Cassazione Civile: rompi promessa di matrimonio senza risarcire il danno, rimborsando le spese
Lo hanno stabilito i Giudici della Suprema Corte, con l’ordinanza del 2 gennaio 2012.
La Corte, pur ammettendo che “il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all’affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerate lecite o giuridicamente irrilevanti”, ha riconosciuto che scopo della legge è quello di “salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze” e che pertanto “l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta sul promettente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto”.
È chiaro che se da un lato l’ordinamento giuridico cerca di garantire il libero esercizio di ritirare la promessa, dall’altro non può non ammettere la riparazione delle spese fatte in virtù della promessa di matrimonio, sempre che il ritiro della medesima appaia colpevole ed ingiustificato.
“Il componimento fra le due opposte esigenze – continuano i Giudici – ha comportato la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un’obbligazione ex lege a rimborsare … quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio”. Altre voci di danno patrimoniale diverse da quelle previste dalla legge e eventuali danni non patrimoniali subiti dal fidanzato incolpevole non possono essere risarciti.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Suprema Corte ha annullato il capo della sentenza che aveva riconosciuto all’intimata il risarcimento dei danni non patrimoniali (liquidati in 30.000 euro), condannando il fidanzato-ricorrente a rimborsare le spese fatte e le obbligazioni già contratte dalla fidanzata in vista dell’annullato matrimonio (di circa euro 10.000,00).
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Ordinanza 2 gennaio 2012)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]
Lo hanno stabilito i Giudici della Suprema Corte, con l’ordinanza del 2 gennaio 2012.
La Corte, pur ammettendo che “il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all’affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerate lecite o giuridicamente irrilevanti”, ha riconosciuto che scopo della legge è quello di “salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze” e che pertanto “l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta sul promettente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto”.
È chiaro che se da un lato l’ordinamento giuridico cerca di garantire il libero esercizio di ritirare la promessa, dall’altro non può non ammettere la riparazione delle spese fatte in virtù della promessa di matrimonio, sempre che il ritiro della medesima appaia colpevole ed ingiustificato.
“Il componimento fra le due opposte esigenze – continuano i Giudici – ha comportato la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un’obbligazione ex lege a rimborsare … quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio”. Altre voci di danno patrimoniale diverse da quelle previste dalla legge e eventuali danni non patrimoniali subiti dal fidanzato incolpevole non possono essere risarciti.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Suprema Corte ha annullato il capo della sentenza che aveva riconosciuto all’intimata il risarcimento dei danni non patrimoniali (liquidati in 30.000 euro), condannando il fidanzato-ricorrente a rimborsare le spese fatte e le obbligazioni già contratte dalla fidanzata in vista dell’annullato matrimonio (di circa euro 10.000,00).
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Ordinanza 2 gennaio 2012)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]