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Cassazione: illecito per assegno "a me medesimo" privo di provvista

"A integrare l’illecito amministrativo di emissione di assegno privo di provvista previsto e sanzionato dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 386, come modificato dall’articolo 29 del Decreto Legislatore 30 dicembre 1999, n. 507, è sufficiente che l’assegno, benché portato all’incasso in tempo utile, non sia pagato dalla banca trassata per difetto di provvista. Non è richiesto che venga effettivamente usato secondo la sua peculiare funzione di mezzo di pagamento e entri in circolazione né che il traente sia persona diversa dal prenditore del titolo, essendo la norma sanzionatrice diretta a tutelare principalmente la fede pubblica. Secondo la Cassazione, che effetti negativi per la pubblica fede possano conseguire anche nella ipotesi di identità fisica tra emittente e e prenditore dell’assegno privo di copertura è provato da una osservazione: se l’assegno viene versato alla banca per fare fronte a delle operazioni di movimento dare, scadenti in una determinata data, e la banca ha accreditato una provvista immediata pari all’importo dell’assegno sul conto corrente esistente presso di essa a nome dello stesso soggetto, essa assume in tal modo la veste di creditrice della somma portata dal titolo".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioen Prima Civile, Sentenza 14 febbraio 2006, n.3140: Sanzioni amministrative - Assegni bancari - Emissione di assegno senza provvista - Identità fisica tra traente e prenditore).
"A integrare l’illecito amministrativo di emissione di assegno privo di provvista previsto e sanzionato dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 386, come modificato dall’articolo 29 del Decreto Legislatore 30 dicembre 1999, n. 507, è sufficiente che l’assegno, benché portato all’incasso in tempo utile, non sia pagato dalla banca trassata per difetto di provvista. Non è richiesto che venga effettivamente usato secondo la sua peculiare funzione di mezzo di pagamento e entri in circolazione né che il traente sia persona diversa dal prenditore del titolo, essendo la norma sanzionatrice diretta a tutelare principalmente la fede pubblica. Secondo la Cassazione, che effetti negativi per la pubblica fede possano conseguire anche nella ipotesi di identità fisica tra emittente e e prenditore dell’assegno privo di copertura è provato da una osservazione: se l’assegno viene versato alla banca per fare fronte a delle operazioni di movimento dare, scadenti in una determinata data, e la banca ha accreditato una provvista immediata pari all’importo dell’assegno sul conto corrente esistente presso di essa a nome dello stesso soggetto, essa assume in tal modo la veste di creditrice della somma portata dal titolo".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioen Prima Civile, Sentenza 14 febbraio 2006, n.3140: Sanzioni amministrative - Assegni bancari - Emissione di assegno senza provvista - Identità fisica tra traente e prenditore).