Cassazione Lavoro: assunzione obbligatoria del lavoratore disabile - specifica qualifica
Pertanto, "Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all’atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 68 del 1999, art.12".
Nel caso di specie, secondo la Cassazione "La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto che, come si evinceva dal prospetto informativo in uno alla relativa lettera di accompagnamento, era richiesto l’avviamento al lavoro di coloro che potessero svolgere i lavori operai indicati dal CCNL per gli specializzati" ... in sostanza "l’obbligo dell’impresa di procedere all’assunzione viene meno allorché l’avviamento sia avvenuto per una qualifica diversa, se pure simile, a quella specificata nella sua richiesta, non potendosi addossare all’impresa richiedente la responsabilità di sopperire a tale formale difformità mediante indagini di fatto sulle pregresse esperienze del lavoratore e su quanto da lui riferito in sede di colloquio "preassuntivo"".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 25 marzo 2011, n.7007)
Pertanto, "Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all’atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 68 del 1999, art.12".
Nel caso di specie, secondo la Cassazione "La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto che, come si evinceva dal prospetto informativo in uno alla relativa lettera di accompagnamento, era richiesto l’avviamento al lavoro di coloro che potessero svolgere i lavori operai indicati dal CCNL per gli specializzati" ... in sostanza "l’obbligo dell’impresa di procedere all’assunzione viene meno allorché l’avviamento sia avvenuto per una qualifica diversa, se pure simile, a quella specificata nella sua richiesta, non potendosi addossare all’impresa richiedente la responsabilità di sopperire a tale formale difformità mediante indagini di fatto sulle pregresse esperienze del lavoratore e su quanto da lui riferito in sede di colloquio "preassuntivo"".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 25 marzo 2011, n.7007)