Cassazione Civile: transfer pricing, l'onere probatorio spetta al contribuente
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso il provvedimento della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia – Romagna che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di una società nella parte in cui venivano ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili perché eccessivi, nonché per maggiori redditi relativi ad abbuoni a beneficio di controllate estere ritenuti non veritieri.
Nel caso di specie, la società aveva dedotto dei costi a seguito di operazioni intercorse con una società appartenente al medesimo gruppo societario, senza tuttavia dimostrare l’ammontare delle spese.
Inoltre, la novità del marchio oggetto di vendita e l’assenza di spesa pubblicitaria a sostegno dello stesso deponevano nel senso di eccessività del costo dedotto a titolo di pagamento per la transazione, e giustificavano la ripresa a tassazione ai fini IRPEG, IRAP e IVA dei suddetti costi.
L’Amministrazione finanziaria, si legge nel testo della sentenza, “non poteva essere tenuta a provare il valore normale del bene. E, ciò, particolarmente nel caso in esame, in cui era impossibile enucleare criteri analitici di determinazione del valore normale della transazione”.
I Giudici di legittimità, analizzando il fenomeno del c.d. transfer pricing, hanno evidenziato come lo stesso costituisca, “dal lato economico, un’alterazione del principio della libera concorrenza”. Infatti, le operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo, ma con sede in Paesi diversi, avvengono a prezzi che non corrispondono a quelli praticati in regime di libero mercato. Per tale motivo, è possibile sottrarre imponibile a Stati con maggiore fiscalità e la finalità del nostro ordinamento è stata quella di eliminare il fenomeno del transfer pricing attraverso il recepimento di normative nazionali in tal senso (vedi l’articolo 76, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).
La disciplina del transfer pricing prescinde dalla dimostrazione di una più elevata fiscalità nazionale, ciò anche a difesa dell’elusione fiscale che, per tale ragione, non occorre dimostrare, come indicato dall’articolo 76, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica sulla repressione del transfer pricing sopra citato.
L’Amministrazione ha quindi il solo compito di “dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate” e spetta al contribuente, “secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 c.c., dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato considerati normali”.
La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, stabilendo la legittimità della tassazione dei costi sostenuti dalla società contribuente, in quanto quest’ultima non aveva dimostrato che le transazioni infragruppo erano state intrattenute secondo i valori di mercato considerati normali, giustificando la deducibilità dei costi.
(Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, sentenza n. 10739 2013)
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso il provvedimento della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia – Romagna che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di una società nella parte in cui venivano ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili perché eccessivi, nonché per maggiori redditi relativi ad abbuoni a beneficio di controllate estere ritenuti non veritieri.
Nel caso di specie, la società aveva dedotto dei costi a seguito di operazioni intercorse con una società appartenente al medesimo gruppo societario, senza tuttavia dimostrare l’ammontare delle spese.
Inoltre, la novità del marchio oggetto di vendita e l’assenza di spesa pubblicitaria a sostegno dello stesso deponevano nel senso di eccessività del costo dedotto a titolo di pagamento per la transazione, e giustificavano la ripresa a tassazione ai fini IRPEG, IRAP e IVA dei suddetti costi.
L’Amministrazione finanziaria, si legge nel testo della sentenza, “non poteva essere tenuta a provare il valore normale del bene. E, ciò, particolarmente nel caso in esame, in cui era impossibile enucleare criteri analitici di determinazione del valore normale della transazione”.
I Giudici di legittimità, analizzando il fenomeno del c.d. transfer pricing, hanno evidenziato come lo stesso costituisca, “dal lato economico, un’alterazione del principio della libera concorrenza”. Infatti, le operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo, ma con sede in Paesi diversi, avvengono a prezzi che non corrispondono a quelli praticati in regime di libero mercato. Per tale motivo, è possibile sottrarre imponibile a Stati con maggiore fiscalità e la finalità del nostro ordinamento è stata quella di eliminare il fenomeno del transfer pricing attraverso il recepimento di normative nazionali in tal senso (vedi l’articolo 76, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).
La disciplina del transfer pricing prescinde dalla dimostrazione di una più elevata fiscalità nazionale, ciò anche a difesa dell’elusione fiscale che, per tale ragione, non occorre dimostrare, come indicato dall’articolo 76, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica sulla repressione del transfer pricing sopra citato.
L’Amministrazione ha quindi il solo compito di “dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate” e spetta al contribuente, “secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 c.c., dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato considerati normali”.
La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, stabilendo la legittimità della tassazione dei costi sostenuti dalla società contribuente, in quanto quest’ultima non aveva dimostrato che le transazioni infragruppo erano state intrattenute secondo i valori di mercato considerati normali, giustificando la deducibilità dei costi.
(Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, sentenza n. 10739 2013)