Cassazione: obbligo versamento IVA sul compratore

Con una interessante sentenza in materia di vendita la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di pagamento dell’IVA.

 

Nel caso di specie le parti avevano concordato il pagamento di un prezzo per la vendita di un autocarro comprensivo di un’IVA ridotta nel presupposto che fosse applicabile una specifica agevolazione. Successivamente il venditore aveva dovuto integrare su richiesta dell’Agenzia delle entrate l’IVA, richiedendo il versamento della differenza al compratore.

 

Secondo la Cassazione: “l’obbligo dell’acquirente di rimborsare il venditore del tributo IVA nella misura effettivamente corrisposta all’Ufficio finanziario sussiste ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 633/1973, indipendentemente da qualsiasi pattuizione intervenuta tra le parti, semprechè la prospettata riduzione non sia stata determinante del consenso dell’acquirente: in tal caso, perciò, questi potrà eventualmente esperire ai sensi dell’articolo 1429 Codice Civile, l’azione di annullamento del contratto”.

 

In sostanza, se le parti hanno convenuto un prezzo unitario di vendita comprensivo di un’aliquota ridotta, l’acquirente potrà eventualmente esperire, ai sensi dell’articolo 1429 Codice Civile (errore essenziale), l’azione di annullamento del contratto, ma non pretendere di non pagare la differenza di IVA pretesa dall’Ufficio.




Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

 

Con una interessante sentenza in materia di vendita la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di pagamento dell’IVA.

 

Nel caso di specie le parti avevano concordato il pagamento di un prezzo per la vendita di un autocarro comprensivo di un’IVA ridotta nel presupposto che fosse applicabile una specifica agevolazione. Successivamente il venditore aveva dovuto integrare su richiesta dell’Agenzia delle entrate l’IVA, richiedendo il versamento della differenza al compratore.

 

Secondo la Cassazione: “l’obbligo dell’acquirente di rimborsare il venditore del tributo IVA nella misura effettivamente corrisposta all’Ufficio finanziario sussiste ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 633/1973, indipendentemente da qualsiasi pattuizione intervenuta tra le parti, semprechè la prospettata riduzione non sia stata determinante del consenso dell’acquirente: in tal caso, perciò, questi potrà eventualmente esperire ai sensi dell’articolo 1429 Codice Civile, l’azione di annullamento del contratto”.

 

In sostanza, se le parti hanno convenuto un prezzo unitario di vendita comprensivo di un’aliquota ridotta, l’acquirente potrà eventualmente esperire, ai sensi dell’articolo 1429 Codice Civile (errore essenziale), l’azione di annullamento del contratto, ma non pretendere di non pagare la differenza di IVA pretesa dall’Ufficio.




Massima e sentenza sul sito della Cassazione.