Cassazione: cose di interesse archeologico e patrimonio indisponibile dello Stato

Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha enunciato il principio in base al quale la semplice appartenenza del bene alla categoria delle cose di interesse archeologico ne comporta l’assegnazione al patrimonio indisponibile dello Stato, non essendo necessario l’espresso riconoscimento dell’interesse culturale dell’oggetto di cui si tratta da parte dell’autorità. Tale riserva allo Stato, sancita dagli articoli 822 e 826 Codice Civile, non esclude la possibilità che il privato che legittimamente possieda le cose devolutegli in premio per il ritrovamento, o cedutegli dallo Stato, ovvero acquisite in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, superi la presunzione di proprietà pubblica delle stesse, fornendo la prova del titolo o del fatto costitutivo del suo diritto.

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 10 febbraio 2006, n. 2995).
Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha enunciato il principio in base al quale la semplice appartenenza del bene alla categoria delle cose di interesse archeologico ne comporta l’assegnazione al patrimonio indisponibile dello Stato, non essendo necessario l’espresso riconoscimento dell’interesse culturale dell’oggetto di cui si tratta da parte dell’autorità. Tale riserva allo Stato, sancita dagli articoli 822 e 826 Codice Civile, non esclude la possibilità che il privato che legittimamente possieda le cose devolutegli in premio per il ritrovamento, o cedutegli dallo Stato, ovvero acquisite in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, superi la presunzione di proprietà pubblica delle stesse, fornendo la prova del titolo o del fatto costitutivo del suo diritto.

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 10 febbraio 2006, n. 2995).