Cassazione Civile: risarcimento danno da tardiva assunzione

La Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: "chi pretende il risarcimento del danno, ex articolo 2043 Codice Civile, da tardiva assunzione conseguente a provvedimento illegittimo della P.A. non può allegare, a tale titolo (in particolare, sotto forma di lucro cessante), la mancata percezione delle retribuzioni che si sarebbero potute percepire e che sarebbero state versate per la contribuzione assicurativa in ipotesi di tempestiva assunzione, in quanto queste presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale. Al contrario, l’attore deve allegare e dimostrare i pregiudizi di tipo patrimoniale e/o non patrimoniale che siano eventualmente derivati dalla condotta illecita che si assume essere stata causa del danno lamentato".

Secondo la Cassazione, il ricorrente, "pur avendo, nell’atto introduttivo del giudizio, fatto un generico riferimento al risarcimento del danno derivatogli dalla lesione del suo diritto all’assunzione, con conseguente perdita di emolumenti, mancanza di assicurazioni e sofferenze psichiche (riferimento che ha indotto la Corte regolatrice di attribuire la giurisdizione al giudice ordinario), ha poi indirizzato la prova (in particolare la CTU) all’accertamento della perdita economica derivatagli a causa del ritardo nell’ assunzione, determinata nell’ esatto ammontare di tutte le retribuzioni che in quel periodo gli sarebbero spettate e dei contributi ai quali avrebbe avuto diritto nel periodo medesimo, sostituendo in tutto la sua posizione a quella del dipendente che al suo posto era stato assunto, tanto da chiedere (inutilmente in primo grado) anche i premi incentivanti che quello aveva percepito. In estrema sintesi, egli ha indirizzato la causa (e così pure l’ha coltivata in appello) come si trattasse di una controversia di lavoro tendente all’integrale ripristino di una situazione retributiva lesa, benché non si fosse instaurato ipso facto un rapporto di lavoro con l’amministrazione.

E’ per questo che, correttamente, la sentenza impugnata ha rilevato la mancata allegazione del danno ingiusto che, ai sensi dell’ art. 2043 c. c., abilita il soggetto, leso nel suo diritto all’assunzione, alla domanda risarcitoria. Danno che non consiste nella perdita di quelle retribuzioni, alle quali il ricorrente non aveva diritto, per non essere stato assunto, ma che, in una fatti specie del genere, sarebbe riscontrabile in tutti quei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che avrebbero potuto costituire, in ipotesi, la ricaduta della violazione del diritto alla tempestiva assunzione. Si pensi, solo in via di esempio, alle spese eventualmente effettuate in vista dell’assunzione stessa, oppure al patema derivante dalla frustrante ed ingiusta situazione di transitoria disoccupazione, oppure, ancora, agli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative transitorie, poi abbandonate all’atto dell’assunzione da parte della P.A.".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito dalla Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 14 dicembre 2007, n. 26282: Risarcimento danni da tardiva assunzione).

La Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: "chi pretende il risarcimento del danno, ex articolo 2043 Codice Civile, da tardiva assunzione conseguente a provvedimento illegittimo della P.A. non può allegare, a tale titolo (in particolare, sotto forma di lucro cessante), la mancata percezione delle retribuzioni che si sarebbero potute percepire e che sarebbero state versate per la contribuzione assicurativa in ipotesi di tempestiva assunzione, in quanto queste presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale. Al contrario, l’attore deve allegare e dimostrare i pregiudizi di tipo patrimoniale e/o non patrimoniale che siano eventualmente derivati dalla condotta illecita che si assume essere stata causa del danno lamentato".

Secondo la Cassazione, il ricorrente, "pur avendo, nell’atto introduttivo del giudizio, fatto un generico riferimento al risarcimento del danno derivatogli dalla lesione del suo diritto all’assunzione, con conseguente perdita di emolumenti, mancanza di assicurazioni e sofferenze psichiche (riferimento che ha indotto la Corte regolatrice di attribuire la giurisdizione al giudice ordinario), ha poi indirizzato la prova (in particolare la CTU) all’accertamento della perdita economica derivatagli a causa del ritardo nell’ assunzione, determinata nell’ esatto ammontare di tutte le retribuzioni che in quel periodo gli sarebbero spettate e dei contributi ai quali avrebbe avuto diritto nel periodo medesimo, sostituendo in tutto la sua posizione a quella del dipendente che al suo posto era stato assunto, tanto da chiedere (inutilmente in primo grado) anche i premi incentivanti che quello aveva percepito. In estrema sintesi, egli ha indirizzato la causa (e così pure l’ha coltivata in appello) come si trattasse di una controversia di lavoro tendente all’integrale ripristino di una situazione retributiva lesa, benché non si fosse instaurato ipso facto un rapporto di lavoro con l’amministrazione.

E’ per questo che, correttamente, la sentenza impugnata ha rilevato la mancata allegazione del danno ingiusto che, ai sensi dell’ art. 2043 c. c., abilita il soggetto, leso nel suo diritto all’assunzione, alla domanda risarcitoria. Danno che non consiste nella perdita di quelle retribuzioni, alle quali il ricorrente non aveva diritto, per non essere stato assunto, ma che, in una fatti specie del genere, sarebbe riscontrabile in tutti quei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che avrebbero potuto costituire, in ipotesi, la ricaduta della violazione del diritto alla tempestiva assunzione. Si pensi, solo in via di esempio, alle spese eventualmente effettuate in vista dell’assunzione stessa, oppure al patema derivante dalla frustrante ed ingiusta situazione di transitoria disoccupazione, oppure, ancora, agli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative transitorie, poi abbandonate all’atto dell’assunzione da parte della P.A.".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito dalla Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 14 dicembre 2007, n. 26282: Risarcimento danni da tardiva assunzione).