Cassazione: file e moduli pari sono ai fini dell’applicazione della disciplina delle condizioni generali
Affinchè una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l’alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che tale facoltà sia prevista a favore del solo predisponente, mentre, ove la facoltà di recesso sia concessa ad entrambe le parti, non è necessaria l’approvazione specifica della clausola ex articolo 1341 Codice Civile.
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 22 marzo 2006, n. 6314: Contratto concluso mediante moduli o formulari - Articolo 1341 Codice Civile).
Affinchè una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l’alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che tale facoltà sia prevista a favore del solo predisponente, mentre, ove la facoltà di recesso sia concessa ad entrambe le parti, non è necessaria l’approvazione specifica della clausola ex articolo 1341 Codice Civile.
Massima e sentenza sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 22 marzo 2006, n. 6314: Contratto concluso mediante moduli o formulari - Articolo 1341 Codice Civile).