Cassazione Civile: risoluzione del contratto di esclusiva, responsabilità ed onere probatorio
Nel caso di specie la società attrice conveniva dinnanzi al giudice la società fornitrice dei prodotti, oggetto dell’accordo di esclusiva, per aver posto in essere “[…] comportamenti pregiudizievoli in violazione del patto di esclusiva, non fornendole le necessarie nuove campionature e gli indispensabili supporti commerciali di vendita, oltre ad escluderla dalle iniziative pubblicitarie ed affidando la commercializzazione dei suoi prodotti a ditte concorrenti”.
Il Giudice d’Appello, confermando la decisione del primo grado, “[…] evidenziava che nessuna dimostrazione risultava essere stata fornita dalla società appellante, su cui incombeva il relativo onere probatorio, circa l’esistenza del dedotto patto di esclusiva, non deponendo in tal senso né le prove testimoniali assunte, dichiarate inattendibili dal giudice di primo grado […], né la documentazione prodotta”.
Con i primi due motivi la ricorrente (attrice originaria) adduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c. commi 4 e 5 in relazione all’articolo 115 del c.p.c. per non aver ammesso prove ritenute superflue e non inammissibili in primo grado; denuncia inoltre un error in procedendo del Giudice d’Appello per aver riesaminato l’intera questione circa l’esistenza del patto di esclusiva e non le doglianze specifiche dedotte in appello.
Analizzando congiuntamente i due motivi, la Corte afferma che “[…] non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatur il giudice che fondi la sua decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte, ma che appaiono, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico” (Cfr. Cass. n.397/2002; Cass. n. 443/2001); come stabilito già dalle Sezioni Unite (n.13533/2001), spettava alla società appellante fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, ossia che il rapporto contrattuale era caratterizzato dal patto di esclusiva, quindi per l’effetto nessuna responsabilità era addossabile alla società appellata in ordine alla risoluzione e conseguente risarcimento del danno.
Gli Ermellini riaffermano inoltre il principio della necessaria autosufficienza del ricorso: “[…] la parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio ovvero sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative” (Cfr. Cass. n.10913/1998; Cass. n.12362/2006)”.
Conclude la Corte per il rigetto del ricorso, osservando che: “la corte territoriale ha posto in rilievo, con una corretta deduzione, che le missive reciprocamente inviate dalle parti, valutate nel loro complesso, non erano obbiettivamente e concretamente idonee a determinare la conclusione di un accordo avente il carattere dell’esclusiva.[…] Essendo pacifico che l’affidamento dell’incarico di vendita fu revocato dalla ricorrente, non soddisfatta dell’evoluzione avuta dai rapporti pluriennali intercorsi fra le parti”.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 12 ottobre 2011, n.21016)
[Andrea Brannetti]
Nel caso di specie la società attrice conveniva dinnanzi al giudice la società fornitrice dei prodotti, oggetto dell’accordo di esclusiva, per aver posto in essere “[…] comportamenti pregiudizievoli in violazione del patto di esclusiva, non fornendole le necessarie nuove campionature e gli indispensabili supporti commerciali di vendita, oltre ad escluderla dalle iniziative pubblicitarie ed affidando la commercializzazione dei suoi prodotti a ditte concorrenti”.
Il Giudice d’Appello, confermando la decisione del primo grado, “[…] evidenziava che nessuna dimostrazione risultava essere stata fornita dalla società appellante, su cui incombeva il relativo onere probatorio, circa l’esistenza del dedotto patto di esclusiva, non deponendo in tal senso né le prove testimoniali assunte, dichiarate inattendibili dal giudice di primo grado […], né la documentazione prodotta”.
Con i primi due motivi la ricorrente (attrice originaria) adduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c. commi 4 e 5 in relazione all’articolo 115 del c.p.c. per non aver ammesso prove ritenute superflue e non inammissibili in primo grado; denuncia inoltre un error in procedendo del Giudice d’Appello per aver riesaminato l’intera questione circa l’esistenza del patto di esclusiva e non le doglianze specifiche dedotte in appello.
Analizzando congiuntamente i due motivi, la Corte afferma che “[…] non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatur il giudice che fondi la sua decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte, ma che appaiono, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico” (Cfr. Cass. n.397/2002; Cass. n. 443/2001); come stabilito già dalle Sezioni Unite (n.13533/2001), spettava alla società appellante fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, ossia che il rapporto contrattuale era caratterizzato dal patto di esclusiva, quindi per l’effetto nessuna responsabilità era addossabile alla società appellata in ordine alla risoluzione e conseguente risarcimento del danno.
Gli Ermellini riaffermano inoltre il principio della necessaria autosufficienza del ricorso: “[…] la parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio ovvero sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative” (Cfr. Cass. n.10913/1998; Cass. n.12362/2006)”.
Conclude la Corte per il rigetto del ricorso, osservando che: “la corte territoriale ha posto in rilievo, con una corretta deduzione, che le missive reciprocamente inviate dalle parti, valutate nel loro complesso, non erano obbiettivamente e concretamente idonee a determinare la conclusione di un accordo avente il carattere dell’esclusiva.[…] Essendo pacifico che l’affidamento dell’incarico di vendita fu revocato dalla ricorrente, non soddisfatta dell’evoluzione avuta dai rapporti pluriennali intercorsi fra le parti”.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 12 ottobre 2011, n.21016)
[Andrea Brannetti]