Cassazione: condotta omissiva del medico e valutazione del nesso causale
"la risposta sulla sussistenza o meno del nesso eziologico non può essere, in effetti, esaustivamente e semplicisticamente trovata, sempre e comunque, nelle leggi statistiche. E’ un assunto ormai non più dubitabile, dopo quanto ampiamente, ed esaustivamente, osservato proprio dalle Sezioni unite, con la sentenza Franzese.
Però, non può neppure affermarsi che le leggi statistiche, in precedenza considerate decisive, debbano essere completamente trascurate.
Le leggi statistiche, invero, sono solo uno degli elementi che il giudice può e deve considerare, unitamente a tutte le altre emergenze del caso concreto. Con la conseguenza che il giudizio positivo sulla sussistenza del nesso eziologico non si baserà più solo sul calcolo aritmetico/statistico (quale che sia la percentuale rilevante), ma dovrà trovare il proprio supporto nell’apprezzamento di tutti gli specifici fattori che hanno caratterizzato la vicenda concreta.
Il giudice, in buona sostanza, potrà (anzi, dovrà) partire dalle leggi scientifiche di copertura e in primo luogo da quelle statistiche, che, quando esistano, costituiscono il punto di partenza dell’indagine giudiziaria. Però, dovrà poi verificare se tali leggi siano adattabili al caso esaminato, prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero minarne - in un senso o nell’altro - il valore di credibilità, e dovrà verificare, altresì, se queste leggi siano compatibili con l’età, il sesso, le condizioni generali del paziente, con la presenza o l’assenza di altri fenomeni morbosi interagenti, con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento farrnacologico e con tutte le altre condizioni, presenti nella persona nei cui confronti è stato omesso il trattamento richiesto, che appaiono idonee ad influenzare il giudizio di probabilità logica.
In una tale prospettiva, il dato statistico, lungi dall’essere considerato ex se privo di qualsivoglia rilevanza, ben potrà essere apprezzato dal giudice, nel caso concreto, ai fini della sua decisione, se riconosciuto come esistente e rilevante, unitamente a tutte le altre emergenze fattuali della specifica vicenda sub iudice, apprezzando in proposito, laddove concretamente esistenti ed utilizzabili, oltre alle leggi statistiche, le "regole scientifiche" e quelle dettate dall"’esperienza".
E’ ovvio poi che, in questo giudizio complessivo, il giudice dovrà verificare l’eventuale emergenza di "fattori alternativi" che possano porsi come causa dell’evento lesivo, tali da non consentire di poter pervenire ad un giudizio di elevata credibilità razionale ("al di là di ogni ragionevole dubbio") sulla riconducibilità di tale evento alla condotta omissiva del sanitario.
Ed è altresì ovvio che, in questo giudizio complessivo, il giudice dovrà porsi anche il problema dell’ "interruzione del nesso causale", per l’eventuale, possibile intervento nella fattispecie di una "causa eccezionale sopravvenuta" - rispetto alla condotta sub iudice del medico - idonea ad assurgere a sola causa dell’evento letale (articolo 41, comma 2, c.p.).
Nel rispetto di tale approccio metodologico, il giudizio finale, laddove di responsabilità a carico del sanitario, non potrà che essere un giudizio supportato da un "alto o elevato grado di credibilità razionale" ovvero da quella "probabilità logica" pretesa dalle Sezioni unite Franzese; mentre l’insufficienza, la contraddittorietà e/o l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e, quindi, il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico, rispetto ad altri fattori interagenti o eccezionalmente sopravvenuti nella produzione dell’evento lesivo, non potrà che importare una conclusione liberatoria".
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 12 aprile 2006, n.12894: Delitti contro la persona - Omicidio colposo - Responsabilità per condotta omissiva del medico - Nesso causale - Leggi statistiche).
"la risposta sulla sussistenza o meno del nesso eziologico non può essere, in effetti, esaustivamente e semplicisticamente trovata, sempre e comunque, nelle leggi statistiche. E’ un assunto ormai non più dubitabile, dopo quanto ampiamente, ed esaustivamente, osservato proprio dalle Sezioni unite, con la sentenza Franzese.
Però, non può neppure affermarsi che le leggi statistiche, in precedenza considerate decisive, debbano essere completamente trascurate.
Le leggi statistiche, invero, sono solo uno degli elementi che il giudice può e deve considerare, unitamente a tutte le altre emergenze del caso concreto. Con la conseguenza che il giudizio positivo sulla sussistenza del nesso eziologico non si baserà più solo sul calcolo aritmetico/statistico (quale che sia la percentuale rilevante), ma dovrà trovare il proprio supporto nell’apprezzamento di tutti gli specifici fattori che hanno caratterizzato la vicenda concreta.
Il giudice, in buona sostanza, potrà (anzi, dovrà) partire dalle leggi scientifiche di copertura e in primo luogo da quelle statistiche, che, quando esistano, costituiscono il punto di partenza dell’indagine giudiziaria. Però, dovrà poi verificare se tali leggi siano adattabili al caso esaminato, prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero minarne - in un senso o nell’altro - il valore di credibilità, e dovrà verificare, altresì, se queste leggi siano compatibili con l’età, il sesso, le condizioni generali del paziente, con la presenza o l’assenza di altri fenomeni morbosi interagenti, con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento farrnacologico e con tutte le altre condizioni, presenti nella persona nei cui confronti è stato omesso il trattamento richiesto, che appaiono idonee ad influenzare il giudizio di probabilità logica.
In una tale prospettiva, il dato statistico, lungi dall’essere considerato ex se privo di qualsivoglia rilevanza, ben potrà essere apprezzato dal giudice, nel caso concreto, ai fini della sua decisione, se riconosciuto come esistente e rilevante, unitamente a tutte le altre emergenze fattuali della specifica vicenda sub iudice, apprezzando in proposito, laddove concretamente esistenti ed utilizzabili, oltre alle leggi statistiche, le "regole scientifiche" e quelle dettate dall"’esperienza".
E’ ovvio poi che, in questo giudizio complessivo, il giudice dovrà verificare l’eventuale emergenza di "fattori alternativi" che possano porsi come causa dell’evento lesivo, tali da non consentire di poter pervenire ad un giudizio di elevata credibilità razionale ("al di là di ogni ragionevole dubbio") sulla riconducibilità di tale evento alla condotta omissiva del sanitario.
Ed è altresì ovvio che, in questo giudizio complessivo, il giudice dovrà porsi anche il problema dell’ "interruzione del nesso causale", per l’eventuale, possibile intervento nella fattispecie di una "causa eccezionale sopravvenuta" - rispetto alla condotta sub iudice del medico - idonea ad assurgere a sola causa dell’evento letale (articolo 41, comma 2, c.p.).
Nel rispetto di tale approccio metodologico, il giudizio finale, laddove di responsabilità a carico del sanitario, non potrà che essere un giudizio supportato da un "alto o elevato grado di credibilità razionale" ovvero da quella "probabilità logica" pretesa dalle Sezioni unite Franzese; mentre l’insufficienza, la contraddittorietà e/o l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e, quindi, il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico, rispetto ad altri fattori interagenti o eccezionalmente sopravvenuti nella produzione dell’evento lesivo, non potrà che importare una conclusione liberatoria".
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 12 aprile 2006, n.12894: Delitti contro la persona - Omicidio colposo - Responsabilità per condotta omissiva del medico - Nesso causale - Leggi statistiche).