Cassazione: indennità sostitutiva del preavviso nella tutela obbligatoria del licenziamento
Tuttavia - prosegue la Cassazione - mentre nell’ambito della tutela reale il recesso ingiustificato non è idoneo ad estinguere il rapporto di lavoro, che continua provocando solo l’interruzione di fatto della prestazione lavorativa, viceversa nell’area della tutela obbligatoria il licenziamento, ancorché privo di giustificazione è idoneo ad estinguere il rapporto giacché l’articolo 8 Legge 604/1966 fa riferimento all’obbligo di "riassumere" il lavoratore.
In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell’efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - la indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto.
In quest’ultimo caso, l’indennità prevista dall’articolo 8 della legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l’indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco; non vi è dunque, incompatibilità tra le due prestazioni, viceversa sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, ma l’uno intimato con preavviso e l’altro invece intimato in tronco.
La Cassazione ha così proseguito dichiarando espressamente di non condividere la propria precedente pronuncia (Sentenza n. 1404 dell’8 febbraio 2000) che aveva escluso in un caso analogo l’indennità sostitutiva del preavviso.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 8 giugno 2006, n. 13380: Lavoro subordinato - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno - Tutela obbligatoria - Indennità di preavviso - compatibilità).
Tuttavia - prosegue la Cassazione - mentre nell’ambito della tutela reale il recesso ingiustificato non è idoneo ad estinguere il rapporto di lavoro, che continua provocando solo l’interruzione di fatto della prestazione lavorativa, viceversa nell’area della tutela obbligatoria il licenziamento, ancorché privo di giustificazione è idoneo ad estinguere il rapporto giacché l’articolo 8 Legge 604/1966 fa riferimento all’obbligo di "riassumere" il lavoratore.
In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell’efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - la indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto.
In quest’ultimo caso, l’indennità prevista dall’articolo 8 della legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l’indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco; non vi è dunque, incompatibilità tra le due prestazioni, viceversa sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, ma l’uno intimato con preavviso e l’altro invece intimato in tronco.
La Cassazione ha così proseguito dichiarando espressamente di non condividere la propria precedente pronuncia (Sentenza n. 1404 dell’8 febbraio 2000) che aveva escluso in un caso analogo l’indennità sostitutiva del preavviso.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 8 giugno 2006, n. 13380: Lavoro subordinato - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno - Tutela obbligatoria - Indennità di preavviso - compatibilità).