Cassazione: Configurabilita’ aggravante discriminazione o odio razziale

La Cassazione ha chiarito quali siano i presupposti per l’applicabilità della aggravante prevista dall’articolo 3, comma 1 Decreto Legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito nella Legge 25 giugno 1993 n. 205 (reato commesso «per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità»). Nel caso di specie, i giudici di merito avevano condannato per ingiuria aggravata l’imputato che aveva proferito all’indirizzo di alcune emigrate di colore l’espressione «sporche negre», ritenendo l’uso dispregiativo del termine «negre» di per sé rivelatore del «reale pensiero» dell’imputato, mosso da finalità di odio razziale e/o etnico. La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza, affermando che "ai fini della configurabilità dell’aggrvante in questione non può considerarsi sufficiente che l’odio etnico, nazionale, razziale o religioso sia sato più o meno riconoscibilmente, il sentimento che ha ispirato l’azione delittuosa, occorrendo invece che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta, o almeno potenzialmente idonea, a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare in altri il suddetto riprovevole sentimento o comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori per motivo di razza, etnia o religione". La Cassazione ha anche precisato che per «odio» deve intendersi non una generica antipatia, insofferenza o rifiuto, ma un sentimento estremo di avversione, mentre la nozione di discriminazione deve essere tratta dalla definizione che si rinviene nell’art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966 e nell’art. 43, comma 1 del D.L. 25 giugno 1998 n. 286 (ovvero «ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine etnica, che abbia lo scopo di distruggere o compromettere il godimento in condizioni di parità dei diritti e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o ogni altro settore della vita pubblica»), non potendo pertanto essere riferita a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo dei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, fra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione. Massima e sentenza sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Quinta Civile, Sentenza 17 novembre - 5 dicembre 2005, n.44295: Delitto contro la persona - Ingiuria - Espressione "sporche negre" - Aggravante ex articolo 3 comma 1 Decreto Legge 122/1993 - Configurabilità - Condiozioni).

La Cassazione ha chiarito quali siano i presupposti per l’applicabilità della aggravante prevista dall’articolo 3, comma 1 Decreto Legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito nella Legge 25 giugno 1993 n. 205 (reato commesso «per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità»). Nel caso di specie, i giudici di merito avevano condannato per ingiuria aggravata l’imputato che aveva proferito all’indirizzo di alcune emigrate di colore l’espressione «sporche negre», ritenendo l’uso dispregiativo del termine «negre» di per sé rivelatore del «reale pensiero» dell’imputato, mosso da finalità di odio razziale e/o etnico. La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza, affermando che "ai fini della configurabilità dell’aggrvante in questione non può considerarsi sufficiente che l’odio etnico, nazionale, razziale o religioso sia sato più o meno riconoscibilmente, il sentimento che ha ispirato l’azione delittuosa, occorrendo invece che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta, o almeno potenzialmente idonea, a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare in altri il suddetto riprovevole sentimento o comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori per motivo di razza, etnia o religione". La Cassazione ha anche precisato che per «odio» deve intendersi non una generica antipatia, insofferenza o rifiuto, ma un sentimento estremo di avversione, mentre la nozione di discriminazione deve essere tratta dalla definizione che si rinviene nell’art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966 e nell’art. 43, comma 1 del D.L. 25 giugno 1998 n. 286 (ovvero «ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine etnica, che abbia lo scopo di distruggere o compromettere il godimento in condizioni di parità dei diritti e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o ogni altro settore della vita pubblica»), non potendo pertanto essere riferita a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo dei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, fra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione. Massima e sentenza sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Quinta Civile, Sentenza 17 novembre - 5 dicembre 2005, n.44295: Delitto contro la persona - Ingiuria - Espressione "sporche negre" - Aggravante ex articolo 3 comma 1 Decreto Legge 122/1993 - Configurabilità - Condiozioni).