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Cassazione Lavoro: assunzione obbligatoria del lavoratore disabile - specifica qualifica

In materia di assunzione obbligatoria di lavoratore, la Cassazione ha ribadito il principio di diritto elaborato con sentenza 15058/2010, secondo cui: "la ratio della legge 2 marzo 1999, n. 68, art. 9 - che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato - va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico/professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell’atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell’organizzazione aziendale, che sia utile all’impresa e che nello stesso tempo, per consentire l’ espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità".

Pertanto, "Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all’atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 68 del 1999, art.12".


Nel caso di specie, secondo la Cassazione "La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto che, come si evinceva dal prospetto informativo in uno alla relativa lettera di accompagnamento, era richiesto l’avviamento al lavoro di coloro che potessero svolgere i lavori operai indicati dal CCNL per gli specializzati" ... in sostanza "l’obbligo dell’impresa di procedere all’assunzione viene meno allorché l’avviamento sia avvenuto per una qualifica diversa, se pure simile, a quella specificata nella sua richiesta, non potendosi addossare all’impresa richiedente la responsabilità di sopperire a tale formale difformità mediante indagini di fatto sulle pregresse esperienze del lavoratore e su quanto da lui riferito in sede di colloquio "preassuntivo"".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 25 marzo 2011, n.7007)

In materia di assunzione obbligatoria di lavoratore, la Cassazione ha ribadito il principio di diritto elaborato con sentenza 15058/2010, secondo cui: "la ratio della legge 2 marzo 1999, n. 68, art. 9 - che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato - va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico/professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell’atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell’organizzazione aziendale, che sia utile all’impresa e che nello stesso tempo, per consentire l’ espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità".

Pertanto, "Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all’atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 68 del 1999, art.12".


Nel caso di specie, secondo la Cassazione "La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto che, come si evinceva dal prospetto informativo in uno alla relativa lettera di accompagnamento, era richiesto l’avviamento al lavoro di coloro che potessero svolgere i lavori operai indicati dal CCNL per gli specializzati" ... in sostanza "l’obbligo dell’impresa di procedere all’assunzione viene meno allorché l’avviamento sia avvenuto per una qualifica diversa, se pure simile, a quella specificata nella sua richiesta, non potendosi addossare all’impresa richiedente la responsabilità di sopperire a tale formale difformità mediante indagini di fatto sulle pregresse esperienze del lavoratore e su quanto da lui riferito in sede di colloquio "preassuntivo"".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 25 marzo 2011, n.7007)