché, se così non fosse, si verificherebbe una manifesta contraddizione con il riferimento della garanzia di tutela delle posizioni fondamentali anche al loro esplicarsi nelle formazioni sociali. Inerendo tali diritti all’individuazione ed alla dimensione sociale della formazione sociale e, quindi, a quello che può dirsi il senso minimo in cui una tale formazione sociale può essere soggetto dell’ordinamento, posto che non si può dare soggetto senza che ad esso sia garantita l’esistenza e senza che come tale sia individuabile ed assuma una determinata dimensione nel contesto sociale (espressa dal nome, dall’identità e dall’immagine), è giocoforza considerare la tutelabilità del danno non patrimoniale per la lesione della loro soggettività sub specie di esistenza, individuazione e dimensione sociale quale precetto discendente dalla Costituzione non meno che per le persone fisiche".
Quanto all’identificazione del danno, la Cassazione ritiene di dover respingere "l’individuazione del danno nel c.d. danno-evento rappresentato dal fatto in sé della stessa lesione. Va condivisa, invece, l’idea che anche in questo caso il danno si debba identificare sempre in un danno conseguenza, cioè in accadimento ricollegatesi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità. Nel caso - che è quello che qui interessa - dell’immagine propria di un ente collettivo, una volta considerato che in genere il diritto all’immagine (nel senso in cui qui vi si allude, che non è quello della tutela dell’immagine trasfusa in un documento), se riguardato dal punto di vista della persona fisica presenta un aspetto che si esprime (a) nella considerazione (reputazione) che un certo soggetto ha di sé e (b) nella considerazione (reputazione) che di lui hanno i consociati in genere, ovvero specifiche platee di consociati, con le quali il soggetto si relazioni particolarmente, si tratta di domandarsi se questo duplice contenuto sia riferibile alla persona giuridica".
Considerazione (reputazione) che un certo soggetto ha di sé
Prosegue la Cassazione: "Con riferimento al primo aspetto, se non si può dire, per ovvie ragioni, che una persona giuridica od un ente collettivo abbiano considerazione di sé, si può senz’altro dire che, operando essi tramite persone fisiche, quelle che ne costituiscono gli organi, sembra innegabile che l’agire di questi soggetti e, quindi, per loro tramite della persona giuridica o dell’ente, risenta della considerazione che della posizione della persona giuridica o dell’ente essi hanno, nel senso che quanto più alta è tale considerazione tale agire ne risente positivamente e, quindi, attraverso il meccanismo di imputazione del rapporto organico, ne risente l’agire dell’ente. Ne discende che è configurabile, quale conseguenza di un fatto lesivo dell’immagine della persona giuridica o dell’ente collettivo, la diminuzione della considerazione che attraverso i suoi organi è riferibile alla persona giuridica o all’ente e tale diminuzione, concretandosi in una incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente collettivo, rappresenta un danno non patrimoniale che non si identifica nella lesione dell’immagine in sé, ma ne rappresenta una conseguenza a detta lesione ricollegata da un nesso causale. Che poi tale danno-conseguenza debba nella concretezza del caso presumersi di norma esistente, sulla base di una massima di esperienza per cui la lesione dell’immagine della persona giuridica o dell’ente si riverbera sul loro agire, perché percepita dalle persone fisiche che agiscono come loro organi, non toglie che di danno-conseguenza si tratti. Si tratta di un danno che appare risarcibile indipendentemente dal fatto che l’incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che rappresentano gli organi dell’ente, abbia determinato un danno in senso economico, cioè un danno patrimoniale. Si è, infatti, in presenza di un danno che prescinde da tali conseguenze e si configura per il solo fato che l’agire di dette persone e, quindi, l’agire dell’ente risente della lesione all’immagine dell’ente stesso. In sostanza, poiché le persone fisiche in capo alle quali sussiste il rapporto organico risentono necessariamente nel loro agire della lesione dell’immagine dell’ente, è chiaro che ne risente la loro azione di organi dell’ente e, quindi, quella dell’ente che per loro tramite opera".
Per chiarire la propria posizione, la Cassazione ricorre ad un esempio chiarissimo: "in presenza di una lesione all’immagine dell’ente, chi riveste la titolarità di un suo organo ha la consapevolezza di dover agire per superare la negatività espressa da tale lesione. Egli avrà, pertanto, un "pensiero" in più nel prestare la sua opera e, quindi, quest’ultima e, quindi, l’agire dell’ente non potrà che risentirne in termini di efficacia, onde - a prescindere da eventuali riflessi economici - tale conseguenza integra di per sé un danno non patrimoniale, senza che occorra, come fa la più recente giurisprudenza in tema di equa riparazione, ricondurre tale danno alla nozione di danno morale in senso soggettivo, atteso che il danno che viene in rilievo concerne l’obbiettivo mutamento delle condizioni dell’agire dell’ente e non il sentire delle persone attraverso le quali l’ente agisce e meno che mai un non configurabile "sentire" dell’ente".
Considerazione (reputazione) che di un soggetto hanno i consociati in genere, ovvero specifiche platee di consociati
"Un danno-conseguenza è identificabile di norma nella lesione dell’immagine di tali enti - ed è anzi d’ancora maggiore percezione la sua configurabilità - anche sotto il profilo della diminuzione della considerazione che essi hanno genericamente fra i consociati. Ciò, ancora una volta indipendentemente da eventuali conseguenze economiche. Invero, la diminuita reputazione dell’ente presso i consociati o presso una certa platea di consociati, per la lesione della sua immagine, è un danno-conseguenza che non si identifica nella lesione in sé".
Ciò, secondo la Cassazione, si spiega bene facendo riferimento al caso giunto alla propria attenzione: "il danno-evento è rappresentato dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi e dall’inserimento del relativo dato nell’apposita banca dati. Questa situazione integra l’evento lesivo perché ha rilievo ai fini dell’immagine dell’ente presso la platea di soggetti che accede o può accedere a tale banca, la quale è funzionale a fornire l’immagine nel circuito bancario dei soggetti che ricorrono o vogliono ricorrere al credito in punto di esposizione debitoria e solvibilità. L’immagine dell’ente sotto tale profilo, una volta avvenuta la segnalazione (indebitamente com’è pacifico nella specie) non è più la stessa di prima dell’inserimento, in quanto, successivamente ad esso, essa risulta astrattamente percepibile con la nota negativa derivante dalla indicazione di una situazione di c.d. sofferenza. Il danno-conseguenza è rappresentato, invece, dalla effettiva percepibilità che quella platea ha della segnalazione ed ha natura di conseguenza della lesione perché rappresenta il risultato dell’inserimento nella banca dati. Queste precisazioni possono sembrare un mero artificio, ma basta un esempio per escluderlo: si pensi ad una segnalazione alla centrale che pervenga alla Centrale alla fine di un giorno lavorativo e venga materialmente inserita alla fine dell’ultimo giorno lavorativo del sistema bancario, di modo che sia fruibile soltanto il successivo primo giorno della settimana successiva. Il danno-evento appare verificato con l’inserimento, ma il danno-conseguenza si verifica quando inizia la settimana lavorativa e la platea dei soggetti che possono accedere alla Centrale Rischi può farlo".
La Cassazione conclude rilevando che il danno non patrimoniale all’immagine della persona giuridica o dell’ente collettivo, come ogni danno non patrimoniale, dovrà essere liquidato in via equitativa, avendosi riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 4 giugno 2007, n. 12929: Risarcibilità danno non patrimoniale alle persone giuridiche).
La Cassazione ha effettuato una prima ricognizione sulla nozione di danno risarcibile, giungendo ad affermare "la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all’esistenza nell’ordinamento come soggetto (fin quando sussistano le condizioni di legge), del diritto all’identità, del diritto al nome e del diritto all’immagine della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo. Tale risarcibilità va riconosciuta - a prescindere dalla verificazione di eventuali danni patrimoniali conseguenti - per la configurabilità di un danno di natura non patrimoniale, rappresentato dalla deminutio di tali diritti che la lesione è di per sé idonea ad arrecare e che rappresenta un danno-conseguenza della lesione".
In sostanza, "per tali diritti, che rappresentano l’equivalente, in relazione alla persona giuridica o all’ente collettivo, dei diritti della persona fisica aventi fondamento diretto nella Costituzione e precisamente nell’art. 2, si impone il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale in ragione di una espressa previsione della stessa norma costituzionale dell’art. 2, la quale riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, cioè della persona fisica, anche nelle formazioni sociali, alle quali qualsiasi soggetto collettivo meritevole di tutela secondo l’ordinamento, sia esso dotato della personalità giuridica o di una meno formale soggettività è riconducibile. Sarebbe, invero, contraddittorio riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente come tale e non riconoscerla alla informazione sociale", la quale è pur sempre espressione di uomini nati da ventre di donna". Tali diritti fondamentali, essendo quelli che identificano il soggetto dell’ordinamento o ne individuano la dimensione nel contesto sociale o in specifici contesti sociali, assumendo la stessa funzione nei confronti del soggetto collettivo, cioè identificando od esprimendone quella dimensione, meritano a livello risarcitorio lo stesso trattamento che meritano quando siano riferiti alla persona fisica, perché, se così non fosse, si verificherebbe una manifesta contraddizione con il riferimento della garanzia di tutela delle posizioni fondamentali anche al loro esplicarsi nelle formazioni sociali. Inerendo tali diritti all’individuazione ed alla dimensione sociale della formazione sociale e, quindi, a quello che può dirsi il senso minimo in cui una tale formazione sociale può essere soggetto dell’ordinamento, posto che non si può dare soggetto senza che ad esso sia garantita l’esistenza e senza che come tale sia individuabile ed assuma una determinata dimensione nel contesto sociale (espressa dal nome, dall’identità e dall’immagine), è giocoforza considerare la tutelabilità del danno non patrimoniale per la lesione della loro soggettività sub specie di esistenza, individuazione e dimensione sociale quale precetto discendente dalla Costituzione non meno che per le persone fisiche".
Quanto all’identificazione del danno, la Cassazione ritiene di dover respingere "l’individuazione del danno nel c.d. danno-evento rappresentato dal fatto in sé della stessa lesione. Va condivisa, invece, l’idea che anche in questo caso il danno si debba identificare sempre in un danno conseguenza, cioè in accadimento ricollegatesi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità. Nel caso - che è quello che qui interessa - dell’immagine propria di un ente collettivo, una volta considerato che in genere il diritto all’immagine (nel senso in cui qui vi si allude, che non è quello della tutela dell’immagine trasfusa in un documento), se riguardato dal punto di vista della persona fisica presenta un aspetto che si esprime (a) nella considerazione (reputazione) che un certo soggetto ha di sé e (b) nella considerazione (reputazione) che di lui hanno i consociati in genere, ovvero specifiche platee di consociati, con le quali il soggetto si relazioni particolarmente, si tratta di domandarsi se questo duplice contenuto sia riferibile alla persona giuridica".
Considerazione (reputazione) che un certo soggetto ha di sé
Prosegue la Cassazione: "Con riferimento al primo aspetto, se non si può dire, per ovvie ragioni, che una persona giuridica od un ente collettivo abbiano considerazione di sé, si può senz’altro dire che, operando essi tramite persone fisiche, quelle che ne costituiscono gli organi, sembra innegabile che l’agire di questi soggetti e, quindi, per loro tramite della persona giuridica o dell’ente, risenta della considerazione che della posizione della persona giuridica o dell’ente essi hanno, nel senso che quanto più alta è tale considerazione tale agire ne risente positivamente e, quindi, attraverso il meccanismo di imputazione del rapporto organico, ne risente l’agire dell’ente. Ne discende che è configurabile, quale conseguenza di un fatto lesivo dell’immagine della persona giuridica o dell’ente collettivo, la diminuzione della considerazione che attraverso i suoi organi è riferibile alla persona giuridica o all’ente e tale diminuzione, concretandosi in una incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente collettivo, rappresenta un danno non patrimoniale che non si identifica nella lesione dell’immagine in sé, ma ne rappresenta una conseguenza a detta lesione ricollegata da un nesso causale. Che poi tale danno-conseguenza debba nella concretezza del caso presumersi di norma esistente, sulla base di una massima di esperienza per cui la lesione dell’immagine della persona giuridica o dell’ente si riverbera sul loro agire, perché percepita dalle persone fisiche che agiscono come loro organi, non toglie che di danno-conseguenza si tratti. Si tratta di un danno che appare risarcibile indipendentemente dal fatto che l’incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che rappresentano gli organi dell’ente, abbia determinato un danno in senso economico, cioè un danno patrimoniale. Si è, infatti, in presenza di un danno che prescinde da tali conseguenze e si configura per il solo fato che l’agire di dette persone e, quindi, l’agire dell’ente risente della lesione all’immagine dell’ente stesso. In sostanza, poiché le persone fisiche in capo alle quali sussiste il rapporto organico risentono necessariamente nel loro agire della lesione dell’immagine dell’ente, è chiaro che ne risente la loro azione di organi dell’ente e, quindi, quella dell’ente che per loro tramite opera".
Per chiarire la propria posizione, la Cassazione ricorre ad un esempio chiarissimo: "in presenza di una lesione all’immagine dell’ente, chi riveste la titolarità di un suo organo ha la consapevolezza di dover agire per superare la negatività espressa da tale lesione. Egli avrà, pertanto, un "pensiero" in più nel prestare la sua opera e, quindi, quest’ultima e, quindi, l’agire dell’ente non potrà che risentirne in termini di efficacia, onde - a prescindere da eventuali riflessi economici - tale conseguenza integra di per sé un danno non patrimoniale, senza che occorra, come fa la più recente giurisprudenza in tema di equa riparazione, ricondurre tale danno alla nozione di danno morale in senso soggettivo, atteso che il danno che viene in rilievo concerne l’obbiettivo mutamento delle condizioni dell’agire dell’ente e non il sentire delle persone attraverso le quali l’ente agisce e meno che mai un non configurabile "sentire" dell’ente".
Considerazione (reputazione) che di un soggetto hanno i consociati in genere, ovvero specifiche platee di consociati
"Un danno-conseguenza è identificabile di norma nella lesione dell’immagine di tali enti - ed è anzi d’ancora maggiore percezione la sua configurabilità - anche sotto il profilo della diminuzione della considerazione che essi hanno genericamente fra i consociati. Ciò, ancora una volta indipendentemente da eventuali conseguenze economiche. Invero, la diminuita reputazione dell’ente presso i consociati o presso una certa platea di consociati, per la lesione della sua immagine, è un danno-conseguenza che non si identifica nella lesione in sé".
Ciò, secondo la Cassazione, si spiega bene facendo riferimento al caso giunto alla propria attenzione: "il danno-evento è rappresentato dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi e dall’inserimento del relativo dato nell’apposita banca dati. Questa situazione integra l’evento lesivo perché ha rilievo ai fini dell’immagine dell’ente presso la platea di soggetti che accede o può accedere a tale banca, la quale è funzionale a fornire l’immagine nel circuito bancario dei soggetti che ricorrono o vogliono ricorrere al credito in punto di esposizione debitoria e solvibilità. L’immagine dell’ente sotto tale profilo, una volta avvenuta la segnalazione (indebitamente com’è pacifico nella specie) non è più la stessa di prima dell’inserimento, in quanto, successivamente ad esso, essa risulta astrattamente percepibile con la nota negativa derivante dalla indicazione di una situazione di c.d. sofferenza. Il danno-conseguenza è rappresentato, invece, dalla effettiva percepibilità che quella platea ha della segnalazione ed ha natura di conseguenza della lesione perché rappresenta il risultato dell’inserimento nella banca dati. Queste precisazioni possono sembrare un mero artificio, ma basta un esempio per escluderlo: si pensi ad una segnalazione alla centrale che pervenga alla Centrale alla fine di un giorno lavorativo e venga materialmente inserita alla fine dell’ultimo giorno lavorativo del sistema bancario, di modo che sia fruibile soltanto il successivo primo giorno della settimana successiva. Il danno-evento appare verificato con l’inserimento, ma il danno-conseguenza si verifica quando inizia la settimana lavorativa e la platea dei soggetti che possono accedere alla Centrale Rischi può farlo".
La Cassazione conclude rilevando che il danno non patrimoniale all’immagine della persona giuridica o dell’ente collettivo, come ogni danno non patrimoniale, dovrà essere liquidato in via equitativa, avendosi riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 4 giugno 2007, n. 12929: Risarcibilità danno non patrimoniale alle persone giuridiche).