Cassazione: file e moduli pari sono ai fini dell’applicazione della disciplina delle condizioni generali

Ai fini dell’applicabilità della disciplina dettata dall’articolo 1341, secondo comma, Codice Civile, in merito alle clausole vessatorie contenute in condizioni generali di contratto, si ha contratto concluso a mezzo di moduli o formulari predisposti dal datore di lavoro anche in caso di utilizzo da parte del datore di un documento informatico o "file" unilateralmente predisposto e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, assimilabile al formulario in quanto documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari.

Affinchè una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l’alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che tale facoltà sia prevista a favore del solo predisponente, mentre, ove la facoltà di recesso sia concessa ad entrambe le parti, non è necessaria l’approvazione specifica della clausola ex articolo 1341 Codice Civile.

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 22 marzo 2006, n. 6314: Contratto concluso mediante moduli o formulari - Articolo 1341 Codice Civile).
Ai fini dell’applicabilità della disciplina dettata dall’articolo 1341, secondo comma, Codice Civile, in merito alle clausole vessatorie contenute in condizioni generali di contratto, si ha contratto concluso a mezzo di moduli o formulari predisposti dal datore di lavoro anche in caso di utilizzo da parte del datore di un documento informatico o "file" unilateralmente predisposto e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, assimilabile al formulario in quanto documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari.

Affinchè una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l’alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che tale facoltà sia prevista a favore del solo predisponente, mentre, ove la facoltà di recesso sia concessa ad entrambe le parti, non è necessaria l’approvazione specifica della clausola ex articolo 1341 Codice Civile.

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 22 marzo 2006, n. 6314: Contratto concluso mediante moduli o formulari - Articolo 1341 Codice Civile).