Cassazione Civile: risarcimento danno all’immagine o al prestigio del Comune
"Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte "poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o del’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e tra tali diritti rientra l’immagine della persona giuridica o dll’ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della dimunizione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca (Cassazione n.12929/2007)".
Pertanto, afferma la Cassazione: "anche le persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti terrtoriali esponenziali, quali un Comune, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con l’assenza di fisicità, quali i diritti all’immagine, alla reputazione, all’identità storica, culturale, e politica costituzionalmente protetti ed in tale ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno patrimoniale".
Inoltre, con riferimento al caso di specie - che contemplava un inadempimento contrattuale contestato dal Comune ad una ditta appaltatrice di tensostruttura per ospitale spettacoli - la Cassazione ha rilevato che "deve ormai considerarsi jus receptum il fatto che un danno non patrimoniale possa configurarsi anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale ed è inoltre condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il danno all’immagine o al prestigio del Comune e della sua amministrazione, quale danno non patrimoniale conseguente ad inadempimento contrattuale, è suscettibile di essere risarcito sulla base del’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Codice Civile che ne ammette l’applicabilità a tutti i danni non patrimoniali a prescindere dalla circostanza che la lesione consegua ad un titolo di responsabilità aquiliana o contrattuale".
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 22 marzo 2012, n.4542)
"Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte "poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o del’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e tra tali diritti rientra l’immagine della persona giuridica o dll’ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della dimunizione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca (Cassazione n.12929/2007)".
Pertanto, afferma la Cassazione: "anche le persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti terrtoriali esponenziali, quali un Comune, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con l’assenza di fisicità, quali i diritti all’immagine, alla reputazione, all’identità storica, culturale, e politica costituzionalmente protetti ed in tale ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno patrimoniale".
Inoltre, con riferimento al caso di specie - che contemplava un inadempimento contrattuale contestato dal Comune ad una ditta appaltatrice di tensostruttura per ospitale spettacoli - la Cassazione ha rilevato che "deve ormai considerarsi jus receptum il fatto che un danno non patrimoniale possa configurarsi anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale ed è inoltre condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il danno all’immagine o al prestigio del Comune e della sua amministrazione, quale danno non patrimoniale conseguente ad inadempimento contrattuale, è suscettibile di essere risarcito sulla base del’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Codice Civile che ne ammette l’applicabilità a tutti i danni non patrimoniali a prescindere dalla circostanza che la lesione consegua ad un titolo di responsabilità aquiliana o contrattuale".
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 22 marzo 2012, n.4542)