Cassazione: per il socio di s.n.c. sono guai (verso i terzi e il fisco) se non registra alla CCIAA la cessione di quote

Nulla di nuovo, ma evidentemente accade ancora: ci si dimentica di registrare nel registro delle imprese la cessione di quote della s.n.c., e così il socio cedente risponde nei confronti dei terzi e pertanto anche del fisco.


La Cassazione ribadisce il proprio orientamento e afferma che: “il socio di società in nome collettivo che cede la sua quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte sino al momento in cui la cessione non sia stata registrata presso il registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione”.


Secondo la Cassazione il suddetto regime giuridico, stabilito dagli articoli 2290 e 2300 Codice Civile, “è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l’obbligazione di versamento dell’IVA”.


“L’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità, altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione delle quote al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali”.


(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Tributaria, Sentenza 13 marzo 2013, n.6230)

Nulla di nuovo, ma evidentemente accade ancora: ci si dimentica di registrare nel registro delle imprese la cessione di quote della s.n.c., e così il socio cedente risponde nei confronti dei terzi e pertanto anche del fisco.


La Cassazione ribadisce il proprio orientamento e afferma che: “il socio di società in nome collettivo che cede la sua quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte sino al momento in cui la cessione non sia stata registrata presso il registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione”.


Secondo la Cassazione il suddetto regime giuridico, stabilito dagli articoli 2290 e 2300 Codice Civile, “è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l’obbligazione di versamento dell’IVA”.


“L’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità, altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione delle quote al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali”.


(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Tributaria, Sentenza 13 marzo 2013, n.6230)