Cassazione: Emissione assegno senza provvista no al fatto scusabile
"L’obbligo della banca di mettere a disposizione del cliente una determinata somma di danaro, cui quest’ultimo abbia la facoltà di attingere nei modi previsti, nasce solo in dipendenza della stipula di un contratto di apertura di credito. Dalla tolleranza di una situazione di scoperto, comunque motivata e ancorché protrattasi per un consistente periodo, non deriva il vincolo per la banca di pagare assegni privi di copertura, di tal che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente che - anziché attenersi al dovere di confonrmare l’andamento del conto al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento dell’assegno nei termini per la presentazione di esso all’incasso - si limiti a fare affidamento sullo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento di esso correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca precedentemente valutati". Massima e sentenza sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 24 novembre 2005, n.24842: Sanzioni amministrative - Emissione assegno bancario senza provvista - Illecito amministrativo - Fatto scusabile - Esclusione).
"L’obbligo della banca di mettere a disposizione del cliente una determinata somma di danaro, cui quest’ultimo abbia la facoltà di attingere nei modi previsti, nasce solo in dipendenza della stipula di un contratto di apertura di credito. Dalla tolleranza di una situazione di scoperto, comunque motivata e ancorché protrattasi per un consistente periodo, non deriva il vincolo per la banca di pagare assegni privi di copertura, di tal che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente che - anziché attenersi al dovere di confonrmare l’andamento del conto al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento dell’assegno nei termini per la presentazione di esso all’incasso - si limiti a fare affidamento sullo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento di esso correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca precedentemente valutati". Massima e sentenza sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 24 novembre 2005, n.24842: Sanzioni amministrative - Emissione assegno bancario senza provvista - Illecito amministrativo - Fatto scusabile - Esclusione).