Cassazione Civile: risarcimento danno non patrimoniale del genitore naturale

La violazione di obblighi cui corrispondono, nel destinatario, diritti primari della persona, costituzionalmente garantiti, comporta la sussistenza di un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni degli articoli 2043 e seguenti Codice Civile.

"Nell’ambito di un vasto orientamento, formatosi sia in dottrina, che nella giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, è stata da tempo enucleata la nozione di un illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 Codice Civile.

Secondo la Cassazione, in sostanza, con riferimento al caso di specie relativo al complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, "Non può dubitarsi come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in particolare, articoli 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela". 

Merita una segnalazione il passaggio della sentenza relativo al risarcimento del danno esistenziale: "Il riferimento del ricorrente alla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n.26972 del 2008, proponendone una lettura riduttiva e fondata su un rilievo di carattere nominalistico, non coglie nel segno, essendosi al contrario con essa ribadito come, al di là del ricorso a varie figure di danno, diversamente denominate per meri fini descrittivi, debba affermarsi, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Codice Civile, la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 10 aprile 2012, n.5652)

La violazione di obblighi cui corrispondono, nel destinatario, diritti primari della persona, costituzionalmente garantiti, comporta la sussistenza di un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni degli articoli 2043 e seguenti Codice Civile.

"Nell’ambito di un vasto orientamento, formatosi sia in dottrina, che nella giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, è stata da tempo enucleata la nozione di un illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 Codice Civile.

Secondo la Cassazione, in sostanza, con riferimento al caso di specie relativo al complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, "Non può dubitarsi come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in particolare, articoli 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela". 

Merita una segnalazione il passaggio della sentenza relativo al risarcimento del danno esistenziale: "Il riferimento del ricorrente alla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n.26972 del 2008, proponendone una lettura riduttiva e fondata su un rilievo di carattere nominalistico, non coglie nel segno, essendosi al contrario con essa ribadito come, al di là del ricorso a varie figure di danno, diversamente denominate per meri fini descrittivi, debba affermarsi, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Codice Civile, la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 10 aprile 2012, n.5652)